Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, “Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85/2000.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l’attività normativa ministeriale e interministeriale; [1]

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni; [2]

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;

 

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare l’articolo 1 sull’accesso alla carriera diplomatica; [3]

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 90/01 espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 aprile 2001;

 

Sentito il Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;

 

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio

 

2000 con il quale é stata confermata la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof. Franco Bassanini;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1.

 

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.

 

Articolo 2

 

Accesso alla carriera diplomatica

1. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale mediante concorso, per titoli ed esami.

 

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

3. Il bando di concorso contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove attitudinali, delle prove d’esame e delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, [4] e delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformità al presente regolamento, l’oggetto delle prove attitudinali, delle prove d’esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonché le modalità per il superamento delle prove attitudinali e la votazione minima per il superamento delle prove d’esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando prevede altresì i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale dell’area funzionale C del Ministero degli affari esteri e le percentuali dei posti eventualmente riservati a favore di determinate categorie di candidati. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125[5], che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

 

Articolo 3

 

Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso di cui all’articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti:

 

a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

 

b) età non superiore ai trentadue anni. Il limite di età é soggetto alle deroghe previste dalle disposizioni vigenti in materia, che devono essere specificate nel bando di concorso.

 

Il limite massimo di età é elevato per i funzionari internazionali che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l’Italia. Tale elevazione viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio presso le organizzazioni internazionali e fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali é richiesto il possesso della laurea;

 

c) una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17[6]: giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell’economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S).

 

I candidati in possesso di laurea specialistica o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [7]. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l’attivazione della procedura medesima;

 

d) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L’Amministrazione si riserva di accertare l’idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

 

e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, [8] ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

 

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

 

3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame di cui all’articolo 10, comma 2.

 

4. L’amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

 

Articolo 4

 

Riserve di posti

 

1. Il bando di concorso riporta le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

2. Il quindici per cento dei posti messi a concorso é riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell’area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza.

 

3. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

 

Articolo 5

 

Domanda di ammissione al concorso

 

1. Le domande di ammissione al concorso redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalità indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non può essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che si trovano all’estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d’Italia.

 

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

 

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile é stato trascritto l’atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentadue anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all’elevazione del limite massimo di età;

 

b) il possesso della cittadinanza italiana;

 

c) il comune presso il quale é iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;

 

e) il titolo di studio di cui é in possesso, indicando presso quale università o istituto equiparato é stato conseguito, e precisando altresì la data del conseguimento e la votazione riportata;

 

f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva;

 

g) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;

 

h) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione delle riserve di posti di cui all’articolo 4 del presente regolamento. In particolare, i dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell’area funzionale C devono specificare il periodo di servizio nell’area funzionale o nelle precedenti corrispondenti qualifiche;

 

i) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’articolo 3, comma 3, del presente regolamento;

 

l) quali prove integrative, di cui all’articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;

 

m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all’articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;

 

n) i titoli, dei quali é eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento;

 

o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali é eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.

 

3. L’Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui alle lettere n) ed o) del comma 2.

 

4. Il candidato deve inoltre specificare l’indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

 

5. Il candidato deve inviare un certificato medico dal quale risulti l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all’estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell’autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualità di medico di fiducia dell’autorità diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall’autorità medesima all’atto dell’autenticazione. La presentazione di un certificato medico non redatto nella debita forma comporta la non ammissione alle prove concorsuali. Tale documentazione medica deve pervenire al Ministero degli affari esteri almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove attitudinali di cui al successivo articolo 8.

 

6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 [9] , i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati in base all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 [10], per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri può comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 675/1996, nei confronti dell’ufficio titolare del trattamento dei dati personali. Con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri viene nominato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 675/1996, il responsabile del trattamento predetto, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

 

7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. É fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

 

8. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione risultino non sottoscritte o prive della dichiarazione del possesso dei requisiti per l’ammissione alle prove concorsuali necessari ai sensi dell’articolo 3.

 

9. Il Ministero degli affari esteri non é responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Articolo 6

 

Commissione esaminatrice

 

1. La commissione esaminatrice é nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed é composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.

 

2. La commissione é composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d’ambasciata e da tre professori ordinari di università per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento.

 

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le prove attitudinali e per la prova d’esame orale, nonché per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove facoltative di lingua. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.

 

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

 

5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.

 

6. Alla commissione possono essere aggregati membri supplenti appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere d’ambasciata, in caso di impedimento temporaneo dei membri effettivi o aggiunti, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte nelle rispettive materie, nonché durante lo svolgimento e la valutazione della prova orale.

 

7. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell’istituto diplomatico, nonché i docenti di cui gli istituti citati nell’articolo 9, comma 4, del presente regolamento si siano avvalsi per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Sono altresì esclusi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

 

8. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.

 

Articolo 7

 

Procedura di concorso

 

1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:

 

a) prove attitudinali scritte ed orali;

 

b) valutazione dei titoli;

 

c) prove d’esame scritte ed orali, nonché eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.

 

2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, é espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 3, per la prova attitudinale scritta, nonché nel successivo articolo 10, comma 5 per la prova attitudinale orale.

 

Articolo 8

 

Prove attitudinali

 

1. Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.

 

2. Le prove attitudinali scritte si articolano in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, eventualmente con l’ausilio di documentazione, anche in lingua inglese e francese, fornita al riguardo.

