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Decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n.114, di recepimento,
ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art.14
del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, dell'Accordo
relativo al quadriennio 2000 - 2003, per gli aspetti
giuridici, ed al biennio 2000 - 2001, per gli
aspetti economici, riguardante il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio
prestato in Italia.
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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO
il decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, recante:
"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo
1 della legge 28 luglio 1999, n.266";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art. 14 del citato
decreto legislativo 24
marzo 2000, n.85, che disciplina
il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti
del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della
stipulazione di un accordo
i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della
Repubblica;
VISTE
le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1° e 2°,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo
24 marzo 2000, n.85, i quali individuano la delegazione di
parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al
richiamato procedimento negoziale;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo
112, comma 4°, del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni,
riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale
si svolge;
VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante:
"Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per
il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il
biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante
il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art.
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18".
VISTO
il decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n.2069, emanato in attuazione all'art. 112, comma
7°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n.85;
VISTO
il decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n.2070, emanato in attuazione all'art. 112, comma
8°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n.85;
VISTA lipotesi di accordo relativa al
quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio
2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale
della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato
in Italia, sottoscritta
‑ ai sensi, dell'art.112
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni ‑ in data 30 gennaio 2001 dalla
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica
SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari
esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge
finanziaria per il 2000);
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge
finanziaria per il 2001);
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n.400 e l'articolo 112, comma 4°, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta
del 7 febbraio 2001, con la quale è stata approvata, ai sensi
del citato articolo 112, comma
4°, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85,
previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza
delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo,
la predetta ipotesi di accordo;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del Ministro degli affari
esteri
D
E C R E T A:
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. Ai sensi dellarticolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dallarticolo
14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente
decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
Articolo 2
(Decorrenza e durata)
1.
Il
presente decreto concerne il periodo dal 26 aprile 2000 al 31
dicembre 2003 per gli aspetti giuridici, nonché il periodo dal
26 aprile 2000 al 31 dicembre 2001 per la parte economica.
2.
Gli
effetti della disciplina
degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
TITOLO II
(Aspetti giuridici del rapporto di impiego)
Articolo 3
(Tempo di lavoro)
1.
Nel rispetto
delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dellorario
di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli
Affari Esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio
impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed
adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio,
nonchè alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta
e agli obiettivi da conseguire.
2.
In considerazione
delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera
diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo
parziale.
3. Per le improvvise, effettive
ed indifferibili esigenze di servizio dellAmministrazione,
il funzionario diplomatico assicura, nellambito della
struttura di appartenenza, la propria reperibilità per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie
nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante
il fine settimana ed i giorni festivi. Nelleventualità
che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario
diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano
effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di
un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dellAmministrazione,
ladeguato recupero
del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono
organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri
di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici
che vi prestano servizio.
Articolo 4
(Congedo ordinario, giornate
di riposo e festività)
1. Considerato che lorario di servizio dellAmministrazione
centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali,
il funzionario diplomatico ha diritto, nellarco di un
anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni
lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi
tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego.
Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1°, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate
di riposo da fruire nellanno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1°, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nellanno di assunzione del servizio nella carriera
diplomatica la durata delle ferie è determinata, in ragione
di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare
entro il 31 dicembre. Nellanno di cessazione dal servizio,
la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio
prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi
dellarticolo 8 conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo
quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
6. E obbligo del funzionario diplomatico programmare
le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura
in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria
operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione
assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie
in più periodi nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità
di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché allindennità
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario
diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per
più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E
cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile
il godimento delle ferie nel corso dellanno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dellanno
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,
tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dellanno
successivo.
10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato leventuale
residuo di ferie non fruito
dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.
11. I periodi di cui ai commi
1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o
per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
lintero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie
di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al comma
9.
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dalla legge
a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno
festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica
ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute
dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un
giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In
questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario
diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, dintesa
con il responsabile della struttura.
