Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”.

 

 
 

 

 

 

 


Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri

 

(D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni e integrazioni)

                      

                                         

 

                                           INDICE                                                       

       

INTRODUZIONE                                                                                             pag. I - III

 

PREAMBOLO                                                                                            art.   1 - 2

 

PARTE PRIMA -     ORGANIZZAZIONE E

                                   FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI      

 

TITOLO I -      Amministrazione centrale

 

Capo I - Organizzazione generale                                                              art.   3 - 15

Capo II - Norme particolari di organizzazione e funzionamento               art. 16 - 24

Capo III - Organi collegiali                                                                        art. 26 - 29

 

TITOLO II -     Rappresentanze diplomatiche e

                         uffici consolari;Istituti scolastici, educativi e culturali

                         all'estero; Ispettorati di frontiera

 

Capo I - Norme generali di organizzazione e di funzionamento                art. 30 - 35

Capo II - Norme particolari sulle rappresentanze diplomatiche                art. 36 - 41

Capo III - Norme particolari sugli uffici consolari                                    art. 42 - 50

Capo IV - Norme comuni e di funzionamento                                           art. 51 - 57

Capo V - Scuole e istituti educativi e culturali all'estero                           art.  58

Capo VI - Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero                        art.  59

 

TITOLO III -   Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature

 

Capo I - Norme particolari sui servizi amministrativi e di contabilità:

              Sezione I - Norme sui servizi amministrativi del Ministero          art. 62 - 63

              Sezione II - Fondo di anticipazione                                              art. 64 - 69

              Sezione III - Norme relative agli uffici all'estero                          art. 70 - 78

Capo II - Sedi all'estero                                                                              art. 79 - 84

Capo III - Attrezzature                                                                               art.  85

Capo IV - Contratti da eseguire all'estero                                                 art.  86

 

TITOLO IV -   Istituto diplomatico                                                           art.  87 - 92

 

 

 

PARTE SECONDA - IL PERSONALE

 

TITOLO I -      Disposizioni generali                                                         art.  93

 

TITOLO II -     Carriere:

 

Capo I - Carriera diplomatica                                                                   art.   99 - 113

Capo II - Dirigenza amministrativa                                                           art.  114

Capo III, IV e V - Personale delle aree funzionali                                     art.  123 - 130

 

[TITOLO III -   Ruoli e qualifiche speciali                                                art. 131 - 141]

 

TITOLO IV -   Norme comuni                                                                   art. 142 - 148

 

[TITOLO V -    Operai                                                                               art. 150 - 151]

 

TITOLO VI -    Impiegati assunti a contratto

                         dalle rappresentanze diplomatiche,

                         dagli uffici consolari e dagli istituti di

                         cultura all'estero                                                               art. 152 - 167           

 

TITOLO VII -  Utilizzazione temporanea di

                         persone estranee all'Amministrazione

                         degli affari esteri                                                               art. 168 - 169

 

 

PARTE TERZA -       TRATTAMENTO ECONOMICO

                                    ALL'ESTERO - VIAGGI -

                                    DISPOSIZIONI GENERALI

 

TITOLO I -      Trattamento economico del personale

                         in servizio all'estero                                                          art.  170 - 189

 

TITOLO II -     Viaggi del personale e trasporto degli effetti                  art.  190 - 202

 

TITOLO III -   Disposizioni generali                                                         art.  203 - 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA -       NORME TRANSITORIE, FINALI

                                        E D'ESECUZIONE

 

[TITOLO I -     Norme transitorie                                                             art.  213 - 264]

 

TITOLO II -     Norme finali                                                                      art.  269

 

TITOLO III -    Norme transitorie di esecuzione                                      art.  271 - 279

 

 

 

TABELLE                                                                                                      pag. 128 - 135

 

 

 

INDICE ANALITICO                                                                                        pag. 136 - 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

 

D.P.R. 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni

 

 

 

PREAMBOLO

 

Art. 1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo deve considerarsi tacitamente abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", che ha disciplinato la materia come segue:

 

           "" 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero [1]; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

        3. Restano attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche "".

 

 

Art. 2. Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri. 

