Statuto
COSTITUZIONE
Art. 1
È costituito
in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, il "Sindacato
Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri".
L'Associazione
è apolitica.
SCOPI
Art. 2
Il Sindacato
ha lo scopo di:
a)
tutelare gli interessi
dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri;
b)
studiare e promuovere eventuali riforme per il miglioramento
delle carriere e dei servizi;
c)
promuovere l'elevazione culturale degli iscritti e il loro
perfezionamento professionale mediante pubblicazioni, studi, conferenze,
ricerche, relazioni, contatti con Associazioni affini in Italia
ed all’estero;
d)
svolgere azione di assistenza economica, sociale e morale a
beneficio degli iscritti, anche al fine di migliorare l’ambiente
e la qualità del lavoro.
APPARTENENZA
AL SINDACATO
Art. 3
Fanno parte del Sindacato quei dipendenti del Ministero
Affari Esteri, in Italia e all'estero, la cui domanda di ammissione
sia stata accettata.
Possono altresì far parte del Sindacato tutti coloro che
si siano resi particolarmente benemeriti verso il Sindacato stesso.
Essi avranno la qualifica di soci onorari.
Art. 4
Gli iscritti hanno il dovere di
osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi sindacali.
Art. 5
Le domande di
ammissione vengono presentate al Consiglio Sindacale che nella
sua prima riunione le accoglie o, con giudizio motivato, le respinge.
Contro le decisioni del Consiglio Sindacale può essere presentato
ricorso dall'interessato alla Commissione di Vigilanza nel termine
di due mesi dalla data della notifica. Le decisioni della Commissione
di Vigilanza sono inappellabili.
Art. 6
La quota sociale
annuale è fissata dal Consiglio Sindacale.
Art. 7
Si cessa di far parte del Sindacato:
a)
per dimissioni;
b)
per definitiva cessazione di appartenenza al Ministero Affari
Esteri;
c)
per morosità di pagamenti;
d)
per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 4 o per cattiva
condotta.
Art. 8
La cessazione della appartenenza
al Sindacato è deliberata dal Consiglio Sindacale. Nei casi previsti
dal comma d) dell'articolo precedente la Commissione di Vigilanza
deve svolgere una preventiva inchiesta nel corso della quale siano
contestati all'iscritto gli addebiti e ne siano ascoltate le giustificazioni.
ORGANI
SINDACALI
Art. 9
Sono Organi del Sindacato:
a)
l'Assemblea Generale;
b)
il Consiglio Sindacale;
c)
il Comitato Esecutivo;
d)
il Presidente;
e)
i Segretari sezionali;
f)
la Commissione di Vigilanza;
g)
la Commissione Elettorale.
ASSEMBLEA
GENERALE
Art. 10
L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è convocata
dal Consiglio Sindacale uscente ogni anno,
e deve riunirsi entro trenta giorni dall’elezione del nuovo
Consiglio, per:
a)
discutere la relazione del Consiglio Sindacale uscente sull’
attività svolta nell’anno precedente;
b)
discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
c)
discutere la relazione del Presidente entrante ed approvare
una mozione programmatica;
d)
discutere e approvare il bilancio preventivo;
e)
eleggere i membri della Commissione di Vigilanza;
f)
nominare la Commissione elettorale per l'elezione del successivo
Consiglio Sindacale;
g)
trattare gli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
Art. 11
L'Assemblea Generale può essere convocata in sessione straordinaria:
a)
per deliberazione del Consiglio Sindacale;
b)
su richiesta scritta da parte di almeno 1/10 degli iscritti;
c)
a richiesta della Commissione di Vigilanza.
Nel caso di cui alla lettera c) la riunione deve aver luogo
entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
Il Consiglio Sindacale deve provvedere alla convocazione
di cui alla lettera b) entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta
e l'Assemblea Generale deve aver luogo non oltre il 30° giorno
dalla presentazione della richiesta stessa.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta a mezzo
di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi all'albo
del Sindacato almeno dieci giorni prima di quello fissato per
la riunione. Il Consiglio Sindacale provvederà inoltre a inviare
copia dell'avviso direttamente a tutti gli iscritti.
Art. 13
Il quorum di validità delle Assemblee Ordinarie è in prima
convocazione la metà degli iscritti più uno. In seconda convocazione
le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli iscritti
presenti.
Art. 14
Le deliberazioni, salvo diverse disposizioni previste dal
presente Statuto, sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le
votazioni avvengono per alzata di mano. Avvengono per appello
nominale o per scrutinio segreto quando, su proposta di un iscritto,
l'Assemblea così decida o quando venga richiesto da almeno venti
iscritti.
