Decreto del Ministro degli
affari esteri 18 dicembre 1999, n.029/bis 001722,
in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro di cui al d.lgs. 19.9.1994, n.626.
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Il
Ministro degli Affari Esteri
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;
Visto il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1999, n.267, con il quale é stato
emanato il regolamento recante norme per lindividuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle
relative funzioni, dellAmministrazione centrale del Ministero
degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro
degli affari esteri 10 settembre 1999, recante la disciplina
delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale
generale istituiti presso lAmministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626, riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministero
degli affari esteri 21 novembre 1997, n.497, recante lattuazione
delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane allestero;
Considerato che si rende necessario
individuare nellambito dellAmministrazione centrale
del Ministero degli affari esteri i soggetti destinatari degli
obblighi attribuiti al datore di lavoro di cui allart.
2, comma 1, lett. b), del predetto decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n.242;
DECRETA
Articolo 1
1. Per lAmministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri i soggetti destinatari
degli obblighi attribuiti al datore di lavoro di cui allart.
2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, e successive modifiche, sono individuati a partire dal
1 gennaio 2000 nei funzionari diplomatici e nei dirigenti preposti
ai seguenti Centri di responsabilità, ciascuno nellambito
delle rispettive competenze:
1. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione allopera del
Ministro;
2. Segretariato generale;
3. Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici allestero;
5. Direzione generale per il personale;
6. Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e
il patrimonio;
7. Servizio stampa e informazione;
8. Servizio per linformatica, la comunicazione e la cifra;
9. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
10. Direzione generale per
la promozione e la cooperazione culturale;
11. Direzione generale per
gli italiani allestero e le politiche migratorie;
12. Direzione generale per
gli affari politici multilaterali e i diritti umani;
13. Direzione generale per
la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
14. Istituto diplomatico;
15. Direzione generale per
i paesi dellEuropa;
16. Direzione generale per
i paesi delle Americhe;
17. Direzione generale per
i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
18. Direzione generale per
i paesi dellAfrica sub-sahariana;
19. Direzione generale per
i paesi dellAsia, dellOceania, del Pacifico e lAntartide;
20. Direzione generale per
lintegrazione europea.
Articolo 2
1. I funzionari diplomatici
e i dirigenti di cui al precedente articolo 1, nellambito
delle rispettive competenze, possono delegare a funzionari alluopo
designati tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo
n.626 del 1994, e successive modifiche, per lattuazione
dei compiti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli richiamati allart.1,
comma 4-ter, del predetto decreto legislativo n.626 del 1994.
Articolo 3
1. Con riguardo alle parti
comuni della sede dellAmministrazione centrale, il soggetto
destinatario degli obblighi attribuiti al datore di lavoro,
é il dirigente preposto allufficio VI della Direzione
generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.
Articolo 4
1. Per gli adempimenti non
delegabili, richiamati dallarticolo 1, comma 4 ter, del
decreto legislativo n.626 del 1994, e successive modifiche,
il soggetto destinatario degli obblighi attribuiti al datore
di lavoro é il dirigente generale preposto alla Direzione generale
per gli affari amministrativi, del bilancio e il patrimonio,
nella cui struttura é incardinato lufficio VI di cui al
precedente articolo. A tale scopo, il predetto dirigente generale,
tra latro, designa ai sensi dellart.4, comma 4,
lettera a), del predetto decreto legislativo, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, e cura, attraverso
lopera di questultimo nonché degli altri incaricati
della collaborazione tecnica, gli adempimenti di valutazione
dei rischi nonché di elaborazione del documento della sicurezza,
di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.
Articolo 5
1. Per le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti di cultura,
i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di
lavoro sono rispettivamente i capi delle rappresentanze diplomatiche,
degli uffici consolari e degli istituti di cultura. I compiti
di coordinamento e controllo previsti dallart.2 del decreto
del Ministro degli affari esteri 21 novembre 1997, n.497, conformemente
a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n.267, sono esercitati dal dirigente preposto
allufficio VII della Direzione generale per gli affari
amministrativi, di bilancio e il patrimonio.
Articolo 6
1. Il presente decreto sostituisce
il decreto del Ministro degli affari esteri del 26 ottobre 1999,
n.1378 bis.
18 dicembre 1999
Il Ministro