 

3. Sono ammessi alle prove d’esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali scritte, di cui al precedente comma 2 abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l’idoneità nella relazione sintetica.

 

4. La prova attitudinale orale é sostenuta da ciascun candidato nell’ambito della prova d’esame orale di cui al successivo articolo 10, comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare l’attitudine del candidato a svolgere il lavoro e le attività in ambienti stranieri che caratterizzano la professione diplomatica, nonché la sua capacità di parlare in pubblico e di valutare questioni di carattere internazionale. La prova é comprensiva di una prova pratica di informatica.

 

Articolo 9

 

T i t o l i

 

1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d’esame, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

 

2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi; b) frequenza con esito positivo degli appositi corsi di preparazione alla carriera diplomatica organizzati dall’istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri o dagli istituti di cui al successivo comma 4: fino a 2 centesimi;

 

c) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 2 centesimi;

 

3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma

 

2, si prendono in considerazione i titoli universitari ed i master post-laurea di primo e secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell’università e della ricerca scientifica.

 

4. Ai fini dell’applicazione della lettera b) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i corsi organizzati dai seguenti istituti:

 

a) dipartimento di politica, istituzioni e storia - Università di Bologna;

 

b) dipartimenti di studi giuridici - Università di Catania e Verona;

 

c) Istituto di ricerche e studi internazionali del dipartimento di studi sullo Stato - Università di Firenze;

 

d) dipartimento di studi internazionali - Università di Padova; e) Libera Università internazionale degli studi sociali (L.U.I.S.S.) di Roma;

 

f) Istituto universitario di studi europei - Università di Torino;

 

g) Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di Milano;

 

h) Società italiana per l’organizzazione internazionale (S.I.O.I.) - Sedi di Roma e di Napoli.

 

5. La lista degli istituti di cui al precedente comma 4, che danno luogo alla valutazione di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

 

6. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d’esame.

 

Articolo 10

 

Prove d’esame

 

1. Le prove d’esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d’esame orali sono precedute da prove attitudinali orali, e seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché da eventuali prove facoltative orali di lingua.

 

2. I candidati che hanno superato le prove attitudinali scritte di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:

 

a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

 

b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;

 

c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

 

d) lingua inglese (composizione senza l’uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale);

 

e) lingua francese (composizione senza l’uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale).

 

3. Sono ammessi alla prova d’esame orale di cui al successivo comma 4 candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

 

4. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, nonché sulle seguenti materie:

 

a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);

 

b) contabilità di Stato;

 

c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato;

 

d) geografia politica ed economica;

 

e) conversazione su tematiche di attualità internazionale in lingua inglese e francese.

 

La prova d’esame orale é integrata con la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 4.

 

5. Per superare la prova d’esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno sessanta centesimi nonché il giudizio di idoneità nella prova attitudinale orale.

 

Articolo 11

 

Prove integrative ai fini delle specializzazioni

 

1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.

 

2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d’esame orale di cui all’articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.

 

3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:

 

a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l’estero, per conseguire la specializzazione commerciale;

 

b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale;

 

c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente;

 

d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente;

 

4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.

 

5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l’estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.

 

6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

 

Articolo 12

 

Prove facoltative di lingua straniera

 

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per le lingue inglese e francese, nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.

 

2. L’eventuale prova facoltativa di lingua straniera é sostenuta dai candidati al termine della prova d’esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all’articolo 11, comma 3.

 

3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

 

4. Il candidato può conseguire fino a un massimo di 3 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.

 

5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 3 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 0,9 centesimi, per due o più lingue.

 

6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

 

Articolo 13

 

Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito

 

1. Il voto finale delle prove d’esame é determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2 con il voto riportato nella prova d’esame orale di cui all’articolo 10, comma 4. Al voto della prova d’esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.

 

2. La graduatoria di merito del concorso é formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento.

 

3. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso é pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione é data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Articolo 14

 

Modalità e calendario delle prove

 

1. I programmi d’esame sono stabiliti nel bando di concorso.

 

2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero per esigenze di servizio in comuni della provincia di Roma.

 

3. La sede, il giorno e l’orario delle prove attitudinali scritte, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prove.

 

4. Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di un’ora per il questionario a risposta multipla e di un’ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.

 

5. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri.

 

6. Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove d’esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l’avviso di presentazione alle prove stesse é dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle.

 

7. Per le prove d’esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.

 

8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali di cui all’articolo 10, comma 4.

 

9. Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove d’esame orali di cui all’articolo 10, comma 4, l’avviso di presentazione alle prove stesse, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, é dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

 

Articolo 15

 

Norma di salvaguardia

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni [11].

 

Articolo 16

 

Norme transitorie

 

1. I candidati in possesso della laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 [12], conseguita presso università o istituti di istruzione universitaria entro e non oltre il 31 dicembre 2006, sono ammessi alle prove concorsuali. I candidati in possesso di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione europea possono essere ammessi alle prove concorsuali, purché la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato é ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l’attivazione della procedura medesima.

 

2. Sino alla data del 31 dicembre 2002 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 17

 

Abrogazioni

 

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, é abrogato a partire dal 1° gennaio 2003.

 

2. Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377 [13 ], é abrogato a partire dal 1° gennaio 2003.

 

Articolo 18

 

Entrata in vigore e applicazione

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2003.

 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  

  

    

  

 

  

 

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