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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 2000, n.120
Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione
della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19,
e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718,
recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri
e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza
del 30 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione
e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito
denominati uffici all'estero.
Art. 2.
Spese degli uffici all'estero
1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi
attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:
a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici;
b) allo svolgimento delle attivita' di istituto;
c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' del personale.
Art. 3.
Funzionari delegati
1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli
uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli
articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili
che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo
o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni
caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli
uffici.
Art. 4.
Spese di mantenimento e funzionamento
1. Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie
per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero
sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli
uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario
amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti
servizio.
2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici
all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato
dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono
entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario
amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.
3. Con decreto del competente dirigente generale ed a fronte di sopravvenute
ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione puo' provvedere ad
eventuali integrazioni.
4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione con le effettive
esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore
di ordini di accreditamento.
Art. 5.
Spese per attivita' di istituto
1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla somministrazione dei
fondi necessari alle attivita' di istituto, come indicate negli
articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, con ordini di rimessa valutaria aventi valore
di ordini di accreditamento, disposti a favore dei titolari degli
uffici all'estero, tenuto conto anche della spesa storica accertata
e di variazioni dei termini di riferimento che i titolari degli
uffici provvedono a segnalare entro il mese di ottobre di ogni
anno.
Art. 6.
Retribuzioni ed indennita' del personale
1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennita' del personale sono
effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli
stessi, con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le
somme ad essi dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali, o altrimenti con ordini di accreditamento disposti
a favore dei titolari degli uffici ovvero del commissario amministrativo
o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in cui tali funzionari
prestino servizio.
Art. 7.
Procedure contrattuali all'estero
1. Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti
da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
2. Nei casi di incompatibilita', accertati dalla rappresentanza diplomatica
italiana, e' consentita l'applicazione della normativa vigente
nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e' effettuata nel rispetto
del principio di non discriminazione in base alla nazionalita'
nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia
e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.
Art. 8.
Spese in economia e di modico ammontare
1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono
quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del
Ministero degli affari esteri.
2. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7, per le spese in
economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti procedure:
a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire, possono essere effettuate
in via diretta;
b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire, possono essere effettuate
previo scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale, con una
sola ditta o persona;
c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire, possono essere effettuate
previa acquisizione di almeno tre preventivi, mediante scambio
di corrispondenza, secondo l'uso locale. Tutti gli importi predetti
si intendono al netto di imposte.
3. Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e c) del comma 2
contiene l'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o lavori
da effettuare, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le
garanzie per l'esatto adempimento e, ove necessario, i tempi di
esecuzione e le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione
dei lavori e delle prestazioni convenute.
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati possono assegnare
ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente
commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente
di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto bancario,
suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio,
previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna
spesa da far gravare sul predetto fondo non potra' superare il
limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati in relazione
all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art. 9.
Documentazione relativa alla congruita' dei prezzi al
collaudo e regolare esecuzione
1. In mancanza di diversa specifica disposizione contrattuale, per i contratti
stipulati all'estero, anche in economia, e per la verifica annuale
dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui importo
non superi quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, la congruita'
dei prezzi, la certificazione di collaudo dei lavori e la regolare
esecuzione delle forniture sono documentate da attestazioni rilasciate
da istituzioni tecniche locali o da esperti di fiducia, ovvero
da apposita dichiarazione del titolare dell'ufficio, che puo'
avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove possibile
residenti all'estero.
2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla competenza
della Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione
degli affari esteri.
Art. 10.
Rendiconti e documentazione giustificativa
1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonche' quelle di cui
alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini
di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono giustificate
mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri
e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta
giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione,
all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora
da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma
del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati
e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute
dai collaboratori di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi
sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei
conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'articolo
2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo
33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti
dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via
telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilita'
dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrita' e l'esclusiva
destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio
trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili
riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi
estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero
su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione,
sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di
dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta
dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della
Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio
inclusi nei programmi di controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio
centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai
predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione,
nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza
dei funzionari delegati, si applicano le penalita' previste dall'articolo
60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli
articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, come modificati dall'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione degli uffici
all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili
congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del
Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dall'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta tesoro
costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte
verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente,
da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari
esteri e del Dipartimento del tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione
amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di
consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui
al presente articolo.
Art. 11.
Fondi scorta
1.Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per
sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate
da imprevedibilita' ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto
alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere
modificate, ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta.
2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede mediante l'utilizzo
delle assegnazioni relative all'unita' previsionale di base "uffici
all'estero".
3. Sul fondo potranno gravare altresi' gli oneri per ripianare situazioni
finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da
crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore
o da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta
che siano state avviate le procedure di recupero degli ammanchi
rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle
autorita' di competenza e previa autorizzazione del Ministro.
4. La dotazione dei fondi scorta e' reintegrata secondo le seguenti modalita':
a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte dell'ufficio beneficiario
della anticipazione all'atto della ricezione dei finanziamenti
in attesa dei quali e' stata disposta l'anticipazione stessa;
b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici ministeriali
competenti nei casi previsti dal comma 3.
