Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni
Sindacali
IPOTESI DI ACCORDO
RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RIGUARDANTE IL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO
IN ITALIA, Al SENSI DELL'ART. 112 DEL D.P.R 5 GENNAIO 1967 N.
18 COSI' COME SOSTITUITO DALL' ART. 14 DEL D. LGS.
DEL 24 MARZO 2000, N. 85
L'ANNO 2003 IL GIORNO
15 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 12,15 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- PALAZZO VIDONI,
LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:
- Avv. Luigi MAZZELLA Ministro per la Funzione Pubblica
-
Presidente;
- On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari Esteri;
- Sen. Giuseppe VEGAS Sottosegretario
di Stato al Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
E LA DELEGAZIONE
SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
- Sindacato nazionale
dipendenti ministero affari esteri
(S. N. D. M. A. E.);
- Confederazione
generale italiana del lavoro
(C.G.I.L.) coordinamento esteri
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
L'IPOTESI DI ACCORDO
RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003,
RIGUARDANTE IL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO
IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967 N.
18 COSI' COME SOSTITUITO DALL' ART. 14 DEL D. LGS. DEL 24 MARZO
2000, N. 85, NEL TESTO CHE SEGUE E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE VERBALE.
Ipotesi di accordo
relativa al biennio economico 2002/2003 per gli aspetti retributivi
riguardanti il personale della carriera diplomatica relativamente
al servizio prestato in Italia, da sottoscrivere ai sensi dell'art.
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85.
Art. 1
Ambito di applicazione,
decorrenza e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, la presente ipotesi di accordo
disciplina per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Art. 2
Struttura del trattamento
economico e stipendio tabellare.
1.
Per il biennio 2002-2003
resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, articolata in:
a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare,
l'indennita integrativa speciale e la retribuzione individuale
di anzianità, ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni
funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2.
A decorrere dal
1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica,
nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore Euro 70.670,60
Ministro plenipotenziario Euro 56.163,04
Consigliere di ambasciata Euro 39.486,44
Consigliere di legazione Euro 27.496,00
Segretario di legazione Euro 19.645,28
3.
A decorrere dal
1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi
annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore Euro 70.674,60
Ministro plenipotenziario Euro 56.637,66
Consigliere di ambasciata Euro 40.991,59
Consigliere di legazione Euro 31.377,21
Segretario di legazione Euro 20.053,69
Art. 3
Indennità integrativa
speciale e retribuzione individuale di anzianità.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità integrativa speciale di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 2001, n. 114, è corrispondentemente determinata in euro
per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi
annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore Euro 9.329,40
Ministro plenipotenziario Euro 9.036,96
Consigliere di ambasciata Euro 8.113,56
Consigliere di legazione Euro 7.704,00
Segretario di legazione Euro 7.554,72
2. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale
di anzianità.
Art. 4
Fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato.
1. Il fondo di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate
ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 100,38 mensili pro capite
per tredici mensilità per l'anno 2002;
b) euro 148,69 mensili pro capite
per tredici mensilità per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica
in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
3. Nell'ambito del fondo di cui al
comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento
della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al
comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 5
Retribuzione di posizione.
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le misure della retribuzione
di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state
individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni,
sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici
mensilità:
a) Segretario generale, euro 20.658,69;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069,
euro 17.559,88;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto
n. 2069, euro 14.874,26;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale
e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera
d) del decreto n. 2069, euro 12.601,80;
e) funzionari di cui all'articolo
1, lettera e) del decreto n. 2069, euro 7.437,13;
f) funzionari addetti agli uffici,
euro 6.404,19.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le misure
della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate
nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario generale euro 78.000,00;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069,
euro 52.851,27;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto
n. 2069, euro 20.867,85;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale
e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera
d) del decreto n. 2069, euro 13.277,56;
e) funzionari di cui all'articolo
1, lettera e) del decreto n. 2069, euro 7.835,94;
f) funzionari addetti agli uffici,
euro 6.747,61.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure
minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della
carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma
1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate
nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore Euro 17.559,88
Ministro plenipotenziario Euro 12.601,80
Consigliere di ambasciata Euro 7.437,13
Consigliere di legazione Euro 6.404,19
Segretario di legazione Euro 6.404,19
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure
minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono
rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore Euro 20.867,85
Ministro plenipotenziario Euro 13.277,56
Consigliere di ambasciata Euro 7.835,94
Consigliere di legazione Euro 6.747.61
Segretario di legazione Euro 6.747.61
Art. 6
Retribuzione di
risultato.
1 Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003
i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione
alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1
del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e
modificazioni, sono ridefiniti come segue:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069:
79,77;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto
n. 2069: 72;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale
e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera
d) del decreto n. 2069: 41,29;
e) funzionari di cui all'articolo
1, lettera e) del decreto n. 2069: 24,37;
f) funzionari addetti agli uffici:
20,98.
Art. 7
Effetti del trattamento
economico.
1. Le misure del trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine
rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.