|
13-3-2000
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale - n. 60
LEGGE
8 marzo 2000, n. 53.
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
(Finalità)
1.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro,
di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a)
l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del
sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b)
l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione;
c)
il coordinamento dei tempi di funzionamento delle
città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Art.
2.
(Campagne
informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza
delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta'
sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
CAPO II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art.
3.
(Congedi
dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro
di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15
sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987,
n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo
7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un
periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7.
1. Nei primi
otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera
c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora
il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla
lettera b) del comma 1 e' elevato a sette mesi e il limite complessivo
delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma
e' conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore
a quindici giorni.
4. Entrambi
i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi
dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento
da parte del genitore.
5. I periodi
di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice
ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, attestante
che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi
giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti
dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo,
i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15.
1. Le lavoratrici
hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia.
2. Per i periodi
di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori
e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite
predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del
valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo
i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi
di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7,
comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino
al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma
2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità
di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia
presso il quale la lavoratrice o il lavoratore e' assicurato e
non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi
o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto
di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici
a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari,
le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si
applicano limitatamente al comma 1.
Note all'art. 3:
La
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle lavoratrici
madri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1972, n.14. Il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni
del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad orientamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società
cooperative, anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici
a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli
articoli 2, 4, 6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici
e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli
articoli 4, 5, 6, 8 e 9. Il diritto di astenersi dal lavoro di
cui all'art. 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di
cui al comma 1 dell'art. 7 e al comma 2 dell'art. 15 sono estese
alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri
di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette
lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma
2 dell'art. 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino. Sono fatte salve, in
ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione".
La legge 29 dicembre 1987, n. 546 recante: "Indennità di maternità
per le lavoratrici autonome", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 gennaio 1988, n. 4.
La
legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n.
23. Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta').
L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
la osservanza delle modalità di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1204/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10. - Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. I periodi di riposo
di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora
ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento
o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze
dei locali di lavoro. I riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge
26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne. Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti
dal comma 2, lettera b), dell'art. 15. In caso di parto plurimo,
i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
La
legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante: "Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1962,
n. 229. Il testo dell'art. 13 e' il seguente: "Art. 13. -
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che
abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli
per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione
obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e'
devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione
a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per
valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della
rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione
già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma
precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il
datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facoltà concessagli
dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano
evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore
interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore
di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo,
può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto
al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro
e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione
della rendita', il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché
si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica
calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate
e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Art.
4.
(Congedi
per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno
in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge
o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti
da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare
con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non e'
computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano
le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione
del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione
di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione
dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma
1.
Art.
5.
(Congedi
per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge
20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere
una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione"
si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per
la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non
ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianità di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con
la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita',
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto
di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo
di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere
la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del
congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento
o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini
del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di
cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Nota all'art. 5:
La
legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della liberta' sindacale
e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n.
131. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10 (Lavoratori
studenti). - I lavoratori studenti, iscritti e fequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo
comma".
Art.
6.
(Congedi
per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati,
hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto
l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento
di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione puo' corrispondere ad autonoma scelta
del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso
i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di
categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare
ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione
dei lavoratori e le modalita' di orario e retribuzione connesse
alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano
nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere
finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione
continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo
17 della legge n. 196 del 1997.
4.
Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonche' progetti di formazione presentati
direttamente dai lavoratori. Per le finalita' del presente comma
e' riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 6:
La
legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154, reca: "Norme
in materia di promozione dell'occupazione". Il testo dell'art.
17 e' il seguente: "Art. 17 (Riordino della formazione professionale).
1.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico
e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse
vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire
ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento
ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato
e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce
i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali
sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima
fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina
in materia:
a)
valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta'
produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b)
attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il
ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente
il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto
dei giovani con le imprese;
c)
svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte
delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti
di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d)
destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art.
9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione
dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' e'
propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera
confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente
e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico
e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e)
attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del
comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita'
di certificazione delle competenze acquisite con la formazione
professionale;
f)
adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna
o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale
nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione
dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta
formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo,
esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
g)
semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui
ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso
parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a
strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina
di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti.
2.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per
le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari.
3.
A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto
a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4.
Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico
dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche',
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera'
sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto
dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5.
Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma
4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori
dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria
dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE)
n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al
comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del
contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da
calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari".
Il
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, reca: "Interventi urgenti
a sostegno dell'occupazione" (in Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1993, n. 11) e convertito in legge, con modificazioni dall'art.
1, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1993, n. 167). Il testo dell'art. 1, comma 7 e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione
di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative
di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo".
Art.
7.
(Anticipazione
del trattamento di fine rapporto).
1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,
del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi
di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6
della presente legge. L'anticipazione e' corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento
di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2.
Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi
di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge.
3.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà
sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni
del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Note all'art. 7:
Il testo dell'art. 2120, comma 8, del
codice civile, e' il seguente: "La richiesta deve essere
giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie
e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b)
acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile".