 

        L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dall'istituto diplomatico, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, dagli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero. Da essa dipendono gli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero.

 

 

PARTE PRIMA

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

 

 

TITOLO I - Amministrazione centrale

 

 

Capo I - Organizzazione generale

 

 

Art. 3. Organizzazione centrale. [2]

Il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri", all'art. 11, ha abrogato l'art. 3 del D.P.R. n. 18/1967. L'art. 4 dello stesso ha disciplinato la materia come segue:

 

        "" 1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;

b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

c) direzioni generali:

        1) direzione generale per i paesi dell'Europa;

        2) direzione generale per i paesi delle Americhe;

        3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

        4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;

        5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

        6) direzione generale per l'integrazione europea;

        7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani;

        8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

        9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

        10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

        11) direzione generale per il personale;

        12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

d) servizi:

        1) servizio stampa e informazione;

        2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

        3) servizio storico, archivi e documentazione;

        4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

e) istituto diplomatico.

        2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "".

 

L'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 267/1999 ha regolato come segue il Consiglio per gli affari internazionali :

       

        "" 1. È istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:

a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;

b) coordinamento generale dei programmi di attività;

c) esame delle situazioni internazionali di crisi;

d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

        2. Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonché dal capo gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale.

        3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

        4. Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'unità analisi e programmazione della segreteria generale"".

 

 

Art. 4. Gabinetto e Segreterie particolari.

 

        Il Gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso è preposto un capo di Gabinetto, di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario.

        Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dall'art. 5 del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esse sono preposti consiglieri di Ambasciata o consiglieri di Legazione.

        Il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari è scelto fra gli appartenenti alle carriere [3] dell'Amministrazione degli affari esteri, con eventuale eccezione per il segretario particolare del Ministro, per quelli dei Sottosegretari di Stato e per un'altra unità per il Gabinetto e per ciascuna Segreteria.

        Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. [4]

 

 

Art. 5. Segretario generale.

Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. La materia é ora disciplinata dall' art. 3 del D.P.R. n. 267/1999 come segue:

 

       "" 1.Il segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attività del Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, la continuità delle funzioni e sovrintende all'attività dell'Amministrazione.

        2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del segretario generale, le funzioni vicarie sono attribuite ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di prima classe [5].

        3. Alle dirette dipendenze del segretario generale operano:

a) la «Unità di coordinamento»: assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione. Cura, inoltre, i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani, per quanto attiene le loro attività di relazione con l'estero;

b) la «Unità di analisi e programmazione»: è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;

c) la «Unità di crisi»: è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché a adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato"".

 

 

Art. 6. Cerimoniale.

 

        Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli affari esteri, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Egli è coadiuvato, e all'occorrenza sostituito, da un vice capo del Cerimoniale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di appositi uffici stabiliti con il decreto di cui all'art. 25. [6]

 

 

L'art.7 ("Direzione generale del personale e dell'amministrazione"), l'art.8 ("Direzione generale degli affari politici"), l'art.9 ("Direzione generale degli affari economici"), l'art.10 ("Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali") e l'art.11 ("Direzione generale delle relazioni culturali") sono stati abrogati dall'art. 11 del  D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. Le funzioni delle direzioni generali sono oggi disciplinate dall'art. 6 del medesimo D.P.R. come segue:

 

        "" 1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite fra le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o amministrazioni.

        2. Le direzioni generali geografiche con l'ausilio delle direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;

c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

        3. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la direzione generale per l'integrazione europea cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha

competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

        4. La direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;

b) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;

e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8.

        5. La direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

e) sovrintende all'attività della unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

        6. La direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale attende ai seguenti compiti:

a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) sovraintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;

d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;

e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

g) adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.

