Contenzioso - Considerazioni sulle proposte dell’Amministrazione.

(documento presentato all’Assemblea generale del SNDMAE, Roma, 22 marzo 2007)

 

 

-         Ricondurre il Contenzioso alla centralità della Segreteria generale e direttamente alla responsabilità dei vertici ministeriali può anche avere aspetti positivi, sempre che costituisca base per un suo rilancio, in una reale considerazione delle sue potenzialità e non una mortificazione delle funzioni ad esso rimesse.

 

-         si tratta infatti di un servizio con caratteri di unicità, di riferimento, oltre che per l’Amministrazione degli Affari Esteri, anche per l’intera Amministrazione e per i corpi dello Stato; con la modifica del titolo V della Costituzione, anche per l’attività internazionale delle Regioni ed in particolare per gli accordi delle stesse con gli Stati Esteri. I compiti cui esso è deputato, come previsti ed esplicitati nell’art.14 del DPR 18/67, ne fanno lo strumento di consulenza giuridica e di coordinamento finale per i vincoli internazionali che si intendono assumere e lo strumento interpretativo  riconosciuto relativamente alle questioni di diritto internazionale. Esso, altresì, è competente alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale;

 

-         si tratta di funzioni centrali, strettamente connesse con la centralità del Ministero degli Affari Esteri  nella funzione di coordinamento ad esso rimessa in base all’art.1 del proprio ordinamento. Si tratta, anche per l’obbligatorietà dei passaggi, di funzioni ed opportunità irrinunciabili nell’ambito delle attribuzioni ministeriali di assicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale;

 

-         l’importanza di tali funzioni che rilevano, oltre che dal diritto interno anche da quello internazionale, è del resto ben presente sul piano internazionale, se solo si ha riguardo alla strutturazione delle omologhe strutture presso i Ministeri degli Affari Esteri dei Paesi esteri. L’indagine condotta in seno al Consiglio d’Europa e la lettura del relativo documento possono essere illuminanti;

 

-         la sottovalutazione di tale struttura presso il Ministero degli Affari Esteri italiano, purtroppo perdurante nel tempo, è incomprensibile. Basti pensare che nella indagine del Consiglio d’Europa, la stessa si pone attualmente ben al disotto della pur cenerentola Albania. Con le modifiche legislative, poi, intervenute nel tempo e che hanno enfatizzato l’attività internazionale delle Amministrazioni tecniche, tale sottovalutazione appare addirittura autolesionista. Tanto più appare autolesionista a fronte del proliferare di sedi in cui si forma il diritto sul piano internazionale ed al sempre più intenso accrescersi della produzione normativa. Un opportuno rilancio di tale strumento – di cui sono conferite al Ministero degli Affari Esteri le coordinate normative ed istituzionali e di cui il continuo ricorso da parte delle altre Amministrazioni testimonia la avvertita necessità - dotato di risorse adeguate sul piano diplomatico e giuridico e della necessaria autorevolezza presso gli altri organismi pubblici e privati,  potrebbe essere fondamentale per il prestigio ed il ruolo propulsore del Ministero nel rapporto con l’estero, ma soprattutto prezioso per la difesa degli interessi del Paese e per la sua tutela nelle controversie internazionali  e presso le Corti internazionali di giustizia; un opportuno rilancio potrebbe consentire di vivificare la struttura, anche nel senso di movimentare e coagulare il mondo accademico e gli studiosi, di agevolare la formazione del diritto sul piano internazionale, nella migliore consapevolezza della rispondenza degli strumenti giuridici agli interessi del Paese e alla sua possibilità di adeguarvisi;

 

-         ci si rende ovviamente conto dell’ambizione del progetto, ma nella stesura del provvedimento proposto dall’Amministrazione non è dato rilevare nulla di tutto questo né una prospettiva in tal senso, bensì una mortificazione della struttura, prima non posta in condizione di poter esplicare le proprie potenzialità e poi sottovalutata per questo: mortificazione della struttura, ma soprattutto delle sue funzioni, con, è doveroso dirlo, un conseguente depauperamento – o voluta rinuncia - delle attribuzioni e delle funzioni che il Ministero dovrebbe e potrebbe svolgere, secondo un processo che lo vede purtroppo ormai da tempo in un declino forse inarrestabile;

 

-         all’abolizione dell’art.14 del DPR 18/67 ( “Il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei trattati attende in particolare”)viene sostituita nell’art.1 comma 3 lettera b) una sommaria quanto esaustiva elencazione di compiti nella quale è difficile ricomprendere la pienezza delle funzioni esemplificate nell’articolo che si vuole sopprimere. Se non si comprende bene fin dove debba estendersi e come debba intendersi l’introdotto richiamo al diritto internazionale privato (trattazione di casi singoli? ) e se si comprende - e va da sé - l’esigenza di coordinamento con l’Ufficio legislativo anche ai fini di impegnare la firma del Ministro nel rilascio di pieni poteri, anche se può lasciare perplessi il richiamo normativo di tale esigenza, altri aspetti appaiono suscitare perplessità interpretative  preoccupanti.