Articolo 5
(Assenze per malattia e motivi di salute)
Articolo 6
(Aspettativa per motivi personali
e di famiglia)
1.
Al funzionario diplomatico, che
ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia,
senza retribuzione e senza decorrenza dellanzianità, per
una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2.
Il
funzionario diplomatico rientrato in servizio non può usufruire
di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche
per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi
di servizio attivo.
3.
Al
fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4.
I periodi
di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente,
non si cumulano con le assenze per malattia previste dallarticolo
5.
5.
LAmministrazione, qualora
durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che
ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario
diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni
e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
Articolo 7
(Congedi parentali)
1. Sono operative, in quanto
immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella
legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori
ed a sostegno della maternità e paternità.
2. Ai funzionari diplomatici
in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dellarticolo
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della legge 8 marzo
2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente
stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nellambito del periodo
di astensione facoltativa dal lavoro prevista dallarticolo
7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n.1204,
e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in
alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente
per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie e sono valutati ai fini dellanzianità
di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui
al comma 2.
4. Successivamente al periodo
di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo
anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui
allarticolo 7, comma 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri
ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno
di età del bambino computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma
2.
5. Alle madri, in caso di parto
prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
non goduti prima della data presunta del parto, da certificare
entro trenta giorni dallevento.
6. In caso di parto plurimo
i periodi di riposo di cui allarticolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1°, dello stesso articolo
10, possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festività cadenti
nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento
del limite massimo previsto.
8. Al funzionario diplomatico,
dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dallarticolo 17
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Articolo 8
(Permessi per esigenze personali)
1. Il funzionario diplomatico
ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a
concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa
intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun
anno;
b) decesso o documentata grave
infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente
entro il secondo grado o di un
affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi,
anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o dallaccertamento
dellinsorgenza della grave infermità o dalla necessità
di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente
lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dallevento
predetto, può concordare con il responsabile della struttura
presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso,
diverse modalità di espletamento dellattività lavorativa,
anche per periodi superiori a tre giorni.
c) documentati motivi personali,
entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto
di assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nellanno
solare, sono valutate agli effetti dellanzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dallarticolo
4.
4. I predetti
periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico
dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dallarticolo 33, comma
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il funzionario diplomatico
ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione,
per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni
di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono
la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Articolo
9
(Distacchi
sindacali)
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore
dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo
di n. 3.
2. Alla ripartizione
dei distacchi sindacali di cui al comma 1° tra le organizzazioni
sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative ai sensi
dellarticolo 112, comma 2°, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dallarticolo
14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro
per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.
La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata
in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse
per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
allAmministrazione, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste
di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
aventi titolo alla Direzione Generale per il personale, la quale
cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emana
il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma
4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto
di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento
della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di
ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta
di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta
di revoca è comunicata alla Direzione Generale per il personale
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti
solo nel caso di revoca.
4. Possono essere
autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente
indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari
diplomatici che ricoprono
cariche
di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi
di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che
ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al
congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
della componente del trattamento economico correlata ai risultati
conseguiti di cui allarticolo 19.
Articolo
10
(Permessi
sindacali)
1. Per l'espletamento
del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche
di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dellarticolo
112, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18, come sostituito dallarticolo 14 del
decreto legislativo del 24 marzo,
n. 85, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone
titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo
9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali
con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente
articolo.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente
complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili
viene calcolato in ragione di 90 minuti annui,
per ciascun funzionario
diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di
comando o fuori ruolo.
3. Alla ripartizione
del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato
ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari
diplomatici rappresentative, provvede la Direzione Generale
per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi
titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione
del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per
cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni
sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni
sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite
dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua
la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa
della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite
del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna
organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali
di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle
funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera
diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1, sono
concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili
nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e
3, esclusivamente per la partecipazione
a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti
sindacali che intendano fruire dei permessi sindacali di cui
al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla
Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile
della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio
almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza
avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale,
salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità
della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta
entro tre giorni.
