Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.18, “Ordinamento dell’Amministrazione
degli Affari Esteri”.
Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari esteri
(D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni e
integrazioni)
INDICE
INTRODUZIONE pag. I - III
PREAMBOLO art. 1 - 2
PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
TITOLO I - Amministrazione centrale
Capo I - Organizzazione generale art. 3 - 15
Capo II - Norme particolari di organizzazione e funzionamento art. 16 - 24
Capo III - Organi collegiali art. 26 - 29
TITOLO II - Rappresentanze diplomatiche e
uffici consolari;Istituti scolastici,
educativi e culturali
all'estero; Ispettorati di frontiera
Capo I - Norme generali di organizzazione e di funzionamento art. 30 - 35
Capo II - Norme particolari sulle rappresentanze diplomatiche art. 36 - 41
Capo III - Norme particolari sugli uffici consolari art. 42 - 50
Capo IV - Norme comuni e di funzionamento art. 51 - 57
Capo V - Scuole e istituti educativi e culturali all'estero art. 58
Capo VI - Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero art. 59
TITOLO III - Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature
Capo I - Norme particolari sui servizi amministrativi e di contabilità:
Sezione I - Norme sui servizi amministrativi del Ministero art. 62 - 63
Sezione II - Fondo di anticipazione art. 64 - 69
Sezione III - Norme relative agli uffici all'estero art. 70 - 78
Capo II - Sedi all'estero art. 79 - 84
Capo III - Attrezzature art. 85
Capo IV - Contratti da eseguire all'estero art. 86
TITOLO IV - Istituto diplomatico art. 87 - 92
PARTE SECONDA - IL
PERSONALE
TITOLO I - Disposizioni generali art. 93
TITOLO II - Carriere:
Capo I - Carriera diplomatica art. 99 - 113
Capo II - Dirigenza amministrativa art. 114
Capo III, IV e V - Personale delle aree funzionali art. 123 - 130
[TITOLO III - Ruoli e qualifiche speciali art.
131 - 141]
TITOLO IV - Norme comuni art. 142 - 148
[TITOLO V - Operai art. 150 - 151]
TITOLO VI - Impiegati assunti a contratto
dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti di
cultura all'estero art. 152 - 167
TITOLO VII - Utilizzazione temporanea di
persone estranee all'Amministrazione
degli affari esteri art. 168 - 169
PARTE TERZA - TRATTAMENTO ECONOMICO
ALL'ESTERO - VIAGGI -
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I - Trattamento economico del personale
in servizio all'estero art. 170 - 189
TITOLO II - Viaggi del personale e trasporto degli effetti art. 190 - 202
TITOLO III - Disposizioni generali art. 203 - 211
PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE, FINALI
E
D'ESECUZIONE
[TITOLO I - Norme transitorie art. 213 - 264]
TITOLO II - Norme finali art. 269
TITOLO III - Norme transitorie di esecuzione art. 271 - 279
TABELLE pag. 128 - 135
INDICE ANALITICO pag. 136 - 153
ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
D.P.R.
5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni
PREAMBOLO
Art. 1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'articolo deve
considerarsi tacitamente abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n.59", che ha disciplinato la materia come segue:
"" 1. Al Ministero degli affari esteri sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti
politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di
coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica
internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni
internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di
studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle
relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione
allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei
lavoratori all'estero [1]; cura delle attività di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA,
dell'EURATOM.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla
Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine
alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché
all'attuazione delle relative politiche "".
Art. 2. Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'Amministrazione
degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli
affari esteri, dall'istituto diplomatico, dalle rappresentanze diplomatiche e
dagli uffici consolari, dagli ispettorati di frontiera per gli italiani
all'estero. Da essa dipendono gli istituti scolastici, educativi e culturali
all'estero.
PARTE
PRIMA
ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
TITOLO I - Amministrazione centrale
Capo I - Organizzazione generale
Art. 3. Organizzazione centrale. [2]
Il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 "Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nonché delle
relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri", all'art. 11, ha abrogato l'art. 3 del D.P.R. n. 18/1967.
L'art. 4 dello stesso ha disciplinato la materia come segue:
"" 1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti
strutture di livello dirigenziale generale:
a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;
b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) direzioni generali:
1) direzione generale per i
paesi dell'Europa;
2) direzione generale per i
paesi delle Americhe;
3) direzione generale per i
paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
4) direzione generale per i
paesi dell'Africa sub-sahariana;
5) direzione generale per i
paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
6) direzione generale per
l'integrazione europea;
7) direzione generale per gli
affari politici multilaterali ed i diritti umani;
8) direzione generale per la
cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
9) direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale;
10) direzione generale per gli
italiani all'estero e le politiche migratorie;
11) direzione generale per il
personale;
12) direzione generale per gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
d) servizi:
1) servizio stampa e
informazione;
2) servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati;
3) servizio storico, archivi e
documentazione;
4) servizio per l'informatica,
le comunicazioni e la cifra;
e) istituto diplomatico.
2. Le articolazioni interne
degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale
ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto
1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "".
L'art. 5 dello
stesso D.P.R. n. 267/1999 ha regolato come segue il Consiglio per gli affari internazionali :
""
1. È istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti
competenze:
a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;
b) coordinamento generale dei programmi di attività;
c) esame delle situazioni internazionali di crisi;
d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle
altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.
2. Il Consiglio per gli affari
internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai
sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonché dal capo gabinetto,
dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani,
dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione
culturale.
3. I direttori generali, se
convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame
delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e
degli uffici all'estero, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di
volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.
4. Il Consiglio per gli affari
internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di
segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo
dell'unità analisi e programmazione della segreteria generale"".
Art. 4. Gabinetto e Segreterie particolari.
Il
Gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100. Ad esso è preposto un capo di Gabinetto, di grado non
inferiore a quello di Ministro plenipotenziario.
Le segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dall'art. 5 del
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esse sono preposti consiglieri di
Ambasciata o consiglieri di Legazione.
Il personale addetto al
Gabinetto ed alle Segreterie particolari è scelto fra gli appartenenti alle
carriere [3]
dell'Amministrazione degli affari esteri, con eventuale eccezione per il
segretario particolare del Ministro, per quelli dei Sottosegretari di Stato e
per un'altra unità per il Gabinetto e per ciascuna Segreteria.
Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni. [4]
Art. 5. Segretario generale.
Articolo abrogato
dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. La materia é ora disciplinata
dall' art. 3 del D.P.R. n. 267/1999 come segue:
"" 1.Il segretario generale
coadiuva direttamente il Ministro nell'attività del Ministero, assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, la continuità delle funzioni e
sovrintende all'attività dell'Amministrazione.
2. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, su proposta del segretario generale, le funzioni vicarie
sono attribuite ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non
inferiore a Ministro plenipotenziario di prima classe [5].
3. Alle dirette dipendenze del
segretario generale operano:
a) la «Unità di coordinamento»: assiste il segretario generale nelle
funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione. Cura, inoltre, i
rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani, per quanto
attiene le loro attività di relazione con l'estero;
b) la «Unità di analisi e programmazione»: è incaricata di svolgere
ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di
politica estera;
c) la «Unità di crisi»: è chiamata a seguire le situazioni internazionali
di tensione, nonché a adottare le misure necessarie per gli interventi
operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero,
avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello
Stato"".
Art. 6. Cerimoniale.
Il capo
del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli affari
esteri, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e
attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni
internazionali. Egli è coadiuvato, e all'occorrenza sostituito, da un vice capo
del Cerimoniale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di appositi
uffici stabiliti con il decreto di cui all'art. 25. [6]
L'art.7
("Direzione generale del personale e dell'amministrazione"), l'art.8
("Direzione generale degli affari politici"), l'art.9
("Direzione generale degli affari economici"), l'art.10
("Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali") e
l'art.11 ("Direzione generale delle relazioni culturali") sono stati
abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 11
maggio 1999, n. 267. Le funzioni delle
direzioni generali sono oggi disciplinate dall'art. 6 del medesimo D.P.R. come segue:
"" 1. Le funzioni del Ministero
degli affari esteri sono ripartite fra le direzioni generali secondo le
disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o
responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o
amministrazioni.
2. Le direzioni
generali geografiche con l'ausilio delle direzioni generali competenti
per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione
dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi
nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati
negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali
geografiche attendono ai seguenti compiti:
a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi
dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di
qualsiasi altra natura;
b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle
materie predette;
c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento
della loro politica estera;
d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed
organizzazioni internazionali regionali.
3. Ferme restando le
responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da
questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la direzione
generale per l'integrazione europea cura le attività di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA
e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha
competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni
generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai
seguenti compiti:
a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni
e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea
e con le altre istituzioni dell'Unione europea;
b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione
europea;
c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti
nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.
4. La direzione generale per gli affari politici
multilaterali ed i diritti umani attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi e
organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
b) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza
internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non
proliferazione;
c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle
sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo;
d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli
organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui
sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni
statali, normativamente previste;
e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in
particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed
il narcotraffico;
f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8.
5. La direzione
generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale,
attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli
affari esteri, ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle
istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e
commerciale;
b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che
assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti
all'estero;
c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con
l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese
italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;
e) sovrintende all'attività della unità per le autorizzazioni dei materiali
di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla
politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a
doppio uso;
f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;
g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina
internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione
tecnologica multilaterale.
6. La direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale attende
ai seguenti compiti:
a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e
organizzazioni internazionali;
c) sovraintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e,
sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche,
educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni
scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai
ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche,
educative e culturali all'estero;
d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica
internazionale;
e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di
studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di
studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti
italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi
giovanili;
g) adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività
presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e
ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca
straniera di docenti e ricercatori italiani.
7. La
direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
attende ai seguenti compiti:
a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli
italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel
mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività
italiane all'estero;
c) provvede agli affari consolari;
d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e
organizzazioni internazionali.
8. La direzione generale per il personale
attende ai seguenti compiti:
a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;
c) la determinazione del trattamento economico all'estero e delle
provvidenze a favore del personale;
d) l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari
concernenti il personale e l'amministrazione;
e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;
f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;
g) la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le
organizzazioni internazionali.
9. La direzione generale per gli affari amministrativi,
di bilancio e il patrimonio attende
ai seguenti compiti:
a) il bilancio;
b) i finanziamenti e i controlli;
c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;
d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;
e) i trattamenti di quiescenza;
f) le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature
degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per
l'informatica, la comunicazione e la cifra;
g) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la
ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad
attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.
10. Il coordinamento tra le
direzioni generali si realizza, oltre che tramite l'attività svolta a tal fine
dal segretario generale, per mezzo di periodiche riunioni dei direttori
generali sulle materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure
di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo, in
particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza principale l'onere
di indicare sui documenti contenenti gli atti del procedimento le direzioni
generali titolari di competenze connesse o secondarie, che devono partecipare
al procedimento "" [7].
L'art. 10 del
D.P.R. 11 maggio 1999, n.267 ha fatto salve le attribuzioni della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo disponendo che"le attribuzioni programmatiche e di
gestione affidate alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modifiche."
Art. 12. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.
L'Ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette
dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare andamento degli
uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all'estero.
Il Ministro può conferire
specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari. [8]
Art. 13. Servizio stampa ed informazione.
Il servizio stampa e informazione attende:
a) alla diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
b) alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero nonché
all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
c) alla raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su
problemi attinenti ai rapporti internazionali ed alla relativa diffusione agli
uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri Organi,
Amministrazioni ed Enti;
d) ai contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle
questioni relative al loro accreditamento ed all'esplicazione della loro
attività;
e) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e
multilaterale, nel campo della informazione, con gli Stati e con gli Enti e le
Organizzazioni internazionali nonché ai negoziati e dall'applicazione, sotto il
profilo internazionale, di accordi in materia;
f) ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di
competenza del Ministero.[9]
Art. 14. Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati.
Il
servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati attende in particolare:
a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche
concernenti i rapporti internazionali e alle questioni legislative;
b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso
vengano sottoposte dagli uffici dell'Amministrazione e all'istruzione delle
questioni da sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico;
c) allo studio e alla trattazione degli affari contenziosi sul piano
internazionale ed interno;
d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di
convenzioni internazionali;
e) alla procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e
convenzioni internazionali;
f) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di
controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto
internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale dei
trattati e convenzioni conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e
aggiornamento sistematico di prontuari, per Paesi e per materie, dei trattati e
delle convenzioni predetti. [10]
Art. 15 Servizio storico, archivi e documentazione.
Articolo abrogato
dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. L'art. 7, comma 3 del medesimo
D.P.R. disciplina la materia come segue:
""Il servizio storico, archivi e
documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico
occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse
contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi
all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti
internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica
dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli
all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il servizio per
l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il
funzionamento e l'attività della biblioteca "". [11]
L'art. 7, comma 4
del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 disciplina anche il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, come
segue:
"" Il servizio per l'informatica,
le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche,
di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale
e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del
corriere diplomatico. "" [12]
Capo II - Norme particolari di organizzazione e
funzionamento
Art. 16. Conferimento di funzioni presso
l'Amministrazione centrale.
