|
|
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
2001, Regolamento
concernente la riforma del concorso diplomatico
in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85/2000.
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto
larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, che disciplina lattività normativa ministeriale e
interministeriale; [1]
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e successive modifiche ed integrazioni; [2]
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento
dellAmministrazione degli affari esteri;
Visto
il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare
larticolo 1 sullaccesso alla carriera diplomatica;
[3]
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sullaccesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
Udito
il parere del Consiglio di Stato n. 90/01 espresso nelladunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 aprile
2001;
Sentito
il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione
al concorso connessi agli studi universitari;
Su
proposta del Ministro degli affari esteri;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000
con il quale é stata confermata la delega di funzioni in materia
di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof.
Franco Bassanini;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Articolo
1.
Ambito
di applicazione
1.
Il presente regolamento viene emanato ai sensi dellarticolo
1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce
i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione
alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione
della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del
concorso e di valutazione dei titoli.
Articolo
2
Accesso
alla carriera diplomatica
1.
Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado
iniziale mediante concorso, per titoli ed esami.
2.
Il bando di concorso, per titoli ed esami, per lammissione
alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore
generale per il personale del Ministero degli affari esteri,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.
Il bando di concorso contiene il termine e le modalità di presentazione
delle domande nonché lavviso per la determinazione del
diario e la sede delle prove attitudinali, delle prove desame
e delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni
previste dallarticolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, [4] e delle eventuali prove
facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformità
al presente regolamento, loggetto delle prove attitudinali,
delle prove desame scritte ed orali, e delle eventuali
prove integrative e facoltative, nonché le modalità per il superamento
delle prove attitudinali e la votazione minima per il superamento
delle prove desame scritte ed orali e per il superamento
delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando prevede
altresì i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti
per lammissione alla carriera diplomatica, i titoli che
danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza
in caso di parità di punteggio, i termini e le modalità della
loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale
dellarea funzionale C del Ministero degli affari esteri
e le percentuali dei posti eventualmente riservati a favore
di determinate categorie di candidati. Il bando contiene infine
la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125[5], che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per laccesso al lavoro.
Articolo
3
Requisiti
per lammissione
1.
Per lammissione al concorso di cui allarticolo 2
sono necessari i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b)
età non superiore ai trentadue anni. Il limite di età é soggetto
alle deroghe previste dalle disposizioni vigenti in materia,
che devono essere specificate nel bando di concorso.
Il
limite massimo di età é elevato per i funzionari internazionali
che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo
per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali
di cui fa parte lItalia. Tale elevazione viene calcolata
in corrispondenza del periodo di servizio presso le organizzazioni
internazionali e fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati
funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso unorganizzazione internazionale a titolo
permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato
per posti per i quali é richiesto il possesso della laurea;
c)
una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti classi,
di cui al decreto del Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17[6]:
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe
n. 60/S), scienze delleconomia (classe n. 64/S), scienze
della politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S).
I
candidati in possesso di laurea specialistica o altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese
dellUnione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purché la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellarticolo
37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[7]. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso,
qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano
i presupposti per lattivazione della procedura medesima;
d)
idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere lattività
diplomatica sia presso lAmministrazione centrale che in
sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche
di disagio. LAmministrazione si riserva di accertare lidoneità
psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso stesso;
e)
godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso
coloro che siano stati esclusi dallelettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dallimpiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dellarticolo 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, [8] ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
2.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione alle prove concorsuali.
3.
Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo lentrata in vigore del presente
regolamento, abbiano già portato a termine per tre volte, senza
superarle, le prove scritte desame di cui allarticolo
10, comma 2.
4.
Lamministrazione dispone, con provvedimento motivato,
lesclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti
di cui al presente articolo.
Articolo
4
Riserve
di posti
1.
Il bando di concorso riporta le riserve di posti previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
2.
Il quindici per cento dei posti messi a concorso é riservato
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nellarea
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per
lammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente
qualifica funzionale di provenienza.
3.
I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati,
sono conferiti agli idonei.
Articolo
5
Domanda
di ammissione al concorso
1.
Le domande di ammissione al concorso redatte su modulo conforme
a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono
essere spedite secondo le modalità indicate nel bando di concorso
ed entro il termine indicato dal bando, il quale non può essere
comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che si
trovano allestero possono consegnare o spedire la domanda
di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici
consolari dItalia.