        7. La direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

c) provvede agli affari consolari;

d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

        8. La direzione generale per il personale attende ai seguenti compiti:

a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;

c) la determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

d) l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;

f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;

g) la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali.

        9. La direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio attende ai seguenti compiti:

a) il bilancio;

b) i finanziamenti e i controlli;

c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;

d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

e) i trattamenti di quiescenza;

f) le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;

g) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

        10. Il coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre che tramite l'attività svolta a tal fine dal segretario generale, per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo, in particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza principale l'onere di indicare sui documenti contenenti gli atti del procedimento le direzioni generali titolari di competenze connesse o secondarie, che devono partecipare al procedimento "" [7].

 

L'art. 10 del D.P.R. 11 maggio 1999, n.267 ha fatto salve le attribuzioni della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo disponendo che"le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche."

 

 

Art. 12. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.

 

        L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare andamento degli uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all'estero.

        Il Ministro può conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari. [8]

 

 

Art. 13. Servizio stampa ed informazione.

 

         Il servizio stampa e informazione attende:

a) alla diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;

b) alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero nonché all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

c) alla raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali ed alla relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri Organi, Amministrazioni ed Enti;

d) ai contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed all'esplicazione della loro attività;

e) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale, nel campo della informazione, con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali nonché ai negoziati e dall'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia;

f) ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.[9]

 

 

Art. 14. Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati.

 

        Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati attende in particolare:

a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali e alle questioni legislative;

b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'Amministrazione e all'istruzione delle questioni da sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico;

c) allo studio e alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale ed interno;

d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

e) alla procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;

f) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e aggiornamento sistematico di prontuari, per Paesi e per materie, dei trattati e delle convenzioni predetti. [10]

 

 

Art. 15 Servizio storico, archivi e documentazione.

Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. L'art. 7, comma 3 del medesimo D.P.R. disciplina la materia come segue:

 

        ""Il servizio storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento e l'attività della biblioteca "". [11]

 

L'art. 7, comma 4 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 disciplina anche il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, come segue:

 

           "" Il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico. "" [12]

 

 

Capo II - Norme particolari di organizzazione e funzionamento

 

 

 Art. 16. Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale.

 

La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario generale, capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero, direttore dell’Istituto diplomatico.

        Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario. Quelle di Vice capo del Cerimoniale, di Vice-ispettore generale, di capo del Servizio stampa e informazione cui compete anche l’incarico di portavoce del Ministro, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle Unità della Segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti Servizi anche consiglieri di ambasciata.

        Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonchè di capo dell’Ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.

        Le funzioni di Vice direttore generale sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata

        Le funzioni di Vice capo di Gabinetto, Vice capo Servizio e di Vice direttore dell’Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

        Le funzioni di capo ufficio sono conferite a  funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

        Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

        Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

        Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

        Con il regolamento previsto dall’articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.[13]    [14]

Art. 18. Organizzazione del servizio dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.

 

        L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da ispettori di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata, nominati con decreto del Ministro. [15]

 

 

Art. 19. Coordinamento.

 

        La funzione di coordinamento è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e continuità nella trattazione degli affari tra gli uffici dell'Amministrazione centrale, tra le rappresentanze all'estero nonché fra i primi e le seconde. [16]   [17]

 

 

Art. 21. Archivio storico-diplomatico.

 

        Una Commissione nominata con decreto del Ministro provvede a:

a) indicare i metodi e i criteri generali per l'ordinamento degli archivi e per i lavori archivistici in generale;

b) disporre le operazioni di scarto, in vista della preparazione dei versamenti delle carte dell'archivio generale di deposito all'archivio storico-diplomatico;

c) fissare i criteri generali per la riproduzione meccanica dei documenti di archivio;

d) dare parere su tutte le questioni che le siano sottoposte nelle materie di cui al presente articolo.