La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalità
indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un
ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario
generale, capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale
ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il
patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero,
direttore dell’Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di
Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario.
Quelle di Vice capo del Cerimoniale, di Vice-ispettore generale, di capo del
Servizio stampa e informazione cui compete anche l’incarico di portavoce del
Ministro, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di
capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle Unità della
Segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
Servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del
Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio
storico, archivi e documentazione, nonchè di capo dell’Ufficio legislativo
possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo
ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di Vice direttore
generale sono conferite ad un
ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni
anche consiglieri di ambasciata
Le funzioni di Vice capo di
Gabinetto, Vice capo Servizio e di Vice direttore dell’Istituto diplomatico
sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio
sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore
a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati
di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione
sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di
legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato
e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei
commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto
dall’articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina
del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e
nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera
diplomatica.[13] [14]
Art. 18. Organizzazione del servizio dell'Ispettorato generale del
Ministero e degli uffici all'estero.
L'ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da ispettori di
grado non inferiore a consigliere di Ambasciata, nominati con decreto del
Ministro. [15]
Art. 19. Coordinamento.
La
funzione di coordinamento è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti,
l'unità di indirizzo, la tempestività e continuità nella trattazione degli
affari tra gli uffici dell'Amministrazione centrale, tra le rappresentanze
all'estero nonché fra i primi e le seconde. [16] [17]
Art. 21. Archivio storico-diplomatico.
Una
Commissione nominata con decreto del Ministro provvede a:
a) indicare i metodi e i criteri generali per l'ordinamento degli archivi e
per i lavori archivistici in generale;
b) disporre le operazioni di scarto, in vista della preparazione dei
versamenti delle carte dell'archivio generale di deposito all'archivio
storico-diplomatico;
c) fissare i criteri generali per la riproduzione meccanica dei documenti
di archivio;
d) dare parere su tutte le questioni che le siano sottoposte nelle materie
di cui al presente articolo.
La consultazione, la
riproduzione e la citazione di documenti devono essere autorizzate dal Ministro
per gli affari esteri. [18]
Art. 22. Biblioteca.
La
biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di
consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti
ed i problemi internazionali o che concernono Paesi esteri sotto il profilo
storico, politico, economico, culturale e sociale.
Il direttore della biblioteca
attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta delle Direzioni generali e
dei Servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi necessari; ad indicare i
criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche degli uffici
all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle pubblicazioni che non siano
da essi direttamente acquistate; a curare la pubblicazione di rassegne e
bollettini bibliografici.
Art. 23. Finanziamento per studi e per pubblicazioni.
Ai fini
dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della preparazione
e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri può
utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e
istituti specializzati.
In relazione a quanto disposto
dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai
sensi dell'articolo 380 [19] del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre,
previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con
enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione.
Le spese per l'attività di cui
ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in
relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione
di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di
pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del
Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito
capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le
predette attività.
Art. 24. Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici.
L'Amministrazione
degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e
interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente
capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione
d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata
massima annuale. [20] [21]
Capo III - Organi collegiali
Art. 26. Consiglio di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione è composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
f) [22]
Il Consiglio di
amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art.105 -
bis [23];
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione,
per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed
economicità dei servizi;
c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei
corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di
formazione e di specializzazione del personale;
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti
nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività
svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione,
aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per
l'azione da svolgere nel nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro
ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle
leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio è presieduto dal
Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario
generale o da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere
c), d), e) del primo comma, in caso di
assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal vice capo del
Cerimoniale, dai vice direttori generali, dal vice ispettore generale.
Le funzioni di segretario del
Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione
generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.
Art. 27. Consiglio del contenzioso diplomatico.
Il
Consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero.
Il Consiglio del contenzioso
diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal
vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge
le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori
e ministri plenipotenziari di prima classe [24], in
servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e
tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari,
personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del
contenzioso diplomatico e dei trattati il quale esercita le funzioni di
segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto
anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il
Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati. Il vice presidente e i
membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi
durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.
Il Ministro ha altresì facoltà
di invitare alle riunioni del Consiglio e dei Comitati di cui al settimo comma
persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da
esaminare.
Il capo del Servizio del
contenzioso diplomatico e dei trattati è preposto alla segreteria generale del
Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti
tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della
segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del
Ministro degli affari esteri.
Il Consiglio del contenzioso
diplomatico dà pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al
suo esame, quali:
a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla
interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi
internazionali;
b) le questioni giuridiche attinenti ad Enti ed Organizzazioni
internazionali;
c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti
giudiziari, arbitrali e di conciliazione;
d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale;
e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e
consolari;
f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza
ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;
g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che
sollevino problemi giuridici di princìpio;
h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali;
i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale
dell'Amministrazione;
l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti
internazionali dello Stato.
Sulle materie indicate nelle
lettere b), c), d), e) del comma precedente la richiesta di parere è
obbligatoria.
Il Ministro può deferire
l'esame di determinate questioni a speciali Comitati, costituiti in seno al
Consiglio. Le questioni esaminate dai Comitati possono essere deferite al
riesame del Consiglio.
Le discussioni, i pareri e gli
atti del Consiglio sono segreti. Non può esserne fatta pubblicazione né data
comunque notizia senza autorizzazione. [25] [26]
Art. 29. Comitati consultivi misti di coordinamento.
Possono
essere istituiti Comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari
esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività
svolte all'estero o in Organizzazioni internazionali da altre Amministrazioni
dello Stato e da Enti pubblici.
I Comitati sono istituiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di
istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di
funzionamento.
I Comitati stessi sono
modificati o soppressi con le modalità di cui al comma precedente.
TITOLO II - Rappresentanze diplomatiche e uffici
consolari; istituti scolastici educativi e culturali all'estero; ispettorati di
frontiera
Capo I - Norme generali di organizzazione e di
funzionamento
Art. 30. Classificazione, istituzione e soppressione.
Gli
uffici all'estero comprendono:
le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze
permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari,
che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria.
L'istituzione e la soppressione
delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il
decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la
soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto
del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la
soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono
disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la
soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono
disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di
Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II
categoria.
I decreti di istituzione e
soppressione di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.[27]
Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero.
La
composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di
ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I
categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici
sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico
comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e
dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la
responsabilità della condotta degli affari.
Al servizio di un ufficio
all'estero è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto
dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto
dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea.