Nel caso di concorrenza di proposte tendenti alla votazione
per appello nominale ed a scrutinio segreto, la decisione spetta
al Presidente dell'Assemblea.
Art. 15
Ciascun iscritto ha diritto ad un voto. Gli iscritti possono
farsi rappresentare, nel caso di votazioni per appello nominale
o a scrutinio segreto, con delega scritta. Ciascun iscritto non
può rappresentare più di un iscritto.
Art. 16
L'Assemblea elegge di volta in volta fra i presenti il
proprio Presidente scegliendolo tra coloro che non rivestano cariche
sindacali.
Art. 17
Per le deliberazioni dell'Assemblea fa fede il relativo
verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa e dal
Segretario verbalizzante da questi nominato.
CONSIGLIO
SINDACALE
Art. 18
Il Consiglio
Sindacale è composto da nove membri, eletti secondo le modalità
di cui all’art 28.
Il mandato del
Consiglio Sindacale ha la durata di un anno.
Il Consiglio
Sindacale svolge ogni attività ritenga opportuna per la realizzazione
dei fini fissati dal presente Statuto e dalla Assemblea Generale.
Il Consiglio
decide anche dell’assunzione o del licenziamento del Personale
adibito alla Segreteria amministrativa e dell’attività di consulenza
richiesta a professionisti esterni.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Comitato
Esecutivo.
Il Consiglio può invitare alle sue riunioni Soci con particolari
competenze, professionalità e rappresentatività.
Art. 19
Il Consiglio Sindacale elegge nel suo seno e per la durata
del proprio mandato:
a)
il Presidente;
b)
il Vice Presidente;
c)
il Segretario Esecutivo.
Il Presidente convoca il Consiglio Sindacale e firma il
verbale della seduta del Consiglio stesso. Ha voto dirimente in
questioni di procedura. In caso di una sua indisponibilità, le
sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.
Il Consiglio Sindacale è competente a decidere su questioni
di carattere generale e dà direttive al Comitato Esecutivo.
Ciascun Consigliere riceve, all’inizio
del mandato, una o più deleghe, relativamente alla trattazione
di argomenti di interesse sindacale, sui quali riferisce al Consiglio
periodicamente. In caso di impedimento a partecipare a riunioni
concernenti la materia delegata, incarica un suo sostituto pro-tempore.
Un Consigliere viene delegato ad
intrattenere i rapporti con i Segretari sezionali di cui all’art.
24.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o
più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi dei non eletti
tra i candidati alle ultime elezioni, come da graduatoria stabilita
ai sensi dell’art. 28, ferma restando la riserva prevista dal
quarto comma dello stesso articolo. Pertanto, nel caso in cui
il Consigliere da sostituire sia un socio avente meno di dieci
anni di permanenza in servizio, il posto vacante nel Consiglio
verrà assegnato al primo socio presente in graduatoria, ove esista,
avente meno di dieci anni di permanenza in servizio.
In caso di assegnazione
all’estero di un membro del Consiglio, questi è tenuto a rassegnare
tempestivamente le dimissioni. In ogni caso, egli decade dalla
carica di Consigliere il giorno dell’assunzione all’estero.
Il numero minimo di Consiglieri affinché il Consiglio sia regolarmente costituito è di cinque. Qualora il numero dei Consiglieri venisse a risultare inferiore a cinque, la Commissione di Vigilanza, accertata tale circostanza, dichiara il Consiglio sciolto e i Consiglieri decadono dall'incarico. Il Presidente della Commissione di Vigilanza assume l'incarico di Commissario straordinario con il compito specifico di gestire il Sindacato sino alla elezione del nuovo Consiglio. Unicamente per gli atti di ordinaria amministrazione del Sindacato egli può avvalersi dei membri del Comitato Esecutivo uscente.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza, nella sua veste di Commissario straordinario, indice, di concerto con il Presidente della Commissione Elettorale, le nuove Elezioni entro 15 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio, in modo tale che il nuovo Consiglio entri in carica entro 60 giorni dalla cessazione del vecchio.
L'incarico di Commissario straordinario è conferito al Presidente della Commissione di Vigilanza anche nel caso di cui al secondo comma dell'art. 30, all'indomani della cessazione del mandato del Consiglio e in presenza di avvenuta dichiarazione di nullità delle procedure elettorali a cura del Presidente della Commissione Elettorale.