2.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di
autocertificazione:
a)
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato
allestero, il comune italiano nei cui registri di stato
civile é stato trascritto latto di nascita. Il candidato
che ha compiuto i trentadue anni deve dichiarare in base a quale
titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto allelevazione
del limite massimo di età;
b)
il possesso della cittadinanza italiana;
c)
il comune presso il quale é iscritto nelle liste elettorali
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; d) le eventuali condanne penali, incluse quelle
riportate allestero, ed i procedimenti penali pendenti
in Italia o allestero;
e)
il titolo di studio di cui é in possesso, indicando presso quale
università o istituto equiparato é stato conseguito, e precisando
altresì la data del conseguimento e la votazione riportata;
f)
la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva;
g)
i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
h)
se si trova nelle condizioni previste per lapplicazione
delle riserve di posti di cui allarticolo 4 del presente
regolamento. In particolare, i dipendenti del Ministero degli
affari esteri inquadrati nellarea funzionale C devono
specificare il periodo di servizio nellarea funzionale
o nelle precedenti corrispondenti qualifiche;
i)
la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione
al concorso per la carriera diplomatica prevista dallarticolo
3, comma 3, del presente regolamento;
l)
quali prove integrative, di cui allarticolo 11 del presente
regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;
m)
quali prove linguistiche facoltative, di cui allarticolo
12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;
n)
i titoli, dei quali é eventualmente in possesso, che possono
dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dellarticolo 9 del
presente regolamento;
o)
i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali é eventualmente
in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza.
Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria.
3.
LAmministrazione si riserva di accertare la sussistenza
dei titoli di cui alle lettere n) ed o) del comma 2.
4.
Il candidato deve inoltre specificare lindirizzo - comprensivo
di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente,
ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del
recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con limpegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
5.
Il candidato deve inviare un certificato medico dal quale risulti
lidoneità psico-fisica a svolgere lattività diplomatica
sia presso lamministrazione centrale che in sedi estere,
ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente
ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente allestero
per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dellautorità
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo
ed eventualmente tradurlo. La qualità di medico di fiducia dellautorità
diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita
dallautorità medesima allatto dellautenticazione.
La presentazione di un certificato medico non redatto nella
debita forma comporta la non ammissione alle prove concorsuali.
Tale documentazione medica deve pervenire al Ministero degli
affari esteri almeno quindici giorni prima della data di inizio
delle prove attitudinali di cui al successivo articolo 8.
6.
Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. Ai sensi dellarticolo 10, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 [9] , i dati personali forniti
dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati
in base allarticolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146
[10], per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il
Ministero degli affari esteri può comunicare i predetti dati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere
i diritti loro spettanti ai sensi dellarticolo 13 della
legge n. 675/1996, nei confronti dellufficio titolare
del trattamento dei dati personali. Con decreto del direttore
generale per il personale del Ministero degli affari esteri
viene nominato, ai sensi dellarticolo 8 della legge n.
675/1996, il responsabile del trattamento predetto, il quale
garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7.
Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare lausilio e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. É fatto comunque salvo il requisito dellidoneità
psico-fisica tale da permettere di svolgere lattività
diplomatica sia presso lamministrazione centrale che in
sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche
di disagio.
8.
Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui
domande di partecipazione risultino non sottoscritte o prive
della dichiarazione del possesso dei requisiti per lammissione
alle prove concorsuali necessari ai sensi dellarticolo
3.
9.
Il Ministero degli affari esteri non é responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte
o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo
6
Commissione
esaminatrice
1.
La commissione esaminatrice é nominata con decreto del direttore
generale per il personale del Ministero degli affari esteri
ed é composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2.
La commissione é composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario,
in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di
Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte conti,
da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
dambasciata e da tre professori ordinari di università
per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui
allarticolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente
regolamento.
3.
Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
le prove attitudinali e per la prova desame orale, nonché
per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per
le prove facoltative di lingua. I predetti partecipano ai lavori
della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive
materie.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario,
anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5.
In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali,
le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato
dello Stato o magistrato della Corte dei conti.
6.
Alla commissione possono essere aggregati membri supplenti appartenenti
alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere
dambasciata, in caso di impedimento temporaneo dei membri
effettivi o aggiunti, tranne che per la scelta, la correzione
e la valutazione delle prove scritte nelle rispettive materie,
nonché durante lo svolgimento e la valutazione della prova orale.
7.
Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri
del comitato direttivo dellistituto diplomatico, nonché
i docenti di cui gli istituti citati nellarticolo 9, comma
4, del presente regolamento si siano avvalsi per i corsi di
preparazione nel biennio precedente al concorso. Sono altresì
esclusi, ai sensi dellarticolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546, coloro che ricoprono cariche politiche
o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
8.