È vietato il conferimento a
titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per
questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata
proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che
disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti
militari, navali ed aeronautici.
Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico
degli uffici all'estero.
I posti
di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono
istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica,
della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di
cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera
esecutiva e di quelle ausiliarie [28].
Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli
139 e 168.
L'istituzione e la
soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e
per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle
esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Nell'ambito dei posti
istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare
in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto
di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori
commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa,
nonché funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni
diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le
modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di
specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche
che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la
ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria
e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.
Art. 33. Posti commerciali.
Per i
posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate funzioni
commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono
essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali [29], il
decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il
Ministro per il commercio con l'estero.
In ciascuna Missione
diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua
attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni
commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati
della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti posti
collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per
impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari
più importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati
della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che
non abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.
Nelle rappresentanze
permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti
di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.
Art. 34. Destinazioni e accreditamenti.
I
movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
Salvo quanto previsto
dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la
destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al
Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.
La destinazione, il
trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali
qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della
carriera degli assistenti commerciali [30] sono
disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in
materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I
nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio
con l'estero.
La notifica alle autorità del
Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla
qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere
disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di
amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
Art. 35. Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie.
Delegazioni
diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la
partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda
necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche
speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i
compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono
essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
Capo II - Norme particolari sulle
rappresentanze diplomatiche
Art. 36. Capi delle rappresentanze diplomatiche.
Le
funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I capi delle Missioni
diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere
in qualità di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di Inviati
straordinari [31] e
Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata
o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica.
Ove particolari esigenze lo
richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere
conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un Incaricato
d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.
Ai capi delle rappresentanze
permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali è conferito titolo e
rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.
Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.
La
Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni
consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro
interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori
tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attività di una Missione
diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico,
consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale,
scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.
La Missione diplomatica
esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o
di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel
territorio dello Stato di accreditamento.
Art. 38. Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici
consolari.
La Missione diplomatica
sovraintende e coordina l'attività degli uffici consolari istituiti nello Stato
di accreditamento.
L'azione della Missione
diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite
nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di
dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza
di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della
Missione diplomatica è tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo
dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la
responsabilità e ad informarne il Ministero.
Art. 39. Funzioni consolari della Missione diplomatica.
La
Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita
anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende
al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella
circoscrizione di uffici consolari.
Le funzioni di ufficio
consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su
disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano
nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica
informa immediatamente il Ministero.
Quando l'entità dell'attività
consolare lo richieda può essere istituita nell'ambito della Missione
diplomatica una Cancelleria diplomatica. Nei riguardi di essa, il capo della
Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la trattazione di singole
questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso di assenza o di
impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della
Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione
e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del
Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 40. Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali.
Le
rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono
l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in
relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
Art. 41. Reggenza di rappresentanza diplomatica.
In caso
di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il
funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso
la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad
interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del
capo della rappresentanza.
In caso di mancanza in loco di
funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di
provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera,
il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario più
elevato in grado della carriera direttiva amministrativa[32]
eventualmente in servizio presso la rappresentanza.
Qualora l'incarico della
reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal
Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive [33], le
sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola
custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.
Capo III - Norme particolari sugli uffici
consolari [34]
Art. 42. Classificazione e circoscrizioni.
Gli
uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I
categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici
consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si
suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie
consolari.
I Vice consolati e le Agenzie
consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato
di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da
un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le
esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice
consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non
dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione
diplomatica.
La circoscrizione e, ove del
caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del
Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 43. Consolati generali di I classe.
Agli
effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli
affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I
classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.
I Consolati generali di I
classe non possono superare il numero di dodici.
Art. 44. Lettere patenti.
I
Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti
consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti
di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di
reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere
patenti.
Le lettere patenti sono
rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica ai
Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari
del Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie
consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria
e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono
ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o
da ragioni di reciprocità.
Art. 45. Funzioni degli uffici consolari.
L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti
principalmente nel:
- proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro
interessi;
- provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto
concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
- favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella
collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi
previsti dalla legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di
commercio, degli Enti italiani;
- stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante
l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
- sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita,
in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite
dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile,
notariato, amministrativa e giurisdizionale.
Art. 46. Atti di natura diplomatica.
I capi
degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del
compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non
vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
Art. 47. Consoli onorari - Nomina e funzioni.
I funzionari consolari onorari
sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano
di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere
adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono tenuti ad abbandonare le loro
attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro
dell'ufficio.
I funzionari consolari onorari
pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed
assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.
I Consoli generali e Consoli
onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari
esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati,
previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione
diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente
dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.
I funzionari consolari onorari
esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge,
da regolamento o da decreto del Ministro.
Art. 48. Reggenza di ufficio consolare di I categoria.
In caso
di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria
assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera
diplomatica.
In caso di mancanza in loco di
funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di
provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera,
il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più
elevato in grado della carriera direttiva amministrativa [35]
eventualmente in servizio presso l'ufficio.
Il funzionario che assume la
reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo
dell'ufficio.
Qualora l'incarico della
reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione
diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere
direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o
atti.
Art. 49. Reggenza degli uffici consolari di II categoria.
In caso
di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I
categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia
degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
Il capo della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario
dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa
autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo.
Nel caso previsto dal primo
comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni
dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da
cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni
escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
Art. 50. Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari.
Le
funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario
o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate
dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare.
Dei decreti ministeriali che
limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici
consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad
altri uffici consolari è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Capo IV - Norme comuni e di funzionamento
Art. 51. Consulenti legali, sanitari e tecnici.
Per
l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti
legali, sanitari e tecnici del luogo.
Il ricorso a consulenti deve
essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per
quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora
l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce,
d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del
rapporto, anche la remunerazione.
Art. 52. Corrispondenti consolari.
Il capo
di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente consolare a
persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve
essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito
da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi
dipendono.
I corrispondenti consolari
svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri
compiti che di volta in volta siano loro affidati.
I corrispondenti consolari non
percepiscono emolumenti né compensi. Le spese postali e telegrafiche che i
corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonché quelle di trasporto
previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.
Art. 53. Comitati, enti, associazioni.
Gli
uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità
italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge
locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.
Il Ministero degli affari
esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti,
ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente
articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano
all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi
dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo [36].
Art. 54. Riunioni periodiche di coordinamento.
In
relazione alle esigenze di coordinamento della azione all'estero il Ministro
indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze
diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per
l'esame di questioni di loro comune interesse.