 

-         Nella stesura del testo proposto non è dato ritrovare in forma esplicita l’attività di ricerca e studio (art.14 lettera a) né l’attività di consulenza di cui alla lettera b dello stesso art.14  del DPR18/67. A chi altri resterebbe affidato tale compito in seno al Ministero (o all’Amministrazione dello Stato) in un contesto di riconosciuta competenza istituzionale? Come è da intendersi la nuova dizione, secondo la quale l’Unità “cura la trattazione delle controversie internazionali in cui sia questione di diritto internazionale” in luogo della previsione dell’art.14, secondo cui il Contenzioso attende “allo studio ed alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale”? E’ realmente necessario innovare in qualche  modo in settori delicati che hanno registrato anche controversie in passato e godono ora di un equilibrio faticosamente raggiunto? Siamo certi che il nuovo testo sia impeditivo del risorgere di problemi interpretativi che hanno posto in discussione la primaria competenza istituzionale del MAE nella difesa dello Stato italiano presso le Corti internazionali di giustizia?

 

-         con la modifica proposta dall’Amministrazione all’art.2 lettera a) dello schema di regolamento vengono soppresse all’art.16 del DPR 18/67 le dizioni “di Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati  e di Capo del Servizio Storico, archivi e documentazione” . Se nel corso del tempo stupisce l’equiparazione di due servizi, tanto diversi per compiti e responsabilità – e se nel corso del tempo stupisce che per il Contenzioso, dotato di attività e attribuzioni proprie e non solo destinate ad altre strutture ministeriali si sia voluta mantenere la riduttiva qualificazione di “servizio” – resta comunque da comprendere se sia ancora vigente la disposizione che, diversamente dalle altre Unità della Segreteria Generale, prevede la possibilità di incaricare di presiedere temporaneamente alla struttura anche Consiglieri di Ambasciata (si suppone e si spera che sia almeno caduta la norma che estendeva tale possibilità anche ai Consiglieri di Legazione). La riconduzione, poi, ad Unità della Segreteria Generale sembrerebbe comunque comportare la esclusione del titolare della struttura dal Consiglio di Amministrazione, anche se non si ritrova nel progetto la relativa norma di adeguamento;

 

-         sempre diversamente dalle altre Unità, sembrerebbe essere mantenuta la possibilità di affidamento in via temporanea a un dipendente dello Stato estraneo all’Amministrazione degli Affari Esteri, restandone come in precedenza impregiudicato il livello; gli aspetti politici connessi all’attività del Servizio – chi può disattendere, ad esempio, il portato politico e la visione in tale ottica di pareri su materie controverse, di interpretazioni che se il diritto statuisse con chiarezza non sarebbero necessarie, che impegnano lo Stato come soggetto internazionale? - avrebbero da tempo consigliato uno stato giuridico che prevedesse anche per l’affidamento della sua conduzione criteri e livelli almeno pari a quelli delle direzioni generali del Ministero: ciò che avrebbe ad esempio consentito  di potersi avvalere senza traumi, nella veste di Vice tecnici o di consulenti, di esperti di primario rango, tratti dall’Università, dall’Avvocatura dello Stato e/o dalla Magistratura. La riconduzione nella Segreteria Generale e la diretta responsabilità dei vertici ministeriali potrebbero rivelarsi un passo utile in questo senso;

 

-         altre considerazioni non incoraggianti possono essere suggerite dalle previsioni del provvedimento relative alla soppressione di uffici di livello dirigenziale. Nel testo non se ne dà contezza, ma forte, visto il preciso richiamo all’art.2, è il dubbio del sacrificio di uffici del Contenzioso. Sarebbe una visione ulteriormente riduttiva e preoccupante: quando il coordinamento non è rapido e propulsivo e diventa una paratia…è facile trarre le conclusioni, quanto meno sull’attitudine a sfuggirvi, a non voler parlar del resto;

 

-         una parola infine sull’abolizione del Consiglio del Contenzioso Diplomatico: organo consultivo nato come struttura di prestigio presso il Ministero degli Affari Esteri, al di fuori di una magnifica presentazione ai suoi tempi data, non risulta aver mai realmente funzionato, pur sopravvivendo alle varie riforme. Indubbiamente la natura e la vastità dei compiti considerati nella norma istitutiva, unitamente ad altre ragioni di funzionalità e non solo, hanno influito sulla utilità di farvi ricorso e sulla valutazione della sua opportunità. Pur tuttavia resta da chiedersi se la sua abolizione tout-court sia la scelta migliore. Certo ci si rende conto che una soluzione drastica può anche essere una soluzione, soprattutto a fronte di provvedimenti tampone; ma in una visione a lungo raggio e nel quadro d’insieme di una riforma di largo respiro, di cui non sembra che l’Amministrazione possa ulteriormente fare a meno, occorrerebbe una approfondita riflessione, un ripensamento dei compiti e comunque una ristrutturazione  idonea, ma forse la presenza di un autorevole organismo consultivo, di sede naturale presso il Ministero, in appoggio all’azione di diritto internazionale e impegnato sui grandi temi potrebbe aiutare a risolvere anche taluni problemi sul piano interno, ad esempio in materia di immunità degli Stati

 

 

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