VISTO l'articolo
87, comma V, della Costituzione;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
recante ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA
la legge 26 febbraio 1987, n.49, concernente la nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
VISTO
l'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n.400,
aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59, in
base al quale l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono
determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i
soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti
dall'articolo 6, commi 1e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge
15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge
15 maggio 1997, n.127;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.80;
CONSIDERATO
che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.18, gli Ambasciatori ed i ministri plenipotenziari sono
chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione, sia
presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri,
sia all'estero con funzioni di Capo di rappresentanza diplomatica,
ministro o ministro consigliere di rappresentanza diplomatica,
Capo di consolato generale di I classe;
SENTITE le
organizzazione sindacali maggiormente rappresentative;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1998;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica;
UDITI
i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999 e del
26 aprile 1999;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30
aprile 1999;
SULLA
proposta del Ministro degli affari esteri, dì concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica;
E
M A N A
il
seguente regolamento:
-
Articolo 1 -
Ambito della disciplina
1.
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni
degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri.
-
Articolo 2 -
Uffici
di diretta collaborazione del Ministro
1.
Il Gabinetto del Ministro è disciplinato dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nel suo
ambito operano:
a) l'Ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elaborazione
di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti il Ministero
degli affari esteri; incombenze relative alla procedura per la
loro approvazione ed emanazione; esame dei provvedimenti sottoposti
al Consiglio dei Ministri e preparazione della documentazione
relativa; esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e
di quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre Amministrazioni.
b) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento.
-
Articolo 3 -
Segretario Generale
- Il Segretario
Generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attività del
Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
la continuità delle funzioni e sovrintende all'attività dell'Amministrazione.
- Con decreto
del Ministro degli affari esteri, su proposta del Segretario
generale, le funzioni vicarie sono attribuite ad un funzionario
della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro
plenipotenziario di prima classe.
3. Alle dirette dipendenze del Segretario Generale operano:
- la "Unità
di coordinamento": assiste il Segretario generale nelle
funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione.
Cura, inoltre, i rapporti con le regioni e gli altri enti
territoriali italiani, per quanto attiene le loro attività
di relazione con l'estero;
- la "Unità
di analisi e programmazione": è incaricata di svolgere
ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi
strategici di politica estera;
- la "Unità
di crisi"': è chiamata a seguire le situazioni internazionali
di tensione, nonché a adottare le misure necessarie per gli
interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini
italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione
di altre amministrazioni ed organi dello Stato.
-
Articolo 4 -
Strutture dell'Amministrazione Centrale
1.
L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture
di livello dirigenziale generale:
a) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
b) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.
c) Direzioni generali:
1) Direzione generale per i paesi dell'Europa;
2) Direzione generale per i paesi delle Americhe;
3) Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente;
4) Direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;
5) Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del
Pacifico e dell'Antartide;
6) Direzione generale per l'integrazione europea;
7) Direzione Generale per gli affari politici multilaterali ed
i diritti umani;
8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale;
9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
10) Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche
imigratorie;
11) Direzione generale per il personale;
12) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio
e il patrimonio;
d) Servizi:
1) Servizio stampa e informazione;
2) Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;
3) Servizio storico, archivi e documentazione;
4) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.
e) Istituto
diplomatico
2.
Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono
disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis,
lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400,
aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-
Articolo 5 -
Consiglio per gli affari internazionali
1. E' istituito
il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:
a) analisi
degli indirizzi strategici di politica estera;
b) coordinamento
generale dei programmi di attività;
c) esame
delle situazioni internazionali di crisi;
d) esame
delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali,
delle altre amministrazioni statali e degli enti
pubblici.
2.
Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro
degli affari esteri e composto dai Sottosegretari di Stato e dal
Segretario generale, nonché dal Capo di Gabinetto, dal direttore
generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani,
dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la
cooperazione culturale.
3.
I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per
gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva
competenza. L'ispettore generale dei Ministero e degli uffici
all'estero, il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica,
il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono
essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.
4.
Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro,
che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli
affari internazionali sono esercitate dal capo dell'Unità
analisi e programmazione della Segreteria generale.
-
Articolo 6 -
Funzioni delle direzioni generali
1.
Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite tra
le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo.
Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza
dei Consiglio e degli altri ministeri o amministrazioni.
2.
Le direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle direzioni
generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione
e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia
ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base
delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica
estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono
ai seguenti compiti:
- promuovono
i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area
per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale
e di qualsiasi altra natura;
- curano
i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area
nelle materie predette;
- seguono
la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento
della loro politica estera;
- curano
la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni
ed organizzazioni internazionali regionali.
3. Ferme restando
le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e
le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle
politiche comunitarie, la Direzione generale per l'integrazione
europea cura le attività di integrazione europea in relazione
alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione
Europea, della Comunità Europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle
materie relative alla integrazione europea essa ha competenza
primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni
generali. In particolare la Direzione generale attende in tale
ambito ai seguenti compiti:
a)
promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni
e gli organi dell'Unione Europea, e cura i rapporti con la Commissione
europea e con le altre istituzioni dell'Unione Europea;
b)
cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione
europea;
c)
collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni
competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie
comunitarie.
4.
La Direzione Generale per gli affari politici multilaterali ed
i diritti umani attende ai seguenti compiti:
- tratta
le questioni politiche di competenza di enti, organismi ed organizzazioni
internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
- tratta
le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale,
del disarmo e del controllo degli armamenti e della non proliferazione;
- cura la
trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle
sedi multilaterali e i nei rapporti con gli organi della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo;
- cura i
negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli
organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale
relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche
competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente
previste;
- cura la
conciliazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare,
contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale
ed il narcotraffico;
- segue le
tematiche politiche inerenti al processo G7/8;
5.
La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle
funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:
- tratta
le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni
internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e
commerciale;
- partecipa
alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano
che assolvono a compiti relativi alla materia del credito
e degli investimenti all'estero;
- segue le
tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;
- promuove
e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero,
iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese
italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri
in Italia;
- sovrintende
all'attività della Unità per le autorizzazioni dei materiali
di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni
attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli
armamenti e dei materiali a doppio uso;
- tratta
le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;
- tratta
le questioni di rilevanza economica relative alla disciplina
internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della
cooperazione tecnologica multilaterale.
6. La Direzione
generale per la promozione e la cooperazione culturale attende
ai seguenti compiti:
- cura
la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- tratta
le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti,
e organizzazioni internazionali;
- sovraintende
al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito
il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni
scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue
l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia.
Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero
degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche,
educative e culturali all'estero;
- concorre
a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;
- partecipa
alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse
di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse
di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché
agli scambi giovanili;
- provvede
all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti
italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia,
nonché agli scambi giovanili;
- adotta
le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività
presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati
docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso
università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori
italiani.
7. La Direzione
generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie
attende ai seguenti compiti:
- promuove,
coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli
italiani nel mondo
- provvede
ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani
nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica
delle collettività italiane all'estero;
- provvede
agli affari consolari;
- tratta
le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
- tratta
le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni
internazionali.
8. La Direzione
generale per il personale attende ai seguenti compiti:
- l'organizzazione
degli uffici centrali e di quelli all'estero;
- il reclutamento,
la gestione e i movimenti del personale;
- la determinazione
dei trattamento economico all'estero e delle provvidenze a
favore del personale;
- l'elaborazione
di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti
il personale e l'amministrazione;
- il contenzioso
del personale e le questioni disciplinari;
- i rapporti
con le organizzazioni sindacali;
- la promozione
dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni
internazionali.
9. La Direzione
generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio
attende ai seguenti compiti:
a.
il bilancio;
b.