6. In caso di
mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione
sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla
Direzione Generale per il personale.
7. Tenuto conto
della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari ad una giornata
lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale
computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi
sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione
e sono retribuiti,
9. Le norme di
cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo
11
(Aspettative e permessi sindacali
non retribuiti)
1.
I funzionari
diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi
delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa
non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti
sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il
posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato
in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al
comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale alla Direzione Generale per il personale,
la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna
richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma
di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio
di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni
momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata
alla Direzione Generale per il personale ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di
revoca.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti
dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non
retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni Sindacali, l'utilizzo provvisorio
in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. I funzionari
diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente
accordo possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5,
6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali
ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle
riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive
organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali
di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
5. Per il personale
di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti
in base all'articolo 8, comma 8° della legge 23 aprile 1981,
n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante
al personale in distacco sindacale retribuito.
6. Le norme di
cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo
12
(Adempimenti
dellAmministrazione in
materia di distacchi,
permessi e aspettative sindacali)
1. Ai fini dell'accertamento
delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di
cui all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 10, comma 3, la
Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni
sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e
li confronta con esse in vista della loro certificazione e della
sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero
riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso,
le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste
di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione
Generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame
della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica
della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo
della richiesta. La Direzione generale per il personale invia,
entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi
alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Ai fini di
quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del
contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni
sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative,
sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al
nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino
di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del
contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate
dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31
maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale,
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate,
anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato,
del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno
precedente.
4. Entro la stessa
data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale
per il personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate
indicate nel comma 2, è tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato,
del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo
del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento
della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti
dal presente decreto.
5. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
può disporre ispezioni nei confronti del il Ministero degli
affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi
indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione
pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma
3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma
3 dell'articolo 11. Dellinadempimento risponde, comunque,
il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. I dati riepilogativi
degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato,
per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica
Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari
che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative
e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
8. Le norme del
presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
TITOLO III
(Trattamento
economico)
Articolo 13
(Struttura del trattamento
economico)
1.
Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica è articolato nelle seguenti componenti:
a)
componente
stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, lindennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita e spettante;
b)
retribuzione
di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c)
retribuzione
di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli
obbiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico
di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni,
i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici.
Articolo 14
(Stipendio tabellare)
1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascun grado della carriera
diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
ambasciatore
.. Lire 116.875.000
ministro plenipotenziario
Lire 105.949.000
consigliere di ambasciata
Lire 56.912.000
consigliere di legazione
.
Lire 39.706.000
segretario di legazione
...
Lire 31.683.000
2. A decorrere dal 1° gennaio
2001 lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado
della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi
per dodici mensilità:
ambasciatore
.. Lire 117.862.000
ministro plenipotenziario
Lire 106.194.000
consigliere di ambasciata
Lire 63.127.000
consigliere di legazione
.
Lire 43.531.000
segretario di legazione
...
Lire 35.121.000
Articolo 15
(Indennità integrativa speciale)
1. A decorrere dal 26 aprile 2000 lindennità
integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera
diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per
dodici mensilità:
ambasciatore
.. Lire 18.064.000
ministro
plenipotenziario
Lire 17.498.000
consigliere di ambasciata
Lire 15.710.000
consigliere di legazione
.
Lire 14.917.000
segretario di legazione
...
Lire 14.628.000
Articolo 16
(Retribuzione individuale
di anzianità)
1.
In attuazione
di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici
biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile
2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con laggiunta
della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati
alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
2.
La retribuzione
individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma
1, viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto
forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile,
utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita,
nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o
scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto
assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto
dalla preesistente normativa per lattribuzione della classe
o dello scatto.
3.
Allatto
della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale
di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo
per la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato, di cui allarticolo 17, secondo le
modalità indicate dal comma 4.
4.
A decorrere
dallesercizio successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, lintero
importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari
diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal
fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue
superiori a quindici giorni. Per lanno successivo il predetto
importo è rapportato ad anno.
