Legge 27 dicembre 2001,
n. 459, Norme
per lesercizio di voto dei cittadini italiani
residenti allestero
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Art. 1.
1.
I cittadini
italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali
di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione
Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione
delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e
138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2.
Gli
elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. 3. Gli
elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui
sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione
e valida limitatamente ad essa.
Art. 2
1.
Le
rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare
periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1,
delle norme contenute nella presente legge, con riferimento
alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del
diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando
a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia
in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
2.
Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun
elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento
dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano
e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il
modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data
di ricezione.
Art. 3
1.
Ai
fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari"
si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4
1.
In
occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore puo' esercitare
l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma
3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica
o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto
per la scadenza naturale della legislatura.
2.
In
caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione
di referendum popolare, l'elettore puo' esercitare l'opzione
per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla
indizione delle votazioni.
3.
Il
Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero
dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato
il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi
1 e 2 Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi
degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in
Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano
le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in
Italia.
4.
Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle
istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari
esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della
possibilita' di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando
in particolare che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente
per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere
esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5.
L'elettore
che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la
prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge lo comunica,
entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione,
alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione
consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto per la scadenza naturale della
legislatura.
Art. 5
1.
Il
Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede
a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti
all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per
le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2.
Sono
ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini
residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo
1, comma 3.
Art. 6
1.
Nell'ambito
della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni
comprendenti Stati e territori afferenti a:
a)
Europa,
compresi i territori asiatici della Federazione russa e della
Turchia;
b)
America
meridionale;
c)
America
settentrionale e centrale;
d)
Africa,
Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni
di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore, mentre
gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni
in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono,
secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base
dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Art. 7
1.
Presso
la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione
dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della
corte di appello.
Art. 8
1.
Ai
fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero,
si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli
da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a)
le
liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b)
i candidati
devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
c)
la
presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da
almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa
ripartizione;
d)
le
liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria
della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti
quello delle votazioni.
2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di
candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate
da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le
liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati
almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione
e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere
incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono
essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Art. 9
1.
I commi
secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le cause di ineleggibilita'
di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di
analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti
organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilita',
di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni
prima della data di scadenza del quinquennio di durata della
Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni
si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio
rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b)
e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati
dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico
o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".
Art. 10
1.
Dopo
l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito
il seguente:
"Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente
del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di
assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali,
in Stati esteri".
Art. 11
1.
L'assegnazione
dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione
proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalita' previste
dagli articoli 15 e 16.
2.
Le
schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna
votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la
responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso
le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche
essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate
alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni
di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione.
L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita'
previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2),
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi,
sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
3.
L'elettore
vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.
Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di preferenza
nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati
o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza
e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita
riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto
di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista.
Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato
e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore
non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
Art. 12
1.
Il
Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri
le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non
piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle
votazioni.
2.
Sulla
base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri,
le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine
dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi
di cui al comma 5
3.
Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni
in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il
plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale
e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi',
un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione
del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati
nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4.
Nel
caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate
dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i
documenti elettorali di piu' di un elettore.
5.
Gli
elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni
dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al
proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta
al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si
presenti personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione
su apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve
comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi
4 e 6 del presente articolo.
6.
Una
volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali,
sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente
al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante
l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.
Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun
segno di riconoscimento.
7.
I responsabili
degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non
oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data
stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione
del numero degli elettori della circoscrizione consolare che
non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma
3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea
e con valigia diplomatica.
8.
I responsabili
degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in
Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo
la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate
per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
Art. 13
1.
Presso
l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e' costituito
un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti
all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun
seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti
da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione
delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata
a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2.
Per
la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai
rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello
spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero.
3.
L'ufficio
elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal
presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta
del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di
segretario.
Art. 14
1.
Le
operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di
lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio
dei voti espressi nel territorio nazionale.
2.
Insieme
al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente
del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo
5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per
corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3.