        La consultazione, la riproduzione e la citazione di documenti devono essere autorizzate dal Ministro per gli affari esteri. [18]

 

 

Art. 22. Biblioteca.

 

        La biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti ed i problemi internazionali o che concernono Paesi esteri sotto il profilo storico, politico, economico, culturale e sociale.

        Il direttore della biblioteca attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta delle Direzioni generali e dei Servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi necessari; ad indicare i criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche degli uffici all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle pubblicazioni che non siano da essi direttamente acquistate; a curare la pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici.

 

 

Art. 23. Finanziamento per studi e per pubblicazioni.

 

        Ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati.

        In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 [19] del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione.

        Le spese per l'attività di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività.

 

 

Art. 24. Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici.

 

        L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima annuale. [20]  [21]

 

 

Capo III - Organi collegiali

 

 

Art. 26. Consiglio di amministrazione.

 

        Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Ministro;

b) del Segretario generale;

c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

d) dei direttori generali;

e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

f) [22]

        Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art.105 - bis [23];

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;

d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;

e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.

        Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.

        I membri di cui alle lettere c), d),  e) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal vice capo del Cerimoniale, dai vice direttori generali, dal vice ispettore generale.

        Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.

 

 

Art. 27. Consiglio del contenzioso diplomatico.

 

        Il Consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero.

        Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe [24], in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.

        Il Ministro ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio e dei Comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare.

        Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

        Il Consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali:

a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali;

b) le questioni giuridiche attinenti ad Enti ed Organizzazioni internazionali;

c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione;

d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale;

e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;

f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;

g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di princìpio;

h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali;

i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'Amministrazione;

l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

        Sulle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) del comma precedente la richiesta di parere è obbligatoria.

        Il Ministro può deferire l'esame di determinate questioni a speciali Comitati, costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai Comitati possono essere deferite al riesame del Consiglio.

        Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti. Non può esserne fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione. [25]  [26]

 

 

Art. 29. Comitati consultivi misti di coordinamento.

 

        Possono essere istituiti Comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività svolte all'estero o in Organizzazioni internazionali da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici.

        I Comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

        I Comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalità di cui al comma precedente.

 

 

TITOLO II - Rappresentanze diplomatiche e uffici consolari; istituti scolastici educativi e culturali all'estero; ispettorati di frontiera

 

 

Capo I - Norme generali di organizzazione e di funzionamento

 

 

Art. 30. Classificazione, istituzione e soppressione.

 

        Gli uffici all'estero comprendono:

le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria.

        L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

        L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

        L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

        I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.[27]

 

 

Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero.

 

        La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari.

        Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea.

        È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

        Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.

 

 

Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero.

 

        I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie [28]. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168.

        L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

        Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni diplomatiche.

        Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.

 

 

Art. 33. Posti commerciali.

 

        Per i posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali [29], il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il Ministro per il commercio con l'estero.

        In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari più importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.

        Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.

 

 

Art. 34. Destinazioni e accreditamenti.

 

        I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.

        Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

        La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali [30] sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.

        La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

 

 

Art. 35. Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie.

 

        Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.

        Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

        In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.

 

 

Capo II - Norme particolari sulle rappresentanze diplomatiche

 

 

Art. 36. Capi delle rappresentanze diplomatiche.

 

        Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

        I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di Inviati straordinari [31] e Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica.

        Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un Incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.

        Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali è conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.

 

 

Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.

 

        La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

        L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

        La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.

 

 

Art. 38. Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari.

 

        La Missione diplomatica sovraintende e coordina l'attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento.

        L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica è tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilità e ad informarne il Ministero.

 

 

Art. 39. Funzioni consolari della Missione diplomatica.

 

        La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari.

        Le funzioni di ufficio consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero.

        Quando l'entità dell'attività consolare lo richieda può essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria diplomatica. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 40. Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali.

 

        Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.

 

 

Art. 41. Reggenza di rappresentanza diplomatica.