Articolo 17
(Fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione
di risultato)
1.
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento
si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a)
ammontare
delle risorse destinate al compenso incentivante di cui allarticolo
4 della legge 17 aprile
1984, n. 79;
b)
risorse
destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario
nellanno 2000;
c)
risparmi
di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera
diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano
a risparmio del fabbisogno complessivo;
d)
somme
derivanti dallattuazione dellarticolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e)
somme
derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi,
che comportano incrementi retributivi per il personale della
carriera diplomatica;
f)
retribuzione
individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica
cessato dal servizio con le modalità indicate nellarticolo
16;
g)
un
importo pari a L. 311.990
mensili pro-capite
per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con lutilizzo
delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
h)
un
importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici
mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste
dallarticolo 19 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
i)
un
importo pari a L. 1.166.841
mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura
si provvede con lutilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. Le risorse di cui alle lettere
g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al
personale della carriera diplomatica in servizio alla data del
1° luglio 2000.
3. Nellambito del fondo
di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata
al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di
cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dellesercizio
finanziario sono riassegnate allanno successivo.
Articolo 18
(Retribuzione
di posizione)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate
nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni,
è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a)
Segretario
generale
.Lire 35.286.000
b)
Capo di
Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali
di cui allarticolo 1, lett. b)
del decreto
n. 2069
...Lire 29.993.000
c)
Vice Capo
di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali
di cui allarticolo 1, lett. c)
del decreto
n. 2069
..
.
Lire
25.406.000
d)
Capi degli
uffici di livello dirigenziale
e rimanenti
posizioni funzionali
di cui
allarticolo 1, lett. d) del decreto n. 2069
...Lire 21.877.000
e)
funzionari
di cui allarticolo 1, lett. e) del
decreto
n. 2069
Lire
14.114.000
f) funzionari addetti agli uffici
..Lire
12.350.000
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale
con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione
di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive
integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e'
fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto
previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1.
3. Ai funzionari diplomatici
comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello
Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di
cui allarticolo 3 del decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali
amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti
accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere
c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del
Direttore generale per il personale sulla base degli elementi
acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza
degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano
corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di
retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato,
il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.
4. Le misure minime della retribuzione di posizione
per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonché
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici
mensilità:
ambasciatore
Lire 29.993.000
ministro plenipotenziario
.
Lire
21.877.000
consigliere di ambasciata
.. Lire
14.114.000
consigliere di legazione
Lire
12.350.000
segretario di legazione
..
Lire
12.350.000
Articolo 19
(Retribuzione di risultato)
1.
Sulla base di quanto previsto
dal decreto del Ministro degli affari esteri 5
luglio 2000, n. 2070, allinizio di ogni anno gli importi
spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente
per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro
degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili
e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto
dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali
individuate nellarticolo 1 del decreto 5 luglio 2000,
n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:
a)
Segretario
generale
100
b) capo di
Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui allarticolo 1, lett. b) del decreto n. 2069
85
c) Vice capo
di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui allarticolo 1, lett. c) del decreto n. 2069
72
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti
posizioni
funzionali di cui allarticolo 1, lett. d) del
decreto n. 2069
.
..
62
e)
funzionari di cui allarticolo 1, lett. e) del decreto
n. 2069
40
f)
funzionari addetti agli uffici
35
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale
con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione
di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione
di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite,
nelle misure di cui al comma 1.
3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente
elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli
importi spettanti come retribuzione di risultato determinati
ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un
massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse
disponibili.
Articolo 20
(Norme di prima applicazione)
1. Per il periodo dal 26 aprile
2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato,
ai funzionari diplomatici che ricoprono le posizioni funzionali
individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e
integrazioni, sono corrisposte le seguenti somme lorde:
a)
Segretario
generale
Lire 40.444.000
b) capo di
Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui
allarticolo 1, lett. b) del decreto n. 2069
Lire 34.378.000
c) Vice capo
di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui allarticolo 1, lett. c) del decreto n. 2069
... Lire 29.120.000
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti
posizioni
funzionali di cui allarticolo 1, lett. d) del
decreto n. 2069
.