Art. 20
Il Consiglio Sindacale si riunisce in via ordinaria una
volta al mese. In via straordinaria viene convocato dal Presidente
e quando ne sia rappresentata richiesta dal Comitato Esecutivo
o da almeno la metà dei Membri del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Sindacale sono valide quando
vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti. Qualora una votazione si concluda
in parità, è dato valore dirimente al voto del Presidente. La
votazione avviene normalmente per alzata di mano; avviene per
appello nominale o per scrutinio segreto quando, su proposta di
un iscritto, il Consiglio così decida.
COMITATO
ESECUTIVO
Art. 21
Il Comitato
Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Segretario Esecutivo. In occasione della prima riunione, il Consigliere
che ha ottenuto il maggior numero dei voti assume la presidenza
pro tempore, fino all’elezione del Presidente.
Il Presidente viene eletto dal
Consiglio Sindacale tra i tre Consiglieri che abbiano riportato
il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del Consiglio
Sindacale. Al primo scrutinio è richiesto il voto favorevole a
maggioranza assoluta; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza
semplice. In caso di parità, viene eletto il Consigliere che ha
riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni
del Consiglio Sindacale.
Una volta eletto
il Presidente, il Consiglio elegge, con le stesse modalità, il
Segretario Esecutivo, tra i restanti tre Consiglieri più votati.
E’ eletto Vice
Presidente il membro del Consiglio con meno di 10 anni di permanenza
in servizio che abbia riportato il maggior numero di voti in occasione
delle elezioni del Consiglio Sindacale. Qualora il Presidente
o il Segretario Esecutivo sia/siano stato/i eletto/i fra i membri
del Consiglio aventi meno di 10 anni di permanenza in servizio,
è eletto Vice Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il
maggior numero di voti a prescindere dagli anni di permanenza
in servizio.
In caso di rinuncia
o di successive dimissioni da una delle cariche di cui sopra il
Consiglio Sindacale elegge in sostituzione del rinunciante un membro del
Consiglio senza restrizioni di candidature. Al primo scrutinio
è richiesto il voto favorevole a maggioranza assoluta; al secondo
scrutino è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità,
viene eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero
di voti in occasione delle elezioni del Consiglio Sindacale.
Il Segretario
Esecutivo è responsabile dell’organizzazione del Sindacato, delle
Assemblee e delle riunioni del Consiglio. Egli esercita la funzione
di tesoriere ed attende ai rapporti ordinari con l’Amministrazione.
Art. 22
Il Comitato
Esecutivo tiene contatti con l'Amministrazione e con gli altri
organi Amministrativi e Sindacali.
Il Comitato Esecutivo svolge l'azione indicatagli dal Consiglio
Sindacale e riferisce a questo, in ogni riunione, del suo operato.
E' responsabile in solido verso il Consiglio Sindacale.
Qualora successivamente
alla riunione del Consiglio intervengano fatti che rendono opportuna
un’azione o una presa di posizione del Sindacato, il Comitato
Esecutivo si riunisce per esaminare la situazione. Esso valuta
preliminarmente la necessità di convocare il Consiglio, tenendo
conto, in particolare, dell’eventuale richiesta in tal senso da
parte di un membro del Consiglio.
Qualora il Comitato Esecutivo non ritenga di
convocare il Consiglio, esso diffonde immediatamente ai membri
del Consiglio copia delle decisioni che intende adottare, lasciando
un breve spazio di tempo per consentire ai membri del Consiglio
di pronunciarsi al riguardo. Ove sussistano motivi di urgenza
o di altra natura che impediscano di seguire tale procedura, il
Comitato Esecutivo provvede comunque ad informare il Consiglio
senza indugio delle decisioni adottate. Esse sono in ogni caso
esaminate nella prima riunione utile del Consiglio.
PRESIDENTE
Art. 23
Il Presidente
è il rappresentante del Sindacato in sede amministrativa e legale.
Convoca le riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio Sindacale
e ne fissa l’ordine del giorno. Egli può inoltre convocare riunioni
straordinarie del Consiglio, sentiti gli altri membri del Comitato
Esecutivo.
All’inizio del
mandato espone, dinnanzi all’Assemblea Generale, le linee programmatiche
del Consiglio; al termine del mandato, nella stessa sede, presenta
una relazione sull’attività svolta dal Consiglio.
SEGRETARI
SEZIONALI
Art. 24
I Soci in servizio
all’estero possono costituire Sezioni periferiche presso ciascun
ufficio o gruppi di uffici presenti nello stesso Paese e designare
un Segretario sezionale incaricato di mantenere il raccordo con
gli organi centrali del Sindacato, ed in particolare con il Consigliere
appositamente delegato. In particolare, il Segretario provvede
a diramare tra i membri della sezione le comunicazioni sindacali,
partecipa alle riunioni intersindacali in loco, formula proposte
in ordine alle esigenze specifiche del proprio Paese di servizio,
contribuisce alla formulazione di proposte da parte degli organi
collegiali del sindacato.