Il decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre
1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
1993, n. 97, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma
4, e' il seguente:
"4.
L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione
dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie
ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione
per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e
d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di
reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite
dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai
fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi
della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili
tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato
il riscatto della posizione individuale".
Art.
8.
(Prolungamento
dell'eta' pensionabile).
1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo
5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro
di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta
deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non
inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
CAPO III
FLESSIBILITA DI ORARIO
Art.
9.
(Misure
a sostegno della flessibilita' di orario).
1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata
una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di
aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilita', ed in particolare:
a)
progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore,
di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari
e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata
o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario
concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini
fino ad otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento
o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
c)
progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa
o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le
pari opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per
la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Nota all'art. 9:
Per il testo dell'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 6.
CAPO
IV
ULTERIORI
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO
DELLA
MATERNITA E DELLA PATERNITA
Art.
10.
(Sostituzione
di lavoratori in astensione).
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata
dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad
un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, come modificati dalla presente legge, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e
per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso
di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore
a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con
le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Note
all'art. 10:
Per il titolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si veda in nota all'art.
3.
Per
il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, si
veda in note all'art. 11.
Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204 del 1971 e' il seguente:
"Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento
medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera
a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata
sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
il disposto del precedente art. 3".
Per
il titolo della legge 29 dicembre 1987, n. 546, si veda in note
all'art. 3.
Art.
11.
(Parti
prematuri).
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il
parto.
La
lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
Nota all'art. 11:
Il
testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art.
4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro
e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima
del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto".
La lavoratrice e' tenuta a presentare
entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Art.
12.
(Flessibilita'
dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e' inserito il seguente:
"Art.
4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto
e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni
dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Nota all'art. 12:
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, recante
"Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
Si riporta il testo dell'art. 5:
"Art.
5. - Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia
con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,
vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A)
quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione
dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art.
6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro
dei fanciulli e degli adolescenti;
B) quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi
e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di
cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature
mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione
in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una
posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e
fino al termine di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale,
o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente,
o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti
o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli
infermi nei e nei reparti per malattie infettive e per malattie
nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
M) i lavori agricoli che implicano
la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive
nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del
riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli
aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione
in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
Il
periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo comma dell'art.
3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre
mansioni, puo' essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili,
su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto
dello stato di salute dell'interessata. L'ispettorato del lavoro
puo' ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli
agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera
b), della legge anche quando vi siano periodi di contagio derivanti
alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato
medico di gravidanza dovra' essere presentato il piu' presto possibile.
Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei
diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali pero'
diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento".
Art.
13.
(Astensione
dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art.
6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi
dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso
di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono,
nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre
lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1
presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende
dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Si applicano
al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,
commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre
lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter.
- 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi
trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati
al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente".
Note all'art. 13:
La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell'art.
6 e' il seguente:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20
del codice civile, possono avvalersi sempreche' in ogni caso il
bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento
i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva
o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi
del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo
comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato
i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro
previsto dal secondo comma dello stesso art. 7".
Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in
nota all'art. 3.
Il
testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971 e' il seguente:
"Art. 6. - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia
e alle ferie.".
Per
il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si veda in nota
all'art. 17.
Per
il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in nota
all'art. 3.
Art.
14.
(Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo
del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232,
sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia
municipale.
Nota all'art. 14:
La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante "Coperture per le spese derivanti
dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo
al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di Polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 1990, n. 187, supplemento ordinario.
Il testo del primo periodo del comma 1, dell'art. 13 e' il seguente:
"Art.
13 (Tutela delle lavoratrici madri). - E' vietato adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione
fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204".
Art.
15.
(Testo
unico).
1. Al fine di conferire organicità
e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare
un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte
nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed
e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere
del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni
correttive del testo unico.
Art.
16.
(Statistiche
ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione
dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione
sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e
per età.
Art.
17.
(Disposizioni
diverse).
1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente
legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento
della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata
nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione
dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici
hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare
nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune,
e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo
7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1204/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio
del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge, nonche'
fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il divieto
di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro
novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla
quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle
condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si
applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa
per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza
del termine.
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo
a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma
del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in
cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività
lavorativa stagionale e, sempreche' non si trovino in periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso
che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa
e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art.
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva
ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra
ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento
di un anno di eta' del bambino; hanno altresì diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
Per
il titolo della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si veda in note
all'art. 13.
Art.
18.
(Disposizioni
in materia di recesso).
1.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato
o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione
della direzione provinciale del lavoro.
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992,
N. 104
Art.
19.
(Permessi
per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con
lui convivente," sono soppresse;
c) al comma
6, dopo le parole: "puo' usufruire" e' inserita la seguente:
"alternativamente".
Nota all'art. 19:
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n.
39, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 33, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art.
33 (Agevolazioni).
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche'
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita',
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo
pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuita' un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio
e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita'
puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2
e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita
in altra sede, senza il suo consenso.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'".
Art.
20.
(Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo
19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita'
e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Nota all'art. 20:
Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riportato
in nota all'art. 19.