 

        In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza.

        In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa[32] eventualmente in servizio presso la rappresentanza.

        Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive [33], le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.

 

 

Capo III - Norme particolari sugli uffici consolari [34]

 

 

Art. 42. Classificazione e circoscrizioni.

 

        Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari.

        I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica.

        La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 43. Consolati generali di I classe.

 

        Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.

        I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.

 

 

Art. 44. Lettere patenti.

 

        I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.

        Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari del Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità.

 

 

Art. 45. Funzioni degli uffici consolari.

 

        L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

- proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

- provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

- favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;

- stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

- sviluppare le relazioni culturali.

        L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

 

 

Art. 46. Atti di natura diplomatica.

 

        I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.

 

 

Art. 47. Consoli onorari - Nomina e funzioni.

 

        I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio.

        I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.

        I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

        I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.

 

 

Art. 48. Reggenza di ufficio consolare di I categoria.

 

        In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica.

        In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa [35] eventualmente in servizio presso l'ufficio.

        Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.

        Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti.

 

 

Art. 49. Reggenza degli uffici consolari di II categoria.

 

        In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

        Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo.

        Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.

 

 

Art. 50. Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari.

 

        Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare.

        Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Capo IV - Norme comuni e di funzionamento

 

 

Art. 51. Consulenti legali, sanitari e tecnici.

 

        Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo.

        Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.

 

 

Art. 52. Corrispondenti consolari.

 

        Il capo di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono.

        I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati.

        I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti né compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonché quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.

 

 

Art. 53. Comitati, enti, associazioni.

 

        Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.

        Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo [36].

 

 

Art. 54. Riunioni periodiche di coordinamento.

 

        In relazione alle esigenze di coordinamento della azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse.

        Sono altresì indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attività.

        I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari.

        Il personale in servizio all'estero può essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.

 

 

Art. 55. Immunità.

 

        I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale.

        Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.

 

 

Art. 56. Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini.

 

        La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro. Tuttavia, in caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.

        La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.

 

 

Art. 57. Norme di funzionamento.

 

        Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero, le festività e gli orari che gli uffici stessi devono osservare nonché le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i rapporti con le autorità nazionali e straniere.

        Resta ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12.

 

 

Capo V - Scuole e istituti educativi e culturali all'estero

 

 

Art. 58. Rinvio.

 

        Le scuole e gli altri istituti educativi e culturali all'estero restano disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni [37].

        Essi dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.

 

 

Capo VI - Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero

 

 

Art. 59. Istituzione, soppressione e funzionamento.

 

        Gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, previsti dal testo unico approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, nelle località di particolare importanza per la tutela e l'assistenza agli emigranti. Con le stesse forme si procede alla soppressione.

        Agli Ispettorati di frontiera è addetto personale dell'Amministrazione degli affari esteri, e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, personale del Ministero dell'interno nonché di altre Amministrazioni in posizione di comando. Ai fini delle promozioni il servizio prestato presso gli Ispettorati di frontiera dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri è considerato quale servizio al Ministero. Gli Ispettorati di frontiera sono diretti da funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato [38].

        Nelle località in cui non siano istituiti Ispettorati di frontiera le loro funzioni possono, in tutto o in parte, essere attribuite ad uffici di altre Amministrazioni, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati.

        Sono abrogati l'art. 5 ed il primo comma dell'articolo 28 del sopracitato testo unico sull'emigrazione. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, gli Ispettorati di frontiera continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, in quanto applicabili [39].

 

 

TITOLO III - Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature

 

 

Capo I - Norme particolari sui servizi amministrativi e di contabilità

 

Sezione I - Norme sui servizi amministrativi del Ministero [40]

 

 

Art. 62. Conto corrente infruttifero.

 

        Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono versati:

a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale;

b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri.

        Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio.

        I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito.

        I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale [41] controfirma ove non abbia nulla da osservare.