I Segretari sezionali possono partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Sindacale.
COMMISSIONE
DI VIGILANZA
Art. 25
L'Assemblea Generale Ordinaria elegge ogni anno una Commissione
di Vigilanza composta di tre membri effettvi e due supplenti con
il compito di:
a)
curare l'applicazione e l'esatta interpretazione dello Statuto;
b)
rivedere i conti alla fine dell'anno;
c)
esprimere il proprio parere circa l'adempienza dei doveri di
cui all'art. 4;
d)
procedere a inchieste nei casi previsti dalla lettera d) dell'art.
7 secondo quanto stabilito nell'art. 8.
In caso di cessazione
dalle funzioni per dimissioni o altri motivi di un membro della
Commissione di Vigilanza, egli verrà sostituito da uno dei membri
supplenti nominato dai rimanenti membri effettivi.
Nella sua prima
riunione, la Commissione di Vigilanza elegge tra i suoi membri
il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza assume la carica di Commissario straordinario del Sindacato nei casi previsti dall'art. 19.
Art. 26
I Membri della Commissione di Vigilanza non possono ricoprire
altre cariche sindacali e devono essere scelti tra gli iscritti
che abbiano la necessaria preparazione giuridica o sindacale.
Art. 27
La Commissione di Vigilanza ha la facoltà di:
a)
presenziare con uno dei propri Membri alle riunioni del Consiglio
Sindacale;
b)
far convocare l'Assemblea Straordinaria.
ELEZIONI
Art. 28
Tutti i soci
effettivi concorrono all’elezione del Consiglio Sindacale, secondo
le modalità previste dal Regolamento Elettorale, allegato al presente
statuto.
Ogni elettore
può esprimere un massimo di quattro preferenze.
Sono eletti
membri del Consiglio Sindacale i nove candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità l’ordine
di graduatoria verrà stabilito in base all’età, privilegiando
il candidato meno giovane.
Non sono previste
riserve di posti per carriere o categorie; peraltro, fra i nove
rappresentanti eletti, tre posti sono riservati ai soci aventi
meno di dieci anni di permanenza in servizio, ancorché non abbiano
raggiunto il quorum di voti necessario per essere eletti.
COMMISSIONE
ELETTORALE
Art. 29
L’Assemblea
Generale ordinaria provvede alla nomina dei membri della Commissione Elettorale,
che resta in carica fino all’Assemblea Ordinaria successiva.
La Commissione
Elettorale si compone di tre membri effettivi, tra i quali un
Presidente, e due membri supplenti, che subentrano in caso di
dimissioni o impedimento dei membri effettivi.
La Commissione
Elettorale è responsabile delle procedure di elezione del Consiglio
sindacale, secondo le modalità di cui al Regolamento Elettorale
allegato al presente Statuto.
I membri della
Commissione Elettorale non possono ricoprire altre cariche sindacali.
Art. 30
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di cinque candidati alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio, il Presidente della Commissione Elettorale, informato il Consiglio, avvia le procedure di prolungamento del periodo di presentazione delle candidature, di cui al Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.
Qualora, decorso tale periodo, si riproponesse il caso di mancato raggiungimento del numero minimo di candidature, il Presidente della Commissione Elettorale dichiarerà nulle le operazioni elettorali e investirà del problema il Presidente della Commissione di Vigilanza affinché, all'indomani della fine del mandato del Consiglio, avvii le procedure per la gestione straordinaria del Sindacato di cui al nono comma dell'art. 19.
GESTIONE
SOCIALE
Art. 31
L'esercizio sociale si chiude alla fine dell'anno solare.
Le entrate Sociali sono costituite dalle quote degli iscritti,
dagli importi netti di eventuali iniziative del Sindacato, da
eventuali altri contributi o proventi.
Le spese ordinarie sono effettuate direttamente dal Segretario
Esecutivo fino ad un limite massimo stabilito dal Consiglio Sindacale;
quelle straordinarie devono essere invece deliberate dal Consiglio
Sindacale.
I fondi sono custoditi dal Segretario Esecutivo.
Art. 32
Alla fine di ciascun esercizio il Segretario Esecutivo
procede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere sottoposto
al Comitato Esecutivo, al Consiglio Sindacale e alla Commissione
di Vigilanza e quindi dal Consiglio Sindacale all'Assemblea Generale
Ordinaria, corredato dalla relazione della Commissione di Vigilanza.
