Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

 

 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA, Al SENSI DELL'ART. 112 DEL D.P.R 5 GENNAIO 1967 N. 18 COSI' COME SOSTITUITO DALL' ART. 14 DEL D. LGS.  DEL 24 MARZO 2000, N. 85

 

 

L'ANNO 2003 IL GIORNO 15 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 12,15 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - PALAZZO VIDONI,

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

 

- Avv.  Luigi MAZZELLA             Ministro per la Funzione Pubblica -

                                            Presidente;

- On.  Franco FRATTINI            Ministro degli Affari Esteri;

- Sen. Giuseppe VEGAS         Sottosegretario di Stato al Ministero           dell'Economia e delle Finanze.

 

E LA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

 

- Sindacato nazionale dipendenti ministero affari esteri

(S.  N. D. M. A. E.);

 

- Confederazione generale italiana del lavoro

(C.G.I.L.) coordinamento esteri

 

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

L'IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003,

RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967 N. 18 COSI' COME SOSTITUITO DALL' ART. 14 DEL D. LGS. DEL 24 MARZO 2000, N. 85, NEL TESTO CHE SEGUE E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE.

 

Ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2002/2003 per gli aspetti retributivi riguardanti il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

 

Art. 1

Ambito di applicazione, decorrenza e durata.

 

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, la presente ipotesi di accordo disciplina per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

 

Art. 2

Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare.

 

1.    Per il biennio 2002-2003 resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articolata in:

a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennita integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b)  retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c)  retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

 

 

2.    A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

 

        Ambasciatore                     Euro  70.670,60

        Ministro plenipotenziario      Euro  56.163,04

        Consigliere di ambasciata     Euro  39.486,44

        Consigliere di legazione        Euro  27.496,00

        Segretario di legazione         Euro  19.645,28

 

3.    A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

 

        Ambasciatore                     Euro  70.674,60

        Ministro plenipotenziario      Euro  56.637,66

        Consigliere di ambasciata     Euro  40.991,59

        Consigliere di legazione        Euro  31.377,21

        Segretario di legazione         Euro  20.053,69

 

Art. 3

Indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità.

 

1.      A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

 

        Ambasciatore                     Euro  9.329,40

        Ministro plenipotenziario      Euro  9.036,96

        Consigliere di ambasciata     Euro  8.113,56

        Consigliere di legazione        Euro  7.704,00

        Segretario di legazione         Euro  7.554,72

 

2.     Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

 

Art. 4

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

 

1.  Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

 

a)    euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;

b)   euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.

 

2.  Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.

 

3.  Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

 

4.  Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.

 

Art. 5

Retribuzione di posizione.

 

1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le misure della retribuzione di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a)  Segretario generale, euro 20.658,69;

b)  Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069, euro 17.559,88;

c)  Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069, euro 14.874,26;

d)  Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069, euro 12.601,80;

e)  funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069, euro 7.437,13;

f)   funzionari addetti agli uffici, euro 6.404,19.

 

2.     A decorrere dal 1° gennaio 2003 le misure della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a)  Segretario generale euro 78.000,00;

b)  Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069, euro 52.851,27;

c)  Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069, euro 20.867,85;

d)  Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069, euro 13.277,56;

e)  funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069, euro 7.835,94;

f)   funzionari addetti agli uffici, euro 6.747,61.

 

3.     A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate  nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

 

        Ambasciatore                     Euro  17.559,88

        Ministro plenipotenziario      Euro  12.601,80

        Consigliere di ambasciata     Euro    7.437,13

        Consigliere di legazione        Euro    6.404,19

        Segretario di legazione         Euro    6.404,19

 

4.     A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

 

        Ambasciatore                     Euro  20.867,85

        Ministro plenipotenziario      Euro  13.277,56

        Consigliere di ambasciata     Euro    7.835,94

        Consigliere di legazione        Euro    6.747.61

        Segretario di legazione         Euro    6.747.61

 

 

 

 

Art. 6

Retribuzione di risultato.

 

1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue:

a)  Segretario generale: 100;

b)  Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069: 79,77;

c)  Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72;

d)  capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069: 41,29;

e)  funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069: 24,37;

f)   funzionari addetti agli uffici: 20,98.

 

Art. 7

Effetti del trattamento economico.

 

1.     Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

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