Non si può far parte della commissione più di una volta nel
corso dello stesso triennio.
Articolo
7
Procedura
di concorso
1.
Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera
diplomatica si articola in:
a)
prove attitudinali scritte ed orali;
b)
valutazione dei titoli;
c)
prove desame scritte ed orali, nonché eventuali prove
integrative per conseguire le specializzazioni previste dallarticolo
100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.
2.
Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le
eventuali prove integrative e facoltative, é espresso in centesimi,
ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma
3, per la prova attitudinale scritta, nonché nel successivo
articolo 10, comma 5 per la prova attitudinale orale.
Articolo
8
Prove
attitudinali
1.
Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad accertare
la capacità del candidato di svolgere lattività diplomatica,
con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi,
di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione
di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
2.
Le prove attitudinali scritte si articolano in un questionario
psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione
sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, eventualmente
con lausilio di documentazione, anche in lingua inglese
e francese, fornita al riguardo.
3.
Sono ammessi alle prove desame scritte di cui al successivo
articolo 10, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali
scritte, di cui al precedente comma 2 abbiano risposto correttamente
ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a
risposta multipla ed abbiano riportato lidoneità nella
relazione sintetica.
4.
La prova attitudinale orale é sostenuta da ciascun candidato
nellambito della prova desame orale di cui al successivo
articolo 10, comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare
lattitudine del candidato a svolgere il lavoro e le attività
in ambienti stranieri che caratterizzano la professione diplomatica,
nonché la sua capacità di parlare in pubblico e di valutare
questioni di carattere internazionale. La prova é comprensiva
di una prova pratica di informatica.
Articolo
9
T
i t o l i
1.
Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione
esaminatrice dopo le prove scritte desame, di cui al successivo
articolo 10, comma 2, e prima dellinizio della correzione
dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata
dal candidato.
2.
La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi
per i seguenti titoli: a) conseguimento di titoli universitari
anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo
e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 2
centesimi; b) frequenza con esito positivo degli appositi corsi
di preparazione alla carriera diplomatica organizzati dallistituto
diplomatico del Ministero degli affari esteri o dagli istituti
di cui al successivo comma 4: fino a 2 centesimi;
c)
attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le
organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al
precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 2 centesimi;
3.
Ai fini dellapplicazione della lettera a) del precedente
comma
2,
si prendono in considerazione i titoli universitari ed i master
post-laurea di primo e secondo livello identificati con decreto
del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica.
4.
Ai fini dellapplicazione della lettera b) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i corsi organizzati dai
seguenti istituti:
a)
dipartimento di politica, istituzioni e storia - Università
di Bologna;
b)
dipartimenti di studi giuridici - Università di Catania e Verona;
c)
Istituto di ricerche e studi internazionali del dipartimento
di studi sullo Stato - Università di Firenze;
d)
dipartimento di studi internazionali - Università di Padova;
e) Libera Università internazionale degli studi sociali (L.U.I.S.S.)
di Roma;
f)
Istituto universitario di studi europei - Università di Torino;
g)
Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.)
di Milano;
h)
Società italiana per lorganizzazione internazionale (S.I.O.I.)
- Sedi di Roma e di Napoli.
5.
La lista degli istituti di cui al precedente comma 4, che danno
luogo alla valutazione di cui al precedente comma 2, lettera
b), può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
6.
I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato
le prove desame.
Articolo
10
Prove
desame
1.
Le prove desame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. Le prove desame orali sono precedute da
prove attitudinali orali, e seguite da eventuali prove integrative
orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui allarticolo
100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, nonché da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2.
I candidati che hanno superato le prove attitudinali scritte
di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere
le prove desame scritte, che vertono sulle seguenti materie:
a)
storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b)
diritto internazionale pubblico e dellUnione europea;
c)
politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria
multilaterale;
d)
lingua inglese (composizione senza luso del dizionario
su tematiche di attualità internazionale);
e)
lingua francese (composizione senza luso del dizionario
su tematiche di attualità internazionale).
3.
Sono ammessi alla prova desame orale di cui al successivo
comma 4 candidati che abbiano riportato una media di almeno
settanta centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente
comma 2, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
4.
La prova desame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c)
del precedente comma 2, nonché sulle seguenti materie:
a)
diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);
b)
contabilità di Stato;
c)
nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale
privato;
d)
geografia politica ed economica;
e)
conversazione su tematiche di attualità internazionale in lingua
inglese e francese.
La
prova desame orale é integrata con la prova attitudinale
di cui al precedente articolo 8, comma 4.
5.
