DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 Maggio 1999, n° 267.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, comma V, della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1987, n.49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

VISTO l'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59, in base al quale l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;

CONSIDERATO che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, gli Ambasciatori ed i ministri plenipotenziari sono chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione, sia presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, sia all'estero con funzioni di Capo di rappresentanza diplomatica, ministro o ministro consigliere di rappresentanza diplomatica, Capo di consolato generale di I classe;

SENTITE le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999 e del 26 aprile 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
aprile 1999;

SULLA proposta del Ministro degli affari esteri, dì concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

- Articolo 1 -
Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

 

- Articolo 2 -
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Gabinetto del Ministro è disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nel suo ambito operano:

    a) l'Ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti il Ministero degli affari esteri; incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esame dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e preparazione della documentazione relativa; esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e di quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre Amministrazioni.

    b) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento.

 

- Articolo 3 -
Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attività del Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, la continuità delle funzioni e sovrintende all'attività dell'Amministrazione.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del Segretario generale, le funzioni vicarie sono attribuite ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe.

     3. Alle dirette dipendenze del Segretario Generale operano:

    1. la "Unità di coordinamento": assiste il Segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione. Cura, inoltre, i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani, per quanto attiene le loro attività di relazione con l'estero;
    2. la "Unità di analisi e programmazione": è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;
    3. la "Unità di crisi"': è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché a adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato.

 

- Articolo 4 -
Strutture dell'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

   a) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

   b) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.

   c) Direzioni generali:

       1) Direzione generale per i paesi dell'Europa;

       2) Direzione generale per i paesi delle Americhe;

       3) Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

       4) Direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;

       5) Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

       6) Direzione generale per l'integrazione europea;

       7) Direzione Generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani;

       8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

       9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

      10) Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche imigratorie;

      11) Direzione generale per il personale;

      12) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

d) Servizi:

      1) Servizio stampa e informazione;

      2) Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

      3) Servizio storico, archivi e documentazione;

      4) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

e) Istituto diplomatico

2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

- Articolo 5 -
Consiglio per gli affari internazionali

1. E' istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:

a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;

b) coordinamento generale dei programmi di attività;

c) esame delle situazioni internazionali di crisi;

d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti    pubblici.

2. Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai Sottosegretari di Stato e dal Segretario generale, nonché dal Capo di Gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale.

3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale dei Ministero e degli uffici all'estero, il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

4. Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'Unità analisi e programmazione della Segreteria generale.

 

- Articolo 6 -
Funzioni delle direzioni generali

1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite tra le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza dei Consiglio e degli altri ministeri o amministrazioni.

2. Le direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

    1. promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;
    2. curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;
    3. seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;
    4. curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

3. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la Direzione generale per l'integrazione europea cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione Europea, della Comunità Europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la Direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione Europea;

b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

4. La Direzione Generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani attende ai seguenti compiti:

  1. tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi ed organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
  2. tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e del controllo degli armamenti e della non proliferazione;
  3. cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e i nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
  4. cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;
  5. cura la conciliazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
  6. segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8;

5. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:

  1. tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;
  2. partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
  3. segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;
  4. promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;
  5. sovrintende all'attività della Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;
  6. tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;
  7. tratta le questioni di rilevanza economica relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

6. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale attende ai seguenti compiti:

    1. cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
    2. tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti, e organizzazioni internazionali;
    3. sovraintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;
    4. concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;
    5. partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
    6. provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
    7. adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori italiani.

7. La Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

    1. promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo
    2. provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;
    3. provvede agli affari consolari;
    4. tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
    5. tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. La Direzione generale per il personale attende ai seguenti compiti:

    1. l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
    2. il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;
    3. la determinazione dei trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
    4. l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
    5. il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;
    6. i rapporti con le organizzazioni sindacali;
    7. la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali.

9. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio attende ai seguenti compiti:

a.  il bilancio;

b. I finanziamenti e i controlli;

c. I rimborsi per i viaggi e i trasporti;

d. La liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

e. I trattamenti di quiescenza;

f. Le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici culturali, fatte salve le competenze del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

g. L'acquisto la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

10. Il coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre che tramite l'attività svolta a tal fine dal Segretario generale, per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo, in particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza principale l'onere di indicare sui documenti contenenti gli atti del procedimento le direzioni generali titolari di competenze connesse o secondarie, che devono partecipare al procedimento.

 

- Articolo 7 -
Funzioni dei Servizi

  1. Le funzioni del Servizio stampa e informazione continuano ad essere regolate dalla normativa vigente.
  2. Le funzioni del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati sono quelle previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1°, lettere g), h), i), ed l) del predetto articolo.
  3. Il Servizio storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento e l'attività della biblioteca.
  4. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico.

 

- Articolo 8 -
Funzioni dell'Istituto diplomatico 

  1. L'istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
  2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.

 

- Articolo 9 -
Conferimento degli incarichi

  1. Ferme restando le rimanenti norme sul conferimento di funzioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la carica di Segretario generale è in ogni caso conferita ad un ambasciatore; alla Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, è preposto un dirigente generale amministrativo; al Servizio storico, archivi e documentazione è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un consigliere di ambasciata. Al servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è preposto un dirigente generale con specifica professionalità tecnica, ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un funzionario di livello dirigenziale.
  2. Per esigenze di servizio, le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, così come le funzioni di capo del Servizio storico, archivi e documentazione possono essere temporaneamente conferite ad esperti estranei ai ruoli del Ministero degli affari esteri, dipendenti dello Stato. Parimenti le funzioni di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
  3. Agli uffici dirigenziali sono preposti funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o dirigenti amministrativi, in relazione alla natura dell'attività degli uffici.
  4. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi o amministrativo-contabili, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.

 

- Articolo 10 -

Norme transitorie

1. Le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

 

- Articolo 11 -

Abrogazioni

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18: articolo 3 (organizzazione centrale); articolo 5 (Segretario generale); articolo 7 (Direzione generale del personale e dell'amministrazione); articolo 8 (Direzione generale per gli affari politici); articolo 9 (Direzione generale per gli affari economici); articolo 10 (Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali); articolo 11 (Direzione generale per le relazioni culturali); articolo 14, comma 1° lettere g), h), i), ed l) (Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi); articolo 15 (Servizio storico e documentazione); articolo 17, commi 1°, 2°, 3° e 5° (organizzazione delle direzioni generali e dei servizi); articolo 19, commi 2° e 3° (coordinamento); articolo 20 (attività di ricerca, studio e programmazione); articolo 21, commi 1° e 2° (Archivio storico-diplomatico); articolo 24 (organizzazione e funzionamento di particolari servizi); articolo 25 (decreto organizzativo del Ministero); articolo 60 (impegni delle spese); articolo 61 (servizi amministrativi); articolo 87, commi 2°e 3° (Istituito diplomatico - istituzione e fini).

 

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Roma, 11 maggio 1999

S.N.D.M.A.E.- Ministero degli Esteri - p.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA tel. 06.36912304 fax 06.36000161