..
Lire 25.075.000
e)
funzionari di cui allarticolo 1, lett. e) del decreto
n. 2069 Lire 16.177.000
f)
funzionari addetti agli uffici
Lire 14.155.000
2. Ai funzionari diplomatici
collocati alle dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di
trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069
e successive modificazioni e integrazioni, spettano somme corrispondenti
alle posizioni funzionali che sono state loro attribuite.
3. Le somme di cui ai commi
1 e 2 sono erogate per il 70 per cento a titolo di retribuzione
di posizione, e per il rimanente 30 per cento a titolo di retribuzione
di risultato.
4. Relativamente al periodo
dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 le misure minime della
retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica
sono stabilite come segue:
ambasciatore
. Lire 18.191.000
ministro plenipotenziario
..
Lire 13.269.000
consigliere di ambasciata
Lire 8.560.000
consigliere di legazione
.
Lire 7.490.000
segretario di legazione
...
Lire 7.490.000
5. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000,
ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo
presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o
enti territoriali italiani di cui allarticolo 3 del decreto
del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed
ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non
siano stati corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo,
viene corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, il
70 per cento di uno degli importi indicati nelle lettere c),
d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore
generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti
in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi
affidati. Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti
ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione
di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero
degli affari esteri eroga la differenza.
6. Le somme già erogate ai
funzionari diplomatici per il servizio prestato dal 26 aprile
2000 al 31 dicembre 2000 a titolo di compenso per lavoro straordinario
e di compenso incentivante, in base alla normativa in vigore
precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, sono riassorbite,
a titolo di conguaglio, in sede di corresponsione degli importi
previsti nei commi precedenti.
Articolo 21
(Effetti del nuovo trattamento
economico)
1.
Le misure del nuovo trattamento economico
risultanti dallapplicazione degli articoli 14, 15, 16
e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale
e privilegiato, sullindennità di fine rapporto, sullequo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2.
La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota
prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo
20, comma 3.
TITOLO IV
(Disposizioni finali)
Articolo 22
(Procedure di soluzione delle
controversie)
1. Qualora in sede di attuazione
del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione
e le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso sulla
sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può
avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta
scritta di esame della questione controversa con la specifica
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta,
la predetta commissione, previo un accurato esame della questione
controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale
le parti si devono conformare.
2. Presso il Ministero degli
affari esteri e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1,
una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione
e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso. La commissione
e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.
3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni
interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le
organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto possono ricorrere
al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta
motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per
la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo
aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui
al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo
14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della
questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta
giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica,
tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette
delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo
comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo
5, comma 2, lett.e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
Articolo
23
(Disapplicazioni)
1.
A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si
applicano nei confronti
dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica
le disposizioni di legge e regolamentari che siano in
contrasto con quelle contenute nel decreto
medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
a)
con
riferimento allarticolo 3 (Tempo di lavoro): articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
b)
con
riferimento allarticolo 4 (Congedo ordinario e festività):
articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c)
con
riferimento allarticolo 5 (Assenze per malattia e motivi
di salute): articoli 37, 40,
68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
del 10 gennaio 1957, n. 3 ; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del
decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n.
686;
d)
con
riferimento allarticolo 6 (Aspettativa per motivi personali
e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente
della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
e)
con
riferimento allarticolo 7 (Congedi parentali): articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3;
f)
con
riferimento allarticolo 8 (Permessi per esigenze personali):
articoli 37, 39 e 40
del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957,
n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
g) con riferimento al titolo III
(Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica
del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11
gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984,
n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Articolo
24
(Copertura finanziaria)
1.
A11'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni
a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000
milioni per 1'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione
di spesa prevista dall'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n.488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno
2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. Il Ministro de1 tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.