 

 

Art. 63. Emissione anticipata di ordini di pagamento.

 

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero.

        Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 10 gennaio successivo.

 

 

Sezione II - Fondo di anticipazione

 

 

Art. 64. Finalità del fondo.

 

        Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato «Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari», con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato [42].

 

 

Art. 65. Ripartizione del fondo.

 

        Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

        Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

        Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato [43].

 

 

Art. 66. Spese da sostenere sul fondo.

 

        Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

        Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

- stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;

- fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;

- spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;

- spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché, spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;

- contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;

- spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;

- spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri;

- spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero [44].

 

 

Art. 67. Prelevamenti.

 

I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

        L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

        Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale [45] presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

        Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare [46].

 

 

Art. 68. Reintegrazione del fondo.

 

        Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

        L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

        Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri [47].

 

 

Art. 69. Chiusura del fondo.

 

        Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64 [48].

 

 

Sezione III - Norme relative agli uffici all'estero [49]

 

 

Art. 70. Riscossione di diritti per atti consolari.

 

        I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare.

        I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.

 

 

Art. 71. Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria.

 

        Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento.

        Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.

 

 

Art. 72. Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi.

 

        Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.

        Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.

        Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.

 

 

Art. 73. Contabilità degli uffici consolari di II categoria.

 

        I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.

        Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.

        La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni.

        I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonché dei depositi di pertinenza di terzi.

 

 

Art. 74. Fondi per delegazioni.

 

        Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza.

        Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere.

        Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed è tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi [50].

 

 

Art. 75. Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero [51].

 

        I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:

a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre Amministrazioni o di terzi;

b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre Amministrazioni o di terzi;

c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;

d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;

e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.

        I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:

a) dell'applicazione della tariffa consolare;

b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;

c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

        Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.

        Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato [52].

 

 

Art. 76. Funzioni e responsabilità del cancelliere contabile.

 

        Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria [53] con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile.

        Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente:

a) al servizio di cassa;

b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti;

c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;

d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.

        Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

        La vigilanza sulle attività di cui al secondo comma è esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.

        Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile è affidata in qualità di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

        Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al più elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado.

 

 

Art. 77. Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari.

 

        Il funzionario della carriera direttiva amministrativa [54] in servizio presso un ufficio all'estero con le funzioni di cui all'art. 75 svolge attività di consulenza e di collaborazione in materia amministrativa e contabile nei riguardi dei capi di altri uffici che hanno sede nello stesso Paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto effettua altresì, almeno una volta all'anno, ispezioni presso gli uffici stessi sull'attività svolta, a norma dell'art. 76, dai cancellieri contabili riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.

        Il funzionario indicato al comma precedente può essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri Paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni.

        Qualora in uno stesso Paese prestino servizio più funzionari con le funzioni di cui all'art. 75, il Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 78. Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile.

 

        In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48.

        In caso di assenza o di impedimento del funzionario della carriera direttiva amministrativa [55] e in caso di assenza o di impedimento del cancelliere contabile le relative attribuzioni possono essere affidate, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, rispettivamente a funzionario e impiegato di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.

 

 

Capo II - Sedi all'estero

 

 

Art. 79. Beni immobili e mobili all'estero.

 

        La Direzione generale del personale e dell'amministrazione [56] attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.

        Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

        Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione.

 

 

Art. 80. Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

        Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.

        Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:

- esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione;

- esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione [57] ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;

- propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;

- suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;

- propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;

- esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.

        La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale [58], dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.

        Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.

        Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali [59] o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali [60].

        Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.

        La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della Commissione [61].

 

 

Art. 81. Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero.

 

        Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.

        Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.

 

 

Art. 82. Residenze.

 

        Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.

        Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.

        Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.

 

 

Art. 83. Automezzi.

 

        Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I classe.

        Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

        Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.

        I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.

        La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.

 

 

Art. 84. Alloggi in immobili demaniali.

 

        Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.

        Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto.

        Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.

        Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.

        Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento.