Sono altresì indette, di norma
una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente
incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei
servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e
stampa o addetti ad altri settori di attività.
I capi delle Missioni
diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del
Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i
dipendenti Consoli onorari.
Il personale in servizio
all'estero può essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga
opportuno.
Art. 55. Immunità.
I capi
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far
rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto
internazionale.
Alle immunità, privilegi e
prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o
autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
Art. 56. Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a
non cittadini.
La
rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la
gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio
consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro. Tuttavia, in
caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di
una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e
assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il
Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.
La Missione diplomatica e
l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei
casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali
e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non
godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.
Art. 57. Norme di funzionamento.
Il
regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici
all'estero, le festività e gli orari che gli uffici stessi devono osservare
nonché le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che
concernono i rapporti con le autorità nazionali e straniere.
Resta ferma, per quanto
riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la
disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946,
n. 12.
Capo V - Scuole e istituti educativi e culturali
all'estero
Art. 58. Rinvio.
Le scuole e gli altri istituti
educativi e culturali all'estero restano disciplinati dal testo unico approvato
con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni [37].
Essi dipendono dalle Missioni
diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.
Capo VI - Ispettorati di frontiera per gli
italiani all'estero
Art. 59. Istituzione, soppressione e funzionamento.
Gli
Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, previsti dal testo unico
approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 e successive aggiunte e
modificazioni, possono essere istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di intesa con i Ministri
per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, nelle località di
particolare importanza per la tutela e l'assistenza agli emigranti. Con le
stesse forme si procede alla soppressione.
Agli Ispettorati di frontiera
è addetto personale dell'Amministrazione degli affari esteri, e, ove le
esigenze del servizio lo richiedano, personale del Ministero dell'interno
nonché di altre Amministrazioni in posizione di comando. Ai fini delle
promozioni il servizio prestato presso gli Ispettorati di frontiera dal
personale dell'Amministrazione degli affari esteri è considerato quale servizio
al Ministero. Gli Ispettorati di frontiera sono diretti da funzionari
dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a secondo
segretario di Legazione o equiparato [38].
Nelle località in cui non
siano istituiti Ispettorati di frontiera le loro funzioni possono, in tutto o
in parte, essere attribuite ad uffici di altre Amministrazioni, con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati.
Sono abrogati l'art. 5 ed il
primo comma dell'articolo 28 del sopracitato testo unico sull'emigrazione.
Salvo quanto disposto dai commi precedenti, gli Ispettorati di frontiera
continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, in quanto applicabili
[39].
TITOLO III - Servizi amministrativi e tecnici, sedi e
attrezzature
Capo I - Norme particolari sui servizi
amministrativi e di contabilità
Sezione I - Norme sui servizi amministrativi
del Ministero [40]
Art. 62. Conto corrente infruttifero.
Al
conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso
la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti
all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono
versati:
a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta
estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi
ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria
centrale;
b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri.
Possono disporsi prelevamenti
sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata
del bilancio.
I prelevamenti delle altre
somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle
ragioni per le quali fu eseguito il deposito.
I prelevamenti dal conto delle
somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri
con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale [41] controfirma
ove non abbia nulla da osservare.
Art. 63. Emissione anticipata di ordini di
pagamento.
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario,
ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi
agli uffici all'estero.
Gli ordinativi diretti e gli
ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento
dal 10 gennaio successivo.
Sezione II - Fondo di anticipazione
Art. 64. Finalità del fondo.
Allo
scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo
articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel
predetto stato di previsione un capitolo denominato «Fondo di anticipazione per
le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e
consolari», con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato [42].
Art. 65. Ripartizione del fondo.
Con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al
capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti
aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.
Nel corso dell'esercizio con
le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al
comma precedente.
Gli interessi maturati sui
conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli
istituti di credito allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato [43].
Art. 66. Spese da sostenere sul fondo.
Sulle
quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente
possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di
assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe
possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.
Le spese di cui al precedente
comma possono concernere esclusivamente:
- stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per
legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;
- fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari
esteri per locali situati all'estero;
- spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti
all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità
nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o
arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;
- spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi,
disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché, spese
indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi
in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;
- contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;
- spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi
e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni
internazionali;
- spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo
italiano in Paesi stranieri;
- spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero [44].
Art. 67. Prelevamenti.
I prelevamenti sui conti correnti di cui al
precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per
sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del
personale con la procedura indicata nei commi che seguono.
L'autorizzazione al
prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del
portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma
da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli
affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva
ricezione.
Sulla autorizzazione stessa il
direttore della ragioneria centrale [45] presso
il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.
Eseguiti gli adempimenti di
cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente
corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto
di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare [46].
Art. 68. Reintegrazione del fondo.
Il
titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere
emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data
dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora
l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di
spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
L'importo del titolo relativo
alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura
del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta
gravare l'anticipazione.
Le eventuali spese per
differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie
saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri [47].
Art. 69. Chiusura del fondo.
Entro
il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli
affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a
quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente
articolo 64 [48].
Sezione III - Norme relative agli uffici
all'estero [49]
Art. 70. Riscossione di diritti per atti consolari.
I
diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme
sulla tariffa consolare.
I diritti di cui al comma
precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I
e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.
Art. 71. Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di I categoria.
Tutte
le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato,
comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di
riscaldamento.
Sono abrogate le norme che
pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di
cui al comma precedente.
Art. 72. Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria -
rimborsi e contributi.
Le
spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico
dei titolari degli uffici stessi.
Sono ammesse a rimborso le
spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il
Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio,
stampati e materiale di cancelleria.
Ai titolari dei predetti
uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per
quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari
degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o
l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.
Art. 73. Contabilità degli uffici consolari di II categoria.
I
Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano
l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla
Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto
delle spese che possono essere ammesse a rimborso.
Ai medesimi adempimenti di cui
al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II
categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II
categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica o
l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li
trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie
osservazioni.
I capi degli uffici consolari
di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili
dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione;
della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro
affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente,
nonché dei depositi di pertinenza di terzi.
Art. 74. Fondi per delegazioni.
Alle
delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a
incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può
essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far
fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza.
Alle delegazioni diplomatiche
speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero
del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso
in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico
di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del
fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere.
Il capo della delegazione di
cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed è tenuto alla
presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili
vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se
i lavori si protraggono oltre tre mesi [50].
Art. 75. Funzionari direttivi amministrativi con funzioni
amministrativo-contabili all'estero [51].