CAPO VI
NORME FINANZIARIE
Art.
21.
(Copertura
finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli
da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato
in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede,
quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Note
all'art. 21:
Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale 21 gennaio
1998, n. 16), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67) reca
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale".
Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Integrazione del Fondo
per l'occupazione).
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi
per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire
714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a)
quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole".
Il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia
e l'adolescenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre
1997, n. 207, e' il seguente:
"Art.
1 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).
1.
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia l'adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita,
lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad
esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Una quota pari al trenta per cento delle risorse
del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata
avviene, per il cinquanta per cento, sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e per il cinquanta per cento secondo i seguenti
criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali socioassistenziali
in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come
accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della
soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminose
come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia
minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di
grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche'
le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione
delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi
del comma 2.
4.
Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire
17 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998".
CAPO VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art.
22.
(Compiti
delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie
leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano
già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni
degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché
per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale,
secondo i principi del presente capo.
2.
Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo
28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione
delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati
tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana,
di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa,
con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari
delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità
locali dei piani territoriali degli orari
4. Nell'ambito delle proprie competenze
in materia di formazione professionale, le regioni promuovono
corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti
di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri
generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura
al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attivita' culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri
per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri
e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione
dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche
dei tempi, con priorita' per le iniziative congiunte dei comuni
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Nota all'art. 22:
Il
testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle autonomie
locali" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1990, n. 135, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
Art.
23.
(Compiti
dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata,
le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali
di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo
di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina
un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti
possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Nota all'art. 23:
Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, e' riportato in nota all'art. 22.
Art.
24.
(Piano
territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari,
di seguito denominato "piano", realizza le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed e' strumento unitario
per finalita' ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi
urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui
e' assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore
a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma
2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida
del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni
pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo
6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene
conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità
della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati,
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle
attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli
da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14, nonché
delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano e' approvato dal consiglio
comunale su proposta del sindaco ed e' vincolante per l'amministrazione
comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle
scelte in esso contenute. Il piano e' attuato con ordinanze del
sindaco.
Note
all'art. 24:
Il
testo dell'art. 6 ella citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 6 (Partecipazione
popolare).
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi
di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su
base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative
con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione
degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione
nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere
altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta
di un adeguato numero di cittadini.
4.
Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali".
Il
testo degli rticoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 11 (Orario di apertura e di chiusura).
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita
al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione
di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di
vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti
i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel
rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare
l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando
comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva
apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o
altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale
e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite
le organizzazioni di cui al comma l, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i
giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono
derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni
comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori
otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno".
"Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte).
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte
o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare
dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore
afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione,
le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio
e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi
da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e
del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano
i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte
o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore
afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare
la facolta' di cui al comma 1".
"Art. 13 (Disposizioni speciali)
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie
di attivita': le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi
di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici
e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle
aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie
e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati
nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio,
mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio
autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente
comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale
cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico
in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce
le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle
peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita'
di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero
di esercizi di vicinato".
Art.
25.
(Tavolo
di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei
progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco
istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco
stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo
24, comma 2;
b) il prefetto
o un suo rappresentante;
c) il presidente
della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti
delle comunita' montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente
per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte
nel piano;
f) rappresentanti
sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa,
del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti
sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore
agli studi ed i rappresentanti delle universita' presenti nel
territorio;
i) i presidenti
delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche' i rappresentanti
delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici
e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessita' dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico
e all'inquinamento, il sindaco puo' emettere ordinanze che prevedano
modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento
degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia
sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la
conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli
orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art.
26.
(Orari
della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini
che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24,
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, puo' prevedere modalita' ed articolazioni differenziate
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni
di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi
medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono
consentire agli utenti tempi di attesa piu' brevi e percorsi piu'
semplici per l'accesso ai servizi.
Nota
all'art. 26:
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n.
421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993,
n. 30, supplemento ordinario.
Art.
27.
(Banche
dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi
di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della citta'
e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni
ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi
di reciproca solidarieta' e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate
"banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e
sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore
l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attivita' di promozione,
formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche
dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di
tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunita' locale. Tali prestazioni devono essere
compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non
devono costituire modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali
degli enti locali.
Art.
28.
(Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle citta').
1. Nell'elaborare le linee guida del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione
degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le
misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti
nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono
al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorita'.
2. Per le finalita' del presente articolo
e' istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta',
nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono
altresi' eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate
ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono
concessi prioritariamente per:
a) associazioni
di comuni;
b) progetti
presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici
piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini
di utenza;
c) interventi
attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' convocata
ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui
al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro.
Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarieta' sociale, per la funzione
pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della societa' Ferrovie dello Stato spa, nonche' i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato,
delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio
di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al
comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
7. All'onere derivante dall'istituzione
del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nota all'art. 28:
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali",
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1998, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni
di cui ai commi precedenti sono destinate: a-e) (omissis);
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili
nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato
con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente
finale".
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2000
Ciampi
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
|