DISPOSIZIONI DI NATURA
FISCALE
Art. 33
L'attività del
Sindacato è svolta nei confronti degli iscritti in aderenza alle
finalità istituzionali a fronte di versamenti periodici a titolo
di quote o contributi associativi.
Eventuali corrispettivi
specifici o quote supplementari potranno essere richiesti solo
in diretta attuazione degli scopi statutari in conformità alle
disposizioni di cui all'art.111,comma 3, del D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917.
Art. 34
L'organizzazione
e/o il patrocinio delle conferenze, studi, ricerche, relazioni
ed attività analoghe al fine di promuovere l'elevazione culturale
degli iscritti e il perfezionamento professionale delle categorie
di cui all'art.2 saranno effettuati in aderenza ai principi statutari,
con la partecipazione degli iscritti ed eventualmente di terzi,
senza una specifica organizzazione, gratuitamente o dietro pagamento
di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione,
ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 35
In tale sede
è esclusa qualsiasi attività di esposizione a carattere commerciale
e di pubblicità commerciale.
Il patrocinio
di manifestazioni organizzate da terzi non è assunto a fronte
di corrispettivi di qualsiasi genere.
E' esclusa la
pubblicità relativa a manifestazioni di terzi.
Art. 36
L'eventuale
organizzazione di viaggi e soggiorni sarà effettuata in conformità
all'art.5,comma 1, n.4.-ter, del Dlgs. 4 dicembre 1997, n.460.
Art. 37
I contatti con
Associazioni affini con
scopi analoghi o complementari
sono diretti alla diffusione e al confronto, nonché anche al sostegno
delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.
Art. 38
L'attività editoriale
diretta o indiretta è intesa esclusivamente a diffondere, senza
fine di lucro, gli scopi statutari.
Le pubblicazioni
del Sindacato sono distribuite agli iscritti. Eventuali cessioni
a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli iscritti stessi, in conformità alle finalità
istituzionali, nonché proprie pubblicazioni riguardanti i contratti
collettivi di lavoro ai sensi dell'art.5, comma 1, n.4-quater,
del Dlgs. 4 dicembre 1997, n.460.
Art.39
L'assistenza
economica, sociale e morale a beneficio degli iscritti di cui
all'art.2 dello Statuto è fornita nell’ambito delle finalità statutarie,
senza una specifica organizzazione. La stessa non si estrinseca
in attività di tipo professionale o imprenditoriale di cui all'art.2195
del codice civile.
L'assistenza
stessa è concessa in assenza di controprestazioni da parte dei
destinatari, salvo il disposto di cui all'art.34. In materia di
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione
sul lavoro, gli eventuali corrispettivi richiesti non potranno
eccedere i costi relativi di diretta imputazione.
Art. 40
Il Sindacato
non svolge attività di propaganda e promozionale dell’attività
esercitata dagli iscritti, né di elaborazione
meccanografica di dati contabili dell’attività medesima.
Art. 41
Il Sindacato
non esercita le attività indicate nel comma 4 dell’art. 111 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all’art. 4, comma
5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 42
Gli
eventuali altri contributi o proventi saranno impiegati in modo
esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione
delle finalità stabilite dallo Statuto.
Gli
stessi sono assunti a titolo di liberalità e non costituiscono
controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi
effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte
pubbliche, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
In
tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di
modico valore o servizi ai sovventori, in conformità
alle disposizioni contenute nell'art.108,
comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre1986 n.917.
Art. 43
Gli importi netti di eventuali iniziative
del Sindacato, i contributi ed i proventi non derivano da attività
di tipo professionale o imprenditoriale di cui all'art.2195 del
codice civile, né dalle attività di cui all'art.111, comma 4,
del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e di cui all'art.4,comma 5,
del D.P.R 26 ottobre 1972, n.633.
Art. 44
La quota associativa
non è rivalutabile né trasmissibile.
Art. 45
In caso di scioglimento
per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità.
Art. 46
Gli eventuali
utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti
in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'associazione
medesima.
E' esclusa la
distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi
di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.
VARIE
Art. 47
Per ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto
si applicano le disposizioni in materia del Codice Civile.
Art. 48
Il Consiglio Sindacale ha la facoltà di compilare appositi
regolamenti per l'ulteriore disciplina dell'attività sindacale
purché essi non siano in contrasto con lo Statuto. Non ha tale
facoltà per quanto riguarda la Commissione di Vigilanza.
Art. 49
Lo Statuto può essere modificato soltanto su deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria adottata a maggioranza di due terzi
di voti, con previa iscrizione al n. 1 dell'ordine del giorno.