I
funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio
presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con
funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti
all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per
conto di altre Amministrazioni o di terzi;
b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento
della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre
Amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi
documenti amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme
accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma
del secondo comma dell'art. 76.
I funzionari di cui al primo
comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti
dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni
immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la
rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più funzionari della carriera
direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni
di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado
il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli
uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma
le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla
lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o
dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato [52].
Art. 76. Funzioni e responsabilità del cancelliere contabile.
Presso
ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice
consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di
cancelleria [53] con
mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile,
oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa,
provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti;
c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a
lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi
periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal
cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei
valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
La vigilanza sulle attività di
cui al secondo comma è esercitata, sempre che nella rappresentanza o
nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera
direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o
dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.
Qualora nella rappresentanza o
nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva
amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile
è affidata in qualità di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei
beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la
rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più impiegati della carriera di
cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo
competono al più elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime è
coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado.
Art. 77. Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni
sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari.
Il
funzionario della carriera direttiva amministrativa [54] in
servizio presso un ufficio all'estero con le funzioni di cui all'art. 75 svolge
attività di consulenza e di collaborazione in materia amministrativa e
contabile nei riguardi dei capi di altri uffici che hanno sede nello stesso
Paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro
funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni. Il funzionario
suddetto effettua altresì, almeno una volta all'anno, ispezioni presso gli
uffici stessi sull'attività svolta, a norma dell'art. 76, dai cancellieri
contabili riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie
consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.
Il funzionario indicato al
comma precedente può essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri
Paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro
funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni.
Qualora in uno stesso Paese
prestino servizio più funzionari con le funzioni di cui all'art. 75, il
Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente
articolo; il Ministero determina altresì le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo.
Art. 78. Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e
del cancelliere contabile.
In caso
di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e
amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o
all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48.
In caso di assenza o di
impedimento del funzionario della carriera direttiva amministrativa [55] e in
caso di assenza o di impedimento del cancelliere contabile le relative
attribuzioni possono essere affidate, dal capo della rappresentanza o
dell'ufficio, rispettivamente a funzionario e impiegato di ruolo che assume con
l'incarico le responsabilità relative.
Capo II - Sedi all'estero
Art. 79. Beni immobili e mobili all'estero.
La
Direzione generale del personale e dell'amministrazione [56]
attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla
costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e
residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento
ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad
attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera
secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano
annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente
comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei
servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna
utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro
degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi
titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono
altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza
dell'Amministrazione.
Art. 80. Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione
degli affari esteri.
Per
l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione
consultiva.
Nel quadro della
programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:
- esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione,
il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per
uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque
necessari all'Amministrazione;
- esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione
generale del personale e della amministrazione [57] ed
esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;
- propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di
sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di
giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
- suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
- propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando
proposte in merito;
- esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga
di deferire al suo esame.
La Commissione è composta di
un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale
del personale [58],
dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un
presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre
funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle
antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un
ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di
architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di
belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del
Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato -
ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore
generale.
Il presidente della
Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del
personale.
Allorché sono all'esame
questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle
collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale
delle relazioni culturali [59] o un
rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali
[60].
Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici
di cui all'art. 79.
La Commissione è nominata per
la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il
presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per
consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare
modifiche alla composizione della Commissione [61].
Art. 81. Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero.
Le sedi
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare
a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per
caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il
disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.
Gli uffici devono disporre in
particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la
riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad
incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione
economica ed efficiente dei servizi.
Art. 82. Residenze.
Gli
immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza
diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della
funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.
Le spese per il mantenimento
della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le
spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a
carico dello Stato.
Le spese di energia per il
funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di
illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a
carico del capo della rappresentanza che la occupa.
Art. 83. Automezzi.
Ai capi delle rappresentanze
diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è
altresì assegnata ai consoli generali di I classe.
Alle rappresentanze
diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze
di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di
servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Sono a carico dello Stato le
spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al
comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
I termini per la sostituzione
normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente
grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in
relazione alle particolari condizioni del luogo.
La guida degli automezzi è
affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.
Art. 84. Alloggi in immobili demaniali.
Qualora
in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di
servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del
personale.
Qualora ricorrano particolari
ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il
Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale locali siti in
immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per
gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di
volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari
ragioni di cui al comma precedente.
Il personale di ruolo e il
personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo
comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non
eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili
fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo,
rispettivamente della indennità di servizio all'estero o della retribuzione
mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale
arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del Ministro per gli
affari esteri.
Per speciali esigenze di
servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio
in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a
quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale
indicato dal regolamento.
Capo III - Attrezzature
Art. 85. Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature
meccaniche.
L'Amministrazione
degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia
atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici
all'estero.
L'Amministrazione degli affari
esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei
relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad
assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici
all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti
diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche,
può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento
delle telecomunicazioni.
L'Amministrazione degli affari
esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui
una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa
e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o
di particolare interesse per l'attività ministeriale.
Capo IV - Contratti da eseguire all'estero
Art. 86 Procedura per la stipulazione.
La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata
dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le
situazioni locali [62].
TITOLO IV - Istituto diplomatico
Art. 87. Istituzione e fini.
È
istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico [63].
L'art. 8 del D.P.R.
n. 267/1999 ha disciplinato le funzioni dell'Istituto diplomatico come segue:
"" 1.
L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento
professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla
preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
2. Esso inoltre cura la
preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni
e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero,
nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali"".
Art. 88. Direzione.
Un
direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede
all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo è
composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore
a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura
e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo
segretario di Legazione [64].
Il Ministro per gli affari
esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del
Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per
una sola volta.
Art. 89. Attività.
Per il
conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o
organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della
collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani
che stranieri.
Il Comitato direttivo con sua
deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti
partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché
contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e
all'estero a seguire corsi di studio.
Su proposta del comitato
direttivo il Ministro:
- approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con
almeno sei mesi di anticipo dal direttore;
- conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli
insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;
- approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con
le istituzioni indicate nel primo comma;
- concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di
corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;
- ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in
relazione alle diverse attività dell'istituto.
Art. 90. Personale direttivo e docente.
Al
direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da
determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il
Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone
di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di
nomina.
Gli incaricati
dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89
ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi
di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il
tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.
Le indennità e i compensi
stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di
servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza [65].
Art. 91. Spese di funzionamento.