I finanziamenti e i controlli;
c. I rimborsi
per i viaggi e i trasporti;
d. La liquidazione
del trattamento economico spettante al personale;
e. I trattamenti
di quiescenza;
f. Le questioni
relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli
uffici culturali, fatte salve le competenze del Servizio per
l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
g. L'acquisto
la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione,
la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività
di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.
10.
Il coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre
che tramite l'attività svolta a tal fine dal Segretario generale,
per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle
materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure
di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo,
in particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza
principale l'onere di indicare sui documenti contenenti gli
atti del procedimento le direzioni generali titolari di competenze
connesse o secondarie, che devono partecipare al procedimento.
-
Articolo 7 -
Funzioni dei Servizi
- Le funzioni
del Servizio stampa e informazione continuano ad essere regolate
dalla normativa vigente.
- Le funzioni
del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati sono
quelle previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18, ad eccezione di quelle
indicate nel comma 1°, lettere g), h), i), ed l) del predetto
articolo.
- Il Servizio
storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione
del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni
di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione
del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione.
Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso
del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi
archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero,
ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il Servizio per l'informatica,
le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento
e l'attività della biblioteca.
- Il Servizio
per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture
e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche
per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero.
Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere
diplomatico.
-
Articolo 8 -
Funzioni dell'Istituto diplomatico
- L'istituto
diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale
del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla
preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
- Esso inoltre
cura la preparazione del personale di altre amministrazioni
dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di
compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti
al servizio presso le organizzazioni internazionali.
-
Articolo 9 -
Conferimento degli incarichi
- Ferme restando
le rimanenti norme sul conferimento di funzioni contenute nell'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, la carica di Segretario generale è in ogni caso conferita
ad un ambasciatore; alla Direzione generale per gli affari amministrativi,
di bilancio e il patrimonio, è preposto un dirigente generale
amministrativo; al Servizio storico, archivi e documentazione
è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado
non inferiore a ministro plenipotenziario ovvero, per esigenze
di servizio, temporaneamente un consigliere di ambasciata. Al
servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è preposto
un dirigente generale con specifica professionalità tecnica,
ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un funzionario
di livello dirigenziale.
- Per esigenze
di servizio, le funzioni di capo del Servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, così come le funzioni di capo del
Servizio storico, archivi e documentazione possono essere temporaneamente
conferite ad esperti estranei ai ruoli del Ministero degli affari
esteri, dipendenti dello Stato. Parimenti le funzioni di capo
dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite
ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
- Agli uffici
dirigenziali sono preposti funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di ambasciata o dirigenti amministrativi,
in relazione alla natura dell'attività degli uffici.
- Alle sezioni
sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari
amministrativi o amministrativo-contabili, in relazione alla
natura dell'attività delle sezioni.
-
Articolo 10 -
Norme
transitorie
1.
Le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere
interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modifiche.
-
Articolo 11 -
Abrogazioni
- Con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
o restano abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18: articolo 3 (organizzazione
centrale); articolo 5 (Segretario generale); articolo 7 (Direzione
generale del personale e dell'amministrazione); articolo 8 (Direzione
generale per gli affari politici); articolo 9 (Direzione generale
per gli affari economici); articolo 10 (Direzione generale per
l'emigrazione e gli affari sociali); articolo 11 (Direzione
generale per le relazioni culturali); articolo 14, comma 1°
lettere g), h), i), ed l) (Servizio del contenzioso diplomatico,
dei trattati e degli affari legislativi); articolo 15 (Servizio
storico e documentazione); articolo 17, commi 1°, 2°, 3° e 5°
(organizzazione delle direzioni generali e dei servizi); articolo
19, commi 2° e 3° (coordinamento); articolo 20 (attività di
ricerca, studio e programmazione); articolo 21,
commi 1° e 2° (Archivio storico-diplomatico); articolo 24 (organizzazione
e funzionamento di particolari servizi); articolo 25 (decreto
organizzativo del Ministero); articolo 60 (impegni delle spese);
articolo 61 (servizi amministrativi); articolo 87, commi 2°e
3° (Istituito diplomatico - istituzione e fini).
Il
presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 11 maggio 1999