Decreto del Ministro degli affari esteri 18 dicembre 1999, n.029/bis 001722, in materia di “Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. 19.9.1994, n.626.                                     

 

 







Il Ministro degli Affari Esteri

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267, con il quale é stato emanato il regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri 21 novembre 1997, n.497, recante l’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero;

Considerato che si rende necessario individuare nell’ambito dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del predetto decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242;

 

DECRETA

 

 

Articolo 1

 

1. Per l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche, sono individuati a partire dal 1 gennaio 2000 nei funzionari diplomatici e nei dirigenti preposti ai seguenti Centri di responsabilità, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze:

1.  Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

2.  Segretariato generale;

3.  Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

4.  Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero;

5.  Direzione generale per il personale;

6.  Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

7.  Servizio stampa e informazione;

8.  Servizio per l’informatica, la comunicazione e la cifra;

9.  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

10. Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

11. Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie;

12. Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani;

13. Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

14. Istituto diplomatico;

15. Direzione generale per i paesi dell’Europa;

16. Direzione generale per i paesi delle Americhe;

17. Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

18. Direzione generale per i paesi dell’Africa sub-sahariana;

19. Direzione generale per i paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide;

20. Direzione generale per l’integrazione europea.

 

 

 

Articolo 2

 

1. I funzionari diplomatici e i dirigenti di cui al precedente articolo 1, nell’ambito delle rispettive competenze, possono delegare a funzionari all’uopo designati tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n.626 del 1994, e successive modifiche, per l’attuazione dei compiti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli richiamati all’art.1, comma 4-ter, del predetto decreto legislativo n.626 del 1994.

 

 

Articolo 3

 

1. Con riguardo alle parti comuni della sede dell’Amministrazione centrale, il soggetto destinatario degli obblighi attribuiti al datore di lavoro, é il dirigente preposto all’ufficio VI della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.

 

 

Articolo 4

 

1. Per gli adempimenti non delegabili, richiamati dall’articolo 1, comma 4 ter, del decreto legislativo n.626 del 1994, e successive modifiche, il soggetto destinatario degli obblighi attribuiti al datore di lavoro é il dirigente generale preposto alla Direzione generale per gli affari amministrativi, del bilancio e il patrimonio, nella cui struttura é incardinato l’ufficio VI di cui al precedente articolo. A tale scopo, il predetto dirigente generale, tra l’atro, designa ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a), del predetto decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e cura, attraverso l’opera di quest’ultimo nonché degli altri incaricati della collaborazione tecnica, gli adempimenti di valutazione dei rischi nonché di elaborazione del documento della sicurezza, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

 

 

 

 

 

Articolo 5

 

1. Per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti di cultura, i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro sono rispettivamente i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura. I compiti di coordinamento e controllo previsti dall’art.2 del decreto del Ministro degli affari esteri 21 novembre 1997, n.497, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267, sono esercitati dal dirigente preposto all’ufficio VII della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.

 

 

Articolo 6

 

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro degli affari esteri del 26 ottobre 1999, n.1378 bis.

 

18 dicembre 1999

Il Ministro

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