Costituito
il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni
di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle
operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato
dal vicepresidente e dal segretario:
a)
accerta
che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle
buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle
buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b)
accerta
contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da
un'unica ripartizione elettorale estera;
c)
procede
successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne
compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1)
accerta
che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale
di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere
contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
le schede con l'espressione del voto;
2)
accerta
che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore
incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3)
accerta
che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione
del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento
e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4)
annulla,
senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in
una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato
elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di
una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione
elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa
dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante
la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere
alla identificazione del voto;
d)
completata
l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata
di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione
del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1)
il
vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro
di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
2)
il
presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul
retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione
per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso
e consegna la scheda al segretario;
3)
il
segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota
dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi
le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
4.
Tutte
le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato;
del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta
menzione nel verbale.
5.
Alle
operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede
si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e
68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
Art. 15
1.
Concluse
le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6
a)
determina
la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della
lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti
nell'ambito della ripartizione
b)
determina
la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra
elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza
riportati dal candidato nella ripartizione;
c)
procede
all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera
a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte
le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi
da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione,
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato
costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide,
quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente.
La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta
il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati
alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu'
alta cifra elettorale;
d)
proclama
quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna
lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle
rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati
eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.
Art. 16
1.
Il
seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante,
per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito
della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle
cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine
della lista.
Art. 17
1.
Lo
svolgimento della campagna elettorale e' regolato da apposite
forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove
possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori
di cittadinanza italiana.
2.
I partiti,
i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti
nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione
di cui al comma 1.
3.
Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative
atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui giornali
quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e
sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque
rivolti alle comunita' italiane all'estero, in conformita' ai
principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano
sulla parita' di accesso e di trattamento e sull'imparzialita'
rispetto a tutti i soggetti politici.
Art. 18
1.
Chi
commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
e' punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo
100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza
si intendono raddoppiate.
2.
Chiunque,
in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota
sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in
Italia, ovvero vota piu' volte per corrispondenza e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro
a 258 euro.
Art. 19
1.
Le
rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma
semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini
italiani per garantire:
a)
che
l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni
di eguaglianza, di liberta' e di segretezza;
b)
che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per
i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini
italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le
attivita' previste dalla presente legge.
2.
Il
Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio
dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma
semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con
la controparte, all'atto della firma.
3.
Le
disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza
non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati
con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in
forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le
disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
4.
Le
disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano
anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti
in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce,
anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo
le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa
il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno
del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinche'
siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto
di voto in Italia.
Art. 20
1.
Sono
abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonche', limitatamente
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969,
n. 241.
2.
Gli
elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze
diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato
possibile concludere le intese in forma semplificata di cui
all'articolo 19, comma 1, nonche' negli Stati che si trovino
nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto
al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio.
A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio
consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di
tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare
di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale
e del biglietto di viaggio.
Art. 21
1.
Il
primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' sostituito
dal seguente:
"Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino
in Italia, inviare il voto per iscritto".
Art. 22
1.
Al
fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati
i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica
l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando
i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione gia' definiti
in applicazione della legge elettorale vigente.
2.
Al
fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica
da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi
terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando
i collegi uninominali di ciascuna regione gia' definiti in applicazione
della legge elettorale vigente.
Art. 23
1.
I cittadini
italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1,
partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2.
Ai
fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica",
sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero";
b)
all'articolo
8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero,
la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica
dei cittadini italiani residenti all'estero";
c)
all'articolo
8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione
e' fatta dal console d'Italia competente";
d)
all'articolo
8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali
dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero,
per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione
nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui
alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero";
e)
all'articolo
50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche',
per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni
della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero".
Art. 24
1.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a
carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art. 25
1.
Per
tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Art. 26
1.
Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di attuazione della presente legge.
2.
Lo
schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso
inutilmente tale termine il regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere parlamentare.
Art. 27
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato 1
Per lallegato 1, in formato grafico, si rimanda
al testo della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.