Tutte
le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico,
ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei
testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei
capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari
esteri, sottorubrica istituto diplomatico.
Sono comprese tra le spese di
cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari
partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonché dei funzionari
accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi
prevedano periodi di applicazione in altre località di Italia o all'estero. In
tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo.
Art. 92. Norme di attuazione.
Il
regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Istituto, nonché
l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre
Amministrazioni.
Il regolamento può determinare
criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera
diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per
l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per
la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi
di preparazione all'ammissione ad altre carriere [66]
dell'Amministrazione.
Il regolamento può prevedere
anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le
modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce
altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del
presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto.
Il regolamento è emanato
sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di
amministrazione del Ministero.
PARTE
SECONDA
IL
PERSONALE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 93 Carriere, ruoli e qualifiche speciali.
Le
carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono:
- diplomatica.
[ omissis ] [67]
Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado
o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo
restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art.
101, il personale può, per esigenze di servizio, essere incaricato
temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o
ruolo. Il personale di concetto, esecutivo e ausiliario in servizio all'estero
che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello
previsto per la nuova qualifica può continuare ad occupare il posto stesso per
il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
Al personale in servizio
all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a
quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purché proprie del grado o
della qualifica e della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto
personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere
altresì affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di
servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di
organico cui è assegnato.
TITOLO II - Carriere
Capo I - Carriera diplomatica
Art. 99. Ordinamento speciale e funzioni.
Ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle
relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni,
sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori
politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e
della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione
scientifica e tecnica.
Ad essa si accede
esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna
immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o
passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre
Amministrazioni [70].
Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.
I
requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera
diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di
composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la
parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue
straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini
del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli
universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo
livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati
dall’Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento
stesso, l’attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso
Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le
conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove
attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare
l’attività diplomatica.
Nei concorsi di ammissione
alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti
del Ministero degli affari esteri inquadrati nell’area funzionale C, in
possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla carriera
diplomatica e con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica
funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di
candidati interni, sono conferiti agli idonei. [71]
Art. 100. Specializzazioni e qualificazioni.
La
carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la
compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia
commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo
Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per
materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari
specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al
grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal
presente decreto e dal regolamento.
Le specializzazioni che
l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle
esigenze di servizio sono acquisite:
a) nel concorso di ammissione;
b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per
l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la
preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel
concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;
c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.
I funzionari diplomatici,
siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi
o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo
quanto disposto dal regolamento.
Indipendentemente dal possesso
o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono
essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei
vari settori di attività indicati nell'art. 99.
Art. 101. Funzioni, gradi, dotazione organica.
La
carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con
l’estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà
del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
- ambasciatore;
- ministro plenipotenziario;
- consigliere di ambasciata;
- consigliere di legazione;
- segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i
funzionari diplomatici esercitano:
a)presso l’Amministrazione
centrale, le funzioni del grado in relazione all’organizzazione del Ministero,
secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme
per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale
dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1
annessa al presente decreto.
Il funzionario diplomatico che
consegua l’avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le
precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito
dal terzo comma, lettera b), del presente articolo, i funzionari diplomatici,
purchè compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell’organico del grado,
possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all’estero
cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della
tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, fatto salvo quanto è disposto nel sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con il medesimo decreto di cui
al quinto comma del presente articolo sono altresì individuate le
rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di
servizio, consiglieri d’ambasciata compresi nei primi due terzi dell’organico
del grado.
Con decreto del Ministro degli
affari esteri, all’atto del collocamento a riposo puo’ essere conferito al
funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.
Non possono essere conferiti a
persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e
qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La dotazione organica del
personale della carriera diplomatica è quella stabilita nella tabella 2 annessa
al presente decreto. [72]
Art. 102. Formazione e aggiornamento professionale.
L’Amministrazione degli affari esteri provvede alla
formazione e all’aggiornamento professionale del personale diplomatico nel
corso dell’intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in
servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione
professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di
prova.
b) corso di aggiornamento per
i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi,
propedeutico all’avanzamento al grado di consigliere di legazione;
c) corso di aggiornamento per
i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi,
propedeutico all’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario.
I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si
svolgono a cura dell’Istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché con altre strutture per
la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti
i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l’aggiornamento dei
funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti
prioritari dall’Amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica,
nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed
imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il
personale è esentato dal servizio negli uffici dell’Amministrazione.
L’Amministrazione provvede ad
organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
attività di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore
a due mesi. Tale personale è autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari
esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività
previste nel presente comma con la previsione, in particolare, di un periodo di
approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il paese o
l’organizzazione internazionale di destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che
trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l’Italia e il paese o
l’organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico
che viene richiamato a Roma dal servizio all’estero sono previste apposite
attività di aggiornamento, a cura dell’Istituto diplomatico, sulla evoluzione
legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare
riferimento agli specifici compiti che il funzionario è chiamato a svolgere
presso l’Amministrazione centrale.
L’Amministrazione può inviare,
con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
particolari in Italia o all’estero per la durata massima di un anno. Possono
essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci funzionari
contemporaneamente. [73]
Art. 103. Periodo di prova.
I
vincitori del concorso di cui all’art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari
esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove
mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a),
dell’art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella
qualifica iniziale.
Al termine del periodo di
prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso
dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati,
con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione
nell’ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di
amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto
con decreto del Ministro degli affari esteri.
I segretari di legazione in
prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio
militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione,
seguono il primo corso successivo all’assunzione o alla riassunzione in
servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è
calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova,
e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono
nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del
presente articolo e collocati nel grado nell’ordine della graduatoria del
concorso. [74] [75]
Art. 105. Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità.
Per
l’avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver
disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i
requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di
formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al
grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti
requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni
di alta responsabilità da esercitare.
Le nomine e le promozioni
nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel
grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.
Le nomine e le promozioni
nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti
disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro
mesi dalle date stesse:
a) nomine al grado di
ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario:
1° gennaio;
b) promozioni al grado di
consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1° luglio.
Le nomine e le promozioni
riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate
nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle
date suddette.[76]
Art. 105-bis. Commissioni per l’avanzamento nella carriera diplomatica.
Ai fini
dell’avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del
Ministro degli affari esteri le seguenti Commissioni:
a) Commissione per le
promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è composta da un
ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del
Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del
grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di
segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non
inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la Direzione generale
per il personale;
b) Commissione per le
promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è composta da un
ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del
Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del
grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione
sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata, in servizio presso la Direzione generale per il personale;
c) Commissione consultiva per
le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa è composta dal Segretario
generale, che la presiede, dal Direttore generale per il personale e da cinque
membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri
della Commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale,
devono esercitare funzioni di direttore generale presso l’Amministrazione
centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di
capo di rappresentanza diplomatica all’estero. Le funzioni di segretario della
Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado.
