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Decreto del Ministro degli affari esteri del 11
settembre 2000, n. 307, Regolamento
concernente lerogazione del contributo spese
per abilitazione spettante al personale destinato
a prestare servizio allestero ai sensi del
D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 .
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IL
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri;
VISTO
il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;
CONSIDERATO
che gli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 26 febbraio
1998, n. 62, hanno modificato a decorrere dal 1° gennaio 1999,
rispettivamente, l'articolo 178 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti la concessione
del contributo per spese di abitazione al personale di ruolo
in servizio all'estero;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975,
n. 991, recante il regolamento di esecuzione dell'articolo 178
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, per la concessione del contributo spese di abitazione
al personale di ruolo in servizio all'estero;
RITENUTO
di dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento
che stabilisca le modalità per la concessione e la corresponsione
del contributo nei due diversi casi in cui il canone comporti
una spesa superiore al 21 per cento o al 30 per cento dell'indennità
personale;
VISTA
la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva
per gli atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno
2000;
VISTA
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Applicabilità.
1. Le norme
del presente regolamento si applicano alle categorie di personale
dello Stato destinato a prestare servizio all'estero contemplate
nel decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai dipendenti
degli enti pubblici non economici individuati al capo II del
decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, le norme del presente
regolamento sono estese secondo le modalità stabilite dall'articolo
25 del medesimo decreto legislativo.
2. Domanda.
1. La concessione
del contributo di cui agli articoli 11 e 30 del decreto legislativo
27 febbraio 1998, n. 62, è disposta a domanda, con provvedimento
della competente Direzione generale del Ministero degli affari
esteri, previo parere di congruità del capo della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. In sede
di domanda il dipendente dovrà altresì precisare se intende
richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo
dal 30 al 35% dell'indennità personale ai sensi del comma 2,
dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2,
dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
3. Il richiedente
dovrà altresì specificare se si trova o meno nella condizione
di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri
presso la stessa sede o in altra nella medesima città. Tale
condizione comporterà il calcolo del contributo sulla base del
cumulo delle due indennità di servizio.
3. Parere di
congruità.
1. Il parere
di congruità viene espresso dal capo della rappresentanza diplomatica
o dell'ufficio consolare sotto la propria responsabilità, avuto
riguardo alle condizioni locali ed all'andamento del mercato
immobiliare nonché alle funzioni svolte dal richiedente, alle
esigenze di rappresentanza ad esse collegate ed alla composizione
del nucleo familiare.
2. Per il contributo
ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere
di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica;
per i vice consoli titolari di ufficio, nonché per gli agenti
consolari, dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono
o dal capo della rappresentanza diplomatica
se dipendono direttamente da questa. Per quanto concerne
il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura,
il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto.
3. Qualora
il parere di congruità sia negativo, il capo di rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare trasmette al Ministero,
insieme al parere, le deduzioni del richiedente. Sulla base
di tali elementi, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione
ove sia stata presentata domanda di cui al comma 2, dell'articolo
2, il Ministero decide sull'entità del contributo.
4. Documentazione.
1. Alla domanda
va allegato, in originale o copia conforme, il contratto di
locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla
amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente
integrale o almeno delle clausole relative alla composizione
dell'alloggio, alla sua superficie, al canone di locazione e
ai termini di validità.
5. Decorrenza
del contributo.
1. Il contributo
decorre dalla data di inizio del contratto di locazione, purché
non anteriore all'assunzione di funzioni.
2. In caso
di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data
di inizio del contratto di locazione, il contributo decorre
dal sessantesimo giorno immediatamente precedente la data di
presentazione della domanda alla rappresentanza diplomatica
o all'ufficio consolare. Fa fede il protocollo della sede.
6. Variazione
del canone.
1. Ogni variazione
nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso
equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza
delle modalità previste per la prima richiesta.2. In caso di
proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di
questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.
7. Oneri accessori.
1. Ai fini
del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione
deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente
fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le
spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento,
condizionamento e simili. Ai fini di cui sopra, fa fede, sotto
la personale responsabilità dell'interessato, il contratto di
locazione. Saranno inoltre escluse dal calcolo del contributo
le spese per il garage o il posto auto che non risulti pertinenza
dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata.
2. Sono considerati
parte integrante del canone di locazione le spese di condominio
e gli oneri fiscali non ammessi a rimborso, quali risultano
dal consuntivo annuale.
8. Alloggio
in albergo o residence.
1. Qualora
per gravi difficoltà connesse con la situazione del mercato
immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella
necessità di dimorare in albergo, per «canone di locazione»
si intenderà la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento,
escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni
e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali.
2. Il contributo
avrà decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle
funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto
termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo per
eccezionali circostanze su parere motivato del capo della rappresentanza
diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare.
3. Il capo
della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovrà
in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono
il soggiorno temporaneo in albergo.
4. Laddove
l'alloggio in residence sottenda un contratto e non dia luogo
a fatturazione commerciale, esso sarà considerato come locazione
d'appartamento.
9. Pagamenti
anticipati del canone.
1. Per il pagamento
di canoni anticipati, il capo della rappresentanza o dell'ufficio
consolare trasmette la richiesta del dipendente allegando una
dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale
di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o più
anni. L'amministrazione potrà concedere al dipendente, a titolo
di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo
al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità personale.
10. Cessazione
del contributo.
1. La concessione
del contributo termina automaticamente al verificarsi di una
delle seguenti condizioni:
a) cessazione
di funzioni dalla sede;
b) scadenza
naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione
di rinnovo o proroga;
c) aumento
dell'indennità personale (per variazione del coefficiente di
sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione
di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che riconduca il
canone di locazione al di sotto della soglia di diritto;
d) diminuzione
del canone di locazione al di sotto della soglia di diritto.
11. Valuta.
1. Il contributo
è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio.
2. Qualora
il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa,
esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al
cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli
92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.
12. Norma transitoria.
1. Le disposizioni
del presente regolamento non si applicano al personale che beneficia
di un contributo secondo la previgente normativa nei limiti
temporali ed alle condizioni previste dagli articoli 22 e 37
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
Il presente
regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento
di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1975, n. 991.