Per superare la prova desame orale, di cui al precedente
comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno
sessanta centesimi nonché il giudizio di idoneità nella prova
attitudinale orale.
Articolo
11
Prove
integrative ai fini delle specializzazioni
1.
Al fine di conseguire le specializzazioni previste dallarticolo
100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione
al concorso di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce
le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.
2.
Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati
al termine della propria prova desame orale di cui allarticolo
10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua
straniera.
3.
Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:
a)
scambi internazionali e rapporti finanziari con lestero,
per conseguire la specializzazione commerciale;
b)
circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per
conseguire la specializzazione in materia sociale;
c)
lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura
del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per
il vicino Oriente;
d)
lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche
di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire
la specializzazione per il medio ed estremo Oriente;
4.
Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese
o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di
5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.
5.
Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti
finanziari con lestero e di circolazione internazionale
dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino
a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza
di almeno 0,9 centesimi.
6.
Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge
alla votazione riportata nella prova desame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità
di cui al precedente articolo 10, comma 5.
Articolo
12
Prove
facoltative di lingua straniera
1.
I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al
concorso di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue
ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per le lingue inglese
e francese, nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei
che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente
articolo 11.
2.
Leventuale prova facoltativa di lingua straniera é sostenuta
dai candidati al termine della prova desame orale di cui
al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali
prove integrative di cui allarticolo 11, comma 3.
3.
Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione
su tematiche di attualità internazionale.
4.
Il candidato può conseguire fino a un massimo di 3 centesimi,
purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi, per
la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 5 centesimi,
purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno
1,5 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.
5.
Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea
di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue
tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2
centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 3 centesimi,
purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno
0,9 centesimi, per due o più lingue.
6.
Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova desame orale,
sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le
modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.
Articolo
13
Voto
finale delle prove desame e graduatoria di merito
1.
Il voto finale delle prove desame é determinato sommando
la media dei voti riportati nelle prove desame scritte
di cui al precedente articolo 10, comma 2 con il voto riportato
nella prova desame orale di cui allarticolo 10,
comma 4. Al voto della prova desame orale sono aggiunti
i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di
specializzazione o facoltative di lingua.
2.
La graduatoria di merito del concorso é formata dalla commissione
esaminatrice secondo lordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dellarticolo 9 del presente
regolamento.
3.
Il direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarità
del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dellaccertamento dei requisiti per lammissione
in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno
superato le prove desame e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto
delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parità
di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso é pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione é data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo
14
Modalità
e calendario delle prove
1.
I programmi desame sono stabiliti nel bando di concorso.
2.
Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero per esigenze
di servizio in comuni della provincia di Roma.
3.
La sede, il giorno e lorario delle prove attitudinali
scritte, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie
speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che
non hanno avuto comunicazione dellesclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nellora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale
tipo di prove.
4.
Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di
unora per il questionario a risposta multipla e di unora
per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8,
comma 2.
5.
La commissione esaminatrice stabilisce lordine delle successive
prove desame scritte, sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli
affari esteri.
6.
Ai candidati che conseguono lammissione alle prove desame
scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, lavviso
di presentazione alle prove stesse é dato individualmente almeno
venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle.
7.
Per le prove desame scritte i candidati dispongono di
cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di
lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10,
comma 2.
8.
La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive
prove desame orali di cui allarticolo 10, comma
4.
9.
Ai candidati che conseguono lammissione alle prove desame
orali di cui allarticolo 10, comma 4, lavviso di
presentazione alle prove stesse, con lindicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte, é dato individualmente
almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
Articolo
15
Norma
di salvaguardia
1.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento
dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni
nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute
nellarticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni [11].
Articolo
16
Norme
transitorie
1.
I candidati in possesso della laurea in: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e
commercio, di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341 [12], conseguita presso università o istituti di
istruzione universitaria entro e non oltre il 31 dicembre 2006,
sono ammessi alle prove concorsuali. I candidati in possesso
di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato
rilasciato da un Paese dellUnione europea possono essere
ammessi alle prove concorsuali, purché la laurea o il titolo
siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dellarticolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato é ammesso con
riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia
stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per lattivazione
della procedura medesima.
2.
Sino alla data del 31 dicembre 2002 si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1971, n. 1252, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
17
Abrogazioni
1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971,
n. 1252, é abrogato a partire dal 1° gennaio 2003.
2.
Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377 [13 ], é abrogato
a partire dal 1° gennaio 2003.
Articolo
18
Entrata
in vigore e applicazione
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°
gennaio 2003.
Il
presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.