 

 

Capo III - Attrezzature

 

 

Art. 85. Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche.

 

        L'Amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.

        L'Amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.

        L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale.

 

 

Capo IV - Contratti da eseguire all'estero

 

 

Art. 86 Procedura per la stipulazione.

 

        La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali [62].

 

 

TITOLO IV - Istituto diplomatico

 

 

Art. 87. Istituzione e fini.

 

        È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico [63].

          

L'art. 8 del D.P.R. n. 267/1999 ha disciplinato le funzioni dell'Istituto diplomatico come segue:

 

           "" 1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

        2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali"".

 

 

Art. 88. Direzione.

 

        Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.

        Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione [64].

        Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

 

 

Art. 89. Attività.

 

        Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.

        Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.

        Su proposta del comitato direttivo il Ministro:

- approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore;

- conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;

- approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma;

- concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;

- ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.

 

 

Art. 90. Personale direttivo e docente.

 

        Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.

        Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.

        Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza [65].

 

 

Art. 91. Spese di funzionamento.

 

        Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.

        Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonché dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre località di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo.

 

 

Art. 92. Norme di attuazione.

 

        Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Istituto, nonché l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni.

        Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere [66] dell'Amministrazione.

        Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto.

        Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.

 

 

PARTE SECONDA

 

IL PERSONALE

 

 

TITOLO I - Disposizioni generali

 

 

Art. 93 Carriere, ruoli e qualifiche speciali.

 

        Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono:

- diplomatica.

        [ omissis ]        [67]

        Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art. 101, il personale può, per esigenze di servizio, essere incaricato temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o ruolo. Il personale di concetto, esecutivo e ausiliario in servizio all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica può continuare ad occupare il posto stesso per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.

        Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purché proprie del grado o della qualifica e della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere altresì affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui è assegnato.

                                                       [ omissis]  [68]    [69]

 

 

TITOLO II - Carriere

 

 

Capo I - Carriera diplomatica

 

 

Art. 99. Ordinamento speciale e funzioni.

 

        Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica.

        Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni [70].

 

 

Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.

 

        I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall’Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l’attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l’attività diplomatica.

        Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell’area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque  anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei. [71]

 

 

Art. 100. Specializzazioni e qualificazioni.

 

        La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento.

        Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:

a) nel concorso di ammissione;

b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;

c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.

        I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.

        Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.

 

 

Art. 101. Funzioni, gradi, dotazione organica.

 

        La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l’estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, come risulta dal presente decreto.

        I gradi della carriera diplomatica sono:

- ambasciatore;

- ministro plenipotenziario;

- consigliere di ambasciata;

- consigliere di legazione;

- segretario di legazione.

        In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

        a)presso l’Amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all’organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

        b)presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni  indicate  nella tabella 1 annessa al presente decreto.

        Il funzionario diplomatico che consegua l’avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.

        In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b), del presente articolo, i funzionari diplomatici, purchè compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell’organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all’estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel sesto comma  per i capi di rappresentanza diplomatica.

        Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d’ambasciata compresi nei primi due terzi dell’organico del grado.

        Con decreto del Ministro degli affari esteri, all’atto del collocamento a riposo puo’ essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.

        Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.

        La dotazione organica del personale della carriera diplomatica è quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. [72]

 

 

Art. 102. Formazione e aggiornamento professionale.

 

        L’Amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell’intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

        a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata  di nove mesi, coincidente con il periodo di prova.

        b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all’avanzamento al grado di consigliere di legazione;

        c) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi, propedeutico all’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario.

        I corsi previsti dal  primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell’Istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi  miranti ad assicurare l’aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall’Amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale è esentato dal servizio negli uffici dell’Amministrazione.

        L’Amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la previsione, in particolare, di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il paese o l’organizzazione internazionale di destinazione, nonché di contatti con  istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l’Italia e il paese o l’organizzazione internazionale di destinazione.

        Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all’estero sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell’Istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è chiamato a svolgere presso l’Amministrazione centrale.

        L’Amministrazione può inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all’estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente. [73]

 

 

Art. 103. Periodo di prova.

 

        I vincitori del concorso di cui all’art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.

        Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell’ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.

        I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all’assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell’ordine della graduatoria del concorso. [74]    [75]

 

 

Art. 105. Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità.

 

        Per l’avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

        Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.

        Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:

        a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario:

    1° gennaio;

        b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1° luglio.

        Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette.[76]

 

 

Art. 105-bis. Commissioni per l’avanzamento nella carriera diplomatica.

 

        Ai fini dell’avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti Commissioni:

        a) Commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la Direzione generale per il personale;

        b) Commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale per il personale;

        c) Commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa è composta dal Segretario generale, che la presiede, dal Direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della Commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l’Amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all’estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado.

        Almeno due dei funzionari che compongono le Commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b), del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all’estero. Ai lavori di tali Commissioni partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il Direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale.

        I membri delle Commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione del Consiglio di Amministrazione. Essi, ad eccezione del Segretario generale e del Direttore generale per il personale che sono membri permanenti della Commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, non possono far parte della stessa Commissione più di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l’anno uno dei membri delle Commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l’incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro.

        L’ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalle Commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.[77]

 

 

Art. 106. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.

 

        Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l’altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.

        La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all’ufficio di livello dirigenziale presso il quale  il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all’estero dal capo dell’ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall’interessato sulle attività da lui svolte durante l’anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal Consiglio di amministrazione. [78]

 

 

Art. 106-bis. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario.

 

        Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati, rispettivamente, nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell’articolo 109-bis del presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall’interessato sulle attività da lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere nell’interesse del servizio.

        La relazione prevista nel primo comma è redatta:

        a) per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;

        b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;

        c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;

        d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le Amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal Segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o Amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato.

        Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'Amministrazione centrale, la relazione è redatta dal Segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal Segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.

        La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli, con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.[79]

 

 

Art. 107. Promozione al grado di consigliere di legazione.

 

        Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:

        a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera  b), dell’articolo 102 del presente decreto;

        b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all’estero o in organizzazioni internazionali, di cui almeno due nell’esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell’esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;

        d) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in paesi situati nell’area di specializzazione;

        e) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli Organi costituzionali o le Amministrazioni centrali dello Stato;

        f) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell’articolo 101 del presente decreto.

        La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105 bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all’articolo 106 del presente decreto, mediante l’attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:

        a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

        b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l’assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l’Amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all’estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;

        c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 102 del presente decreto;

        d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;

        e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.

        Nei limiti dei posti disponibili a norma dell’articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo [80].

 

 

Art. 108. Promozione al grado di consigliere di ambasciata.

 

        Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:

        a)abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;

        b) abbiano prestato servizio all’estero per almeno un anno in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica, rispetto al servizio già svolto in qualità di segretari di legazione.

        Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all’identificazione delle aree geografiche e dei settori di attività ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), del presente articolo.

        La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105-bis, primo comma, lettera b), del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce, in particolare, di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all’articolo 106 del presente decreto,  della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell’eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all’estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore. [81]

 

 

Art. 109. Nomina al grado di ministro plenipotenziario.

 

        Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:

        a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;

        b) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera c), dell’articolo 102 del presente decreto;

        c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: capo ufficio presso l’Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell’articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.

        Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l’Amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l’importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all’estero ed ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell’articolo 102 del presente decreto; l’attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado anche quale espressione dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.

        Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c), dell’articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la Direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma  del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all’articolo 106-bis del presente decreto. La Commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla Commissione. [82]

 

 

Art. 109-bis. Nomina al grado di ambasciatore.

 

        Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado.

        Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l’Amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l’importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all’estero ed ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l’attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado anche quale espressione dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.

        Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valuta