Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,
n.233, Regolamento di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro degli
affari esteri.
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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Vìsto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n.59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c);
12, comma 1, lettere n), o), q); 13, comma 2, e
17, comma 1;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto larticolo 45 , commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.80;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
e successive modifiche ed integrazioni, recanti Ordinamento
dellAmministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267:
Regolamento recante norme per lindividuazione degli
Uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative
funzioni, dellAmministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri ;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10
settembre 1999;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dellorganizzazione
del Governo;
Considerato che l'articolo
7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato
i principi e i criteri direttivi già previsti dallarticolo
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione
con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende
necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri
direttivi gli uffici
di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;
Considerato, altresì, che il
citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
n. 300 del 1999 stabilisce che lorganizzazione degli uffici
preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista
di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
Sentite le Organizzazioni Sindacali
in data 21 settembre 2000;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre
2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nelladunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo
2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
II seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente
regolamento si intendono per:
a)
uffici
di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di
Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29,
ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
b)
Ministro:
il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero
degli affari esteri;
d) decreto legislativo n. 29
del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero degli affari esteri;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.
Articolo 2
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione
esercitano le competenze di supporto dellorgano di direzione
politica e di raccordo tra questo e lamministrazione,
ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo
n.29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi
ed allelaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla
relativa valutazione, con particolare riguardo allanalisi
di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza
fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a)
il
Gabinetto;
b)
la
Segreteria del Ministro;
c) lUfficio Legislativo;
d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
e) il Servizio di controllo
interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo
4, comma 5;
f) le segreterie dei Sottosegretari
di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette
dipendenze del Ministro; lUfficio legislativo e lUfficio
per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo
ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio
di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa
secondo quanto previsto dallarticolo 4; le segreterie
dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
dei rispettivi Sottosegretari.
4. Il Capo di Gabinetto
coordina lintera attività degli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. Lorganizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.
Articolo 3
Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione
1. La Segreteria del Ministro,
diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al
coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali
per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il
Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza
del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione
al suo incarico.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva
il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle
delegate dal Ministro. Può essere nominato dal Ministro, su
proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra
i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere
di Ambasciata.
3. L'Ufficio legislativo attende
ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari
di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo
la qualità del linguaggio normativo, lanalisi di fattibilità
delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione
della normativa; cura le incombenze relative alla procedura
per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti
sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione
relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare
e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni;
fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno;
svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
4. LUfficio per i rapporti
con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro
ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare;
segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano
il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo;
segue liter parlamentare dei provvedimenti legislativi
e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero
degli affari esteri; assicura
i contatti con i parlamentari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari
curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed
i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei
Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre
il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli
altri uffici di diretta collaborazione.
6.
Le
funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono
svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi
dellarticolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n.18, come modificato dallarticolo 16
del decreto legislativo 21 marzo 2000, n.85.
Articolo 4
Servizio di controllo interno
1.
Il
Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio,
opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29
e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione
di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente
al Ministro.
2.
Il Servizio
di controllo interno svolge le seguenti attività:
a)
valuta
ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti
ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e
dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate
e verifica, in funzione dellesercizio dei poteri di indirizzo
di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo
29 del 1993, leffettiva attuazione delle scelte compiute
nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche
al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità
e suggerire eventuali correzioni;
b)
coadiuva
il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui allarticolo 14 del citato decreto legislativo n.29 del
1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione
dellattività;
c)
fornisce
gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti
ai centri di responsabilità;
d)
svolge,
anche su richiesta del Ministro, analisi sullattuazione
di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e
sulla sistematica generale dei controlli interni dellamministrazione,
nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi
e rendimenti di articolazioni
organizzative e linee di attività dellamministrazione.
3.
Le attività
di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di
organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi
e controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i
dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno
uno degli esperti è scelto fra i funzionari della carriera diplomatica
di grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario. I dirigenti
che svolgono la funzione di esperti non devono essere preposti
ad alcun centro di responsabilità amministrativa.
4.
Il Servizio
redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata
al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte
di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
5
Il
Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale
del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero
e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico
e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999,n.286, nonché con le altre unità o strutture
del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma
2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai
fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti
ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dellamministrazione.
6
Al Servizio
sono assegnate fino
ad un massimo di quindici unità di personale, fra cui al massimo
due dirigenti di seconda fascia, particolarmente qualificate
nelluso degli strumenti e dei programmi
informatici.
Articolo 5
Personale degli uffici di diretta
collaborazione
1.
Il contingente di personale degli uffici
di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui allart.2,
lettera f), è stabilito complessivamente in un massimo di 120
unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici
medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere
assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto
contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto
a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità
e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 29 del 1993.
2.
Le
posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite
dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal
Capo dellUfficio per i rapporti con il Parlamento, dal
Capo della Segreteria del Ministro e dai Capi delle Segreterie
dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al
Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti,
qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del
1993.
Articolo 6
Responsabili degli uffici di diretta
collaborazione
1.
Il Capo di Gabinetto è nominato fra i
diplomatici con grado di Ambasciatore o
Ministro Plenipotenziario.
2.
Il Capo dellUfficio Legislativo
è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere
dAmbasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti
universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata
capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica
e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3.
Il Capo dellUfficio per i rapporti
con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non
inferiore a Consigliere dAmbasciata.
4.
II Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono
scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
sulla base di un rapporto fiduciario
con il Ministro.
5.
I capi delle Segreterie dei Sottosegretari
sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere
di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6.
I capi degli uffici di cui al presente articolo,
nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo
interno, sono nominati con decreto del Ministro, per la durata
massima del relativo mandato governativo, ferma restando la
possibilità di revoca anticipata.
7.
Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal
giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato
fino al termine previsto dal contratto medesimo.
Articolo 7
Trattamento economico
1.
Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano
al personale della carriera diplomatica che presta servizio
negli uffici di diretta
collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni
dellarticolo 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dallarticolo 14 del decreto legislativo
24 marzo 2000 n. 85.
2.
Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
determinato con la modalità di cui allarticolo 14, comma
2, del decreto legislativo n.29 del 1993, ed articolato: a)
per il Capo dellUfficio legislativo e per il Presidente
del Collegio di direzione del Servizio del controllo interno
in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati
ai sensi dellarticolo 19, comma 4, del decreto legislativo
n.29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero; b) per il Capo della segreteria del
Ministro, per il segretario particolare del Ministro, e per
i componenti del Collegio di direzione del Servizio del Controllo
interno in una voce retributiva di importo non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed
in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la
differenza, il trat tamento economico in godimento. Ai capi
dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni,
che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico
è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità
di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n.29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente,
ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed
ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale
dello stesso Ministero.
3.
Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo
unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione,
è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente
ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa
fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilità
ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
4.
Il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto
del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli
stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5.
Al personale non dirigenziale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità,
degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli
eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni
vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale,
ai sensi dellarticolo 14, comma 2, del decreto legisltivo
n. 29 del 1993, la misura dellindennità è determinata
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
6.
Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato
agli uffici di diretta
collaborazione, è posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n.127, per un contingente di personale
non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.
Articolo 8
Segreterie dei Sottosegretari
di Stato
1.
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari
di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al
di fuori del contingente complessivo di
cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto
unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione
di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni
previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di
scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
Articolo 9
Modalità della gestione
1.
La gestione degli stanziamenti di bilancio
per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti
al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma
2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro
e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi
e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti
uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali,
è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità
del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti
ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio
ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione
delle spese da imputare ai fondi predetti.
2.
Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione
provvede la Direzione Generale per il personale del Ministero,
assegnando le necessarie unità di personale.
Articolo 10
Norma finale.
1.
Dallattuazione del presente regolamento
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.