Almeno due dei funzionari che
compongono le Commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b), del
presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all’estero. Ai
lavori di tali Commissioni partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il
Direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice
direttore generale.
I membri delle Commissioni
previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con
decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione del Consiglio di
Amministrazione. Essi, ad eccezione del Segretario generale e del Direttore
generale per il personale che sono membri permanenti della Commissione
consultiva di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, non
possono far parte della stessa Commissione più di una volta nel corso dello
stesso biennio. Qualora durante l’anno uno dei membri delle Commissioni cessi
dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina,
o non possa comunque esercitare l’incarico affidatogli, per il residuo periodo
viene nominato un altro membro.
L’ispettore generale del
Ministero e degli uffici all’estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato
dalle Commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di
occuparsi.[77]
Art. 106. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai
gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.
Per i
funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e
consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda
di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale
materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda
contiene, tra l’altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte
dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà
affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi
assegnati, nonché una valutazione circa l’attitudine ad assumere maggiori
responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di
valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario
preposto all’ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in
servizio in un ufficio all’estero dal capo dell’ufficio stesso. Il redattore
della scheda tiene conto di una relazione presentata dall’interessato sulle
attività da lui svolte durante l’anno in esame, che rimane allegata alla scheda
stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal
funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il
servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario
preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il
servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una
rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale,
dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con
l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal Consiglio
di amministrazione. [78]
Art. 106-bis. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti
ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario.
Per i
funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e
ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31
dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione
sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati, rispettivamente, nel
secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell’articolo 109-bis del
presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane
allegato alla relazione stessa, presentato dall’interessato sulle attività da
lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere
nell’interesse del servizio.
La relazione prevista nel
primo comma è redatta:
a) per i funzionari in
servizio presso l'Amministrazione centrale, dal funzionario preposto
all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;
b) per i funzionari in
servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della
competente rappresentanza diplomatica;
c) per i funzionari che
prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo
della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che
prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi
costituzionali o le Amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal
quale eventualmente dipendano, ovvero dal Segretario generale sulla base degli
elementi forniti dall'organo o Amministrazione nel cui ambito il servizio è
prestato.
Per i funzionari preposti a
direzioni generali o uffici equiparati presso l'Amministrazione centrale, la
relazione è redatta dal Segretario generale. Per i capi di rappresentanza
diplomatica la relazione è redatta dal Segretario generale, anche sulla base di
un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale
geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora
si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di
un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale
che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.
La
relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione
svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha
assolto le responsabilità affidategli, con specifico riferimento ai risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad
assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.[79]
Art. 107. Promozione al grado di consigliere di legazione.
Le
promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari
di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo
di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui
al primo comma, lettera b),
dell’articolo 102 del presente decreto;
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari
indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all’estero o in
organizzazioni internazionali, di cui almeno due nell’esercizio di funzioni
consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell’esercizio di
funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
d) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche,
per almeno quattro anni in paesi situati nell’area di specializzazione;
e) abbiano prestato servizio
per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli Organi
costituzionali o le Amministrazioni centrali dello Stato;
f) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate
nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma
dell’articolo 101 del presente decreto.
La valutazione dei segretari
di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è
effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105 bis, primo comma,
lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta
dalle schede di valutazione annuale di cui all’articolo 106 del presente
decreto, mediante l’attribuzione di
punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla
base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacità
professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati;
b) la rilevanza delle
posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre
condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo,
quali l’assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso
l’Amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento
di funzioni vicarie presso uffici all’estero, la permanenza in sedi disagiate e
particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale
ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma,
lettera b), dell’articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla
formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale
elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti
disponibili a norma dell’articolo 105 del presente decreto, conseguono la
promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito
un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al
secondo comma del presente articolo [80].
Art. 108. Promozione al grado di consigliere di ambasciata.
Le
promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i
consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti
requisiti:
a)abbiano compiuto quattro
anni di effettivo servizio;
b) abbiano prestato servizio
all’estero per almeno un anno in un
diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica, rispetto al
servizio già svolto in qualità di segretari di legazione.
Con decreto del Ministro degli
affari esteri si provvede all’identificazione delle aree geografiche e dei
settori di attività ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), del
presente articolo.
La valutazione dei consiglieri
di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è
effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105-bis, primo comma,
lettera b), del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza
applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce, in
particolare, di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui
all’articolo 106 del presente decreto,
della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti,
dell’eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici
all’estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle
condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della
cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a
ricoprire le funzioni del grado superiore. [81]
Art. 109. Nomina al grado di ministro plenipotenziario.
Le
nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri
di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto quattro
anni di effettivo servizio;
b) abbiano frequentato con
profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera c),
dell’articolo 102 del presente decreto;
c) abbiano svolto per un
periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: capo
ufficio presso l’Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche,
capo di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza
diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma
dell’articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi
svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
Le nomine al grado di ministro
plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del
Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli
elementi di valutazione di cui l’Amministrazione dispone in merito ai singoli
funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l’importanza e il modo di
svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera carriera, e soprattutto nel
grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al
Ministero o all’estero ed ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare
impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la
personalità mostrate nel corso della carriera; la valutazione finale ottenuta a
conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c),
dell’articolo 102 del presente decreto; l’attitudine ad assolvere le alte
funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo
svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado anche quale espressione
dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per
valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni
candidato.
Per formulare le proposte di
cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si
avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c),
dell’articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la Direzione generale
del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e
valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei
requisiti di cui al primo comma del
presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all’articolo 106-bis
del presente decreto. La Commissione a sua volta trasmette al Ministro degli
affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti
funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma
del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più
meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un
numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro
degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei
Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla Commissione. [82]
Art. 109-bis. Nomina al grado di ambasciatore.
Le nomine
al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di
ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro
degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di
valutazione di cui l’Amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari,
ed in particolare dei seguenti elementi: l’importanza e il modo di svolgimento
delle funzioni nel corso dell’intera carriera, e soprattutto nel grado
rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al
Ministero o all’estero ed ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare
impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la
personalità mostrate nel corso della carriera; l’attitudine ad assolvere le
alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo
svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado anche quale espressione
dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per
valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni
candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valuta