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Decreto
ministeriale 21 novembre 1997, n. 497 (in Gazz. Uff., 26 gennaio
1998, n. 20).
Regolamento
recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
Preambolo
Il Ministro
degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanitā e per la funzione pubblica:
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1997;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo
1. Campo di applicazione.
1.
Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari
di prima categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro sono applicate tenendo conto
delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali.
2. Nei riguardi dei predetti uffici all'estero, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate
tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della sicurezza
del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione
classificata nonchč delle limitazioni di accesso e delle particolari
caratteristiche delle aree protette e riservate.
Articolo
2. Coordinamento e controllo.
1.
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione del
Ministero degli affari esteri svolge attivitā di coordinamento
e controllo dell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza
e la salute dei lavoratori da parte di rappresentanze diplomatiche
ed uffici consolari di prima categoria e fornisce alla Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, aggiornati elementi sui casi di incompatibilitā
fra le disposizioni dei vari ordinamenti.
Articolo
3. Sorveglianza sanitaria.
1.
Tenuto conto delle particolari esigenze di servizio delle rappresentanze
diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, la sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo
del 19 settembre 1994, n. 626, č rivolta anche all'accertamento
dell'idoneitā ad affrontare le condizioni climatiche della sede
di destinazione.
2. I predetti uffici possono avvalersi del consulente sanitario
di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 gennaio 1967, n. 18, purchč in possesso dei titoli previsti
dall'art. 2, lettera d), del decreto legislativo n. 626 del 1994,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
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