5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 e' allegato un prospetto dimostrativo
dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati
sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata
al bilancio dello Stato.
Art. 12.
Delegazioni ordinarie e speciali
1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli articoli 35 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche
speciali ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per
l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici all'estero.
2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni diplomatiche speciali
ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione
delle spese dei funzionari delegati.
Art. 13.
Inventari
1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti
i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica,
le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche'
le proposte di dismissione.
2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare,
per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato
dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu'
in uso.
3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio
centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Art. 14.
Norma transitoria
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte dei funzionari
amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di
chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto,
dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 del regio
decreto 6 gennaio 1928, n. 113; l'articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; l'articolo
7, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini,
Ministro per la funzione pubblica
Dini, Ministro
degli affari esteri
Amato, Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro
n. 120, foglio n. 19
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 19:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio
della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con
le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono
essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni
dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultano
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di
cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della
loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti
alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,
anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu'
le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle
leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il
tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri
di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri
e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente
lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche
nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera
c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni
di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e
dal presente articolo.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche
i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze
di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni
delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni
di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Allegato 1:
"19. Procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa
da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato".
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato".
Il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113, reca:
"Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali
dello Stato adibiti ad uso delle regie rappresentanze all'estero".
Il decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, reca:
"Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri
e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato".
La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, reca:
"Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi
e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione
centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera,
nonche' delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".
Il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362, reca: "Regolamento recante
norme per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle
spese all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione
dei rendiconti".
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca:
"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili".
Nota all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La missione diplomatica
svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti
principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori
tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attivita' di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori
politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale,
finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della
stampa ed informazione.
La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei
casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici
ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato
di accreditamento.
Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge,
nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente
nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto
concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita'
italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi
previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle associazioni,
delle camere di commercio, degli enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante
l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale,
le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano,
in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa
e giurisdizionale".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione
dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):
"Art. 15 (Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni
di conto corrente postale). - l. I dirigenti, i funzionari delegati
e i titolari di contabilita' speciali, per l'esecuzione di spese
di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze
e responsabilita', sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti
di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale
o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente
l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo
e la qualita' del dipendente abilitato ad emettere gli assegni.
2. La giacenza massima del conto corrente non puo' essere superiore a lire
dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere
anche sulle disponibilita' degli ordini di accreditamento o delle
contabilita' speciali intestate ai funzionari che hanno disposto
l'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa
presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi
da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa
non puo' eccedere l'importo di lire ottocento milioni ed e' effettuata
mediante assegni non trasferibili intestati al creditore diretto
dello Stato.
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui al comma 2
sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro.
4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto
dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio
centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato
o al titolare della contabilita' speciale che ha disposto l'apertura
del conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata
tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente responsabile,
ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilita' speciale,
approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi
sul conto corrente postale, nei limiti delle pese approvate.
5. I funzionari delegati e i titolari di contabilita' speciali allegano
i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi
che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ove non previsto da altre norme il funzionario che ha approvato
le contabilita' presentate dal dipendente incaricato di effettuare
i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della
gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti
amministrativi dei funzionari delegati.
6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma
di cui al comma 2 alle esigenze di correntezza dei pagamenti delle
amministrazioni delle Stato, tenuto conto dei principi di cui
all'art. 1 del presente regolamento.
7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ente poste italiane
sono disciplinate le modalita' di espletamento degli adempimenti
a carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel
presente articolo. La convenzione regola espressamente i casi
di mancata riscossione degli assegni da parte dei beneficiari".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116 (per il titolo vedi nelle
note alle premesse).
"2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di importo non
superiore a lire settemilioni per le spese dell'amministrazione
centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a lire trentamilioni
per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo
e' sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato
dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi
designate".
- Si riportano i testi degli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nota
alle premesse).
"Art. 79 (Beni immobili e mobili all'estero). - La direzione generale
del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici
alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla
locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze
o comunque necessari all'attivita' dell'amministrazione, nonche'
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi,
all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni
immobili e mobili destinati ad attivita' all'estero di competenza
di altre direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni
ricevute dalle direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili,
di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti
in relazione alla necessita' dei servizi e elaborano un programma
da sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione
dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso
all'amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente
gli immobili stessi. Essi tengono altresi' gli inventari dei beni
mobili all'estero di pertinenza dell'amministrazione.
Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione
degli affari esteri). - Per l'esame delle questioni relative agli
immobili adibiti uso dell'amministazione degli affari esteri e'
istituita una commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79,
la commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione,
il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero
per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali
o comunque necessari all'amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla direzione generale
del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere
sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi
e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi
di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione
ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando
proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga
di deferire al suo esame.
La commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che
la presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente
di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre
funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale
delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche
del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente
universitario di architettura, di un docente di arredamento e
decorazione dell'accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto
capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante
della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di
finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della commissione e' sostituito in caso di assenza dal direttore
generale del personale.
Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di
istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute
un rappresentante della direzione generale delle relazioni culturali
o un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione
e degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.
La commissione e' nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro
per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare
alle sedute della commissione per consultazioni altri funzionari
ed esperti.
Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione della commissione".
Note all'art. 10:
- Il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, reca:
"Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei
rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei
funzionari responsabili". Si riporta il testo dell'art. 2
(come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468).
"Art. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari
delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti
alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali
e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono
alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa,
copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (per
il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono
costituiti conti correnti valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti
di cui all'art. 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro,
altre entrate dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali
istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate
consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno
effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi
a discarico delle rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della direzione
generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate
situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario,
trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio della Stato, compatibilmente
con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento
in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore
in lire all'entrata dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 60 del regio decreto l8 novembre 1923,
n. 2440 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti
da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio,
i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate,
insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione
centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali
di controllo. mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto
col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti
e le modalita' dei riscontri medesimi.
I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti
i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni
nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti
per la revisione definitiva.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli
a determinati rendiconti.
Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e'
reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli
atti per la emissione dell'assegno di saldo. E pero' reso in ogni
caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non
sia disposto nell'esercizio stesso.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti
fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti
dal regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione
dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalita'
da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio
della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83".
- Si riportano i testi degli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 (per titolo vedi nota alle premesse), come
modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367:
"Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle
scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono
i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione centrale o agli uffici
periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo
giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio
e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e
la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente
per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili
per pagamento a terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione
dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) degli ordinativi estinti;
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art.
61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie
erogazioni.
Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli
uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi
dell'art. 326, non piu' tardi del giorno trenta del mese successivo
al trimestre.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre
per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali
di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei
gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno
settantacinquesimo per gli enti militari di stanza nella Libia
e nelle isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli
enti militari di stanza nell'Africa orientale italiana.
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo
effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione
centrale.
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni
di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo'
oltrepassare il quarantesimo giorno successivo al trimestre.
Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al Ministero
della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore
non piu' tardi del giorno venti del mese successivo al trimestre.
In essi portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture
di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari
ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326.
Con speciale contabilita' sui residui dell'esercizio precedente rendono
conto altresi' delle somme ricevute e di quelle pagate per la
sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'esercizio
medesimo, ai sensi del successivo art. 349.
Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti
dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore,
a coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi indipendentemente
dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della
Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria
non maggiore di lire un milione.
La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante
ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalita' le amministrazioni centrali danno
comunicazione alla Direzione generale del tesoro".
Nota all'art. 12:
- Si riportano i testi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi note alle premesse).
"Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie).
- Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei
casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative a riunioni
internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito
ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro
per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione
delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie
straordinarie.
Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni nominate dal Ministro
per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze
o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito,
d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte
alle spese di funzionamento e di rappresentanza.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito
un fondo d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte
alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo
della delegazione speciale non fruisca del trattamento economica
di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare
del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba
sostenere.
Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi
somministratigli ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto,
secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine
dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori
si protraggono oltre tre mesi".
Note all'art. 13:
- Si riportano i testi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle
note alle premesse).
"Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili
all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa,
che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o
un ufficio consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili,
sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla
contabilita' attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per
conto di altre amministrazioni o di terzi; .
b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento
della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto
di altre amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi
documenti amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate
all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma
del secondo comma dell'art. 76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita'
nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti
dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei
beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio
piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni
ammninistrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente
articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il
quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli altri
funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con
le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al
presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera
c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza
o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.
Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso
ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato,
vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato
dalla carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale
assume la qualifica di cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia
contabile e amministrativa, provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolati e dei libretti-passaporti;
c) alla custodia dei depositi consolati e di ogni altro titolo e valore
a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente
versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti
del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera
b) del comma precedente.
La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre
che nella rappresentanza a nell'ufficio consolare non presti servizio
il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui
all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per
sua delega, da altro funzionario.
Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario
della carriera direttiva amministrativa, con le funzioni previste
dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita'
di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili
e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio
piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili,
le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu'
elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato
dagli impiegati meno elevati in grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 21 (Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili).
- Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto
a trasmettere, in originale e copia, alla competente ragioneria
documentato con i buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto
per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili
avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato
dalla ragioneria e' restituito al consegnatario.
Il prospetto deve porre in evidenza la quantita' ed il valore dei beni
mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento
e quelle in diminuzione, nonche' la quantita' ed il valore finale.
Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto dall'art. 22 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle singole
categorie a le modalita' per la compilazione del prospetto riassuntivo
sono indicati in apposite istruzioni del Ministero del tesoro.
Il prospetto di cui al presente articolo deve essere trasmesso alla competente
ragioneria anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa
del conto giudiziale dei beni loro affidati, salvo che li stessi
non vi provvedano quali consegnatari.".
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