Decreto del Ministro degli affari esteri 3 marzo
1995, n.171, Regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo, relativamente
ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione
degli affari esteri.
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IL
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge
7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4;
Visto l'art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27
gennaio 1994;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre
1994;
Adotta
il
seguente regolamento:
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente
regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza
di organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che
debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti
di competenza del Ministero degli affari esteri devono concludersi
con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun
procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del presente regolamento e che contengono, altresì,
l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte
normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle
allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto
da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel
termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.
1. Per i procedimenti
d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione
degli affari esteri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo
di provvedere.
2. Qualora l'atto
propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione,
il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione
degli affari esteri, della richiesta o della proposta.
3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte.
1. Per i procedimenti
ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data
di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda
o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza
degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della
presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una
ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art.
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono
comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed
all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze
inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso
stesso.
4. Ove la domanda
dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile
del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta
giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza.
In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della
domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi
la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli
accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli
2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto
di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.
1. Salvo che
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione
dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti,
ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista
dalla legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati
o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio.
2. I soggetti
di cui al comma precedente sono resi edotti dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale, contenente, ove non già rese
note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art.
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per
tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa
nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità,
il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art.
8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme
di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione
di un apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la
deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel
foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
3. L'omissione,
il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere
fatto valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti
che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione
scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente,
il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare
le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento
del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo
quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza
del termine iniziale del procedimento.
5. Partecipazione al procedimento.
1. Ai sensi dell'art.
10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le
sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note,
mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee
di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del
procedimento.
2. Ai sensi dell'art.
10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che
hanno diritto a
prendere parte
al procedimento possono presentare memorie e documenti entro
un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata
del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia
già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre
detto termine non può comunque determinare lo spostamento del
termine finale.
6. Termine finale del procedimento.
1. I termini
per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data
di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti
ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove, nel corso
del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste
dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano
di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione
degli affari esteri, il termine finale del procedimento deve
intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento
delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate
verificano d'intesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso
o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale,
per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti
la non congruità del termine finale, il Ministro degli affari
esteri provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla
variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato
dalla legge.
3. Quando nel
corso del procedimento si renda necessario acquisire dati, documenti
o valutazioni da parte di Autorità straniere e ciò, a giudizio
dell'amministrazione, sia essenziale alla definizione del procedimento,
il periodo di tempo intercorrente fra la richiesta a dette autorità
e la loro risposta non è considerato ai fini del computo del
termine finale del procedimento. In tali casi le rappresentanze
diplomatiche e consolari competenti danno immediata comunicazione
al responsabile del procedimento sia dell'avvenuto inoltro della
richiesta alle Autorità straniere sia della ricezione delle
informazioni richieste, affinché il responsabile medesimo ne
informi gli interessati.
4. I termini
di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro
scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere
con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza
del termine.
5. Nei casi in
cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente
abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla
fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile
del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo
e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia
diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti
già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati
per il procedimento principale.
7. Quando la
legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta
o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla
legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro
il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione.
Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o
di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate
si intendono integrati o modificati in conformità.
7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni
tecniche di organi o di enti appositi.
1. Ove debba
essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il
parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o
regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art.16,
commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di
non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la
determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo
di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale
del procedimento ma che comunque non può essere superiore ad
altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione
di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba
essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino
esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.
17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli
organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa
agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il
periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche
non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.
Entro il medesimo termine annuale il Ministro degli affari esteri
individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni
od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto
agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via
sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro
i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra,
ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti
nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando
il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati,
il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta
ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in
via sostitutiva le valutazioni tecniche.
8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.
1. Quando il
Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di
dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al
Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa
la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone
concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente
per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione,
non è computato nel termine finale del procedimento, ove il
parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 6, commi
1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'acquisizione
in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi,
amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente
comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
9. Unità organizzativa responsabile del procedimento.
1. Relativamente
agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri
devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici delle
direzioni generali e dei servizi quali risultano dal decreto
organizzativo del Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Relativamente
agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati
fuori dal territorio nazionale, devono intendersi unità organizzative,
ai sensi del comma precedente, per i procedimenti amministrativi
di rispettiva competenza, le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari, gli istituti di cultura e le scuole italiane
all'estero.
10. Responsabile del procedimento.
1. Il responsabile
dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento relativo al singolo procedimento.
2. Il responsabile
del procedimento esercita le attribuzioni contemplate nell'art.
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento
e svolge tutti gli altri compiti indicati dalle disposizioni
organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
11. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.
1. I termini
e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. I riferimenti
normativi ed i termini dei procedimenti amministrativi che riguardino
materie ricomprese tra quelle di cui all'elenco n. 4 allegato
alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove disciplinati da
regolamenti governativi previsti dagli articoli 2 e 7 della
citata legge, sono da intendersi sostituiti dalla disciplina
fissata nei citati regolamenti governativi.
3. La presente
regolamentazione disciplina la materia e conserva validità per
la durata necessaria all'elaborazione ed adozione di un nuovo
regolamento organizzativo del Ministero degli affari esteri
sulla base della normativa vigente.
12. Pubblicità aggiuntiva.
1. Il presente
regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è reso pubblico mediante pubblicazione
nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
Le stesse formalità sono utilizzate per le successive modifiche
ed integrazioni.
2. Gli uffici
tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi
recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili
dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento
finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
(Si omettono
gli allegati)