L. 11 febbraio 1980, n. 26 (1).
Norme relative al collocamento in aspettativa
dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente
dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1980, n. 51.
(Giurisprudenza)
1. L'impiegato dello Stato, il cui coniuge
- dipendente civile o militare della pubblica amministrazione
- presti servizio all'estero, può chiedere di essere
collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga
di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località
in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti
per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art.
1 della presente legge, può avere una durata corrispondente
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.
Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni
di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero
del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non
ha diritto ad alcun assegno.
3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa
ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato
ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende
nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto
il tempo passato in aspettativa.
4. Qualora l'aspettativa si protragga oltre
un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il
posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso,
l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano
vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi
al verificarsi della prima vacanza.
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L. 25 giugno 1985, n. 333 (1).
Estensione dei benefici di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti
servizio all'estero per conto di soggetti non statali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 1985, n. 157.
Articolo unico. - Il dipendente statale, il
cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti
non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa
a norma della L. 11 febbraio 1980, n. 26. La presente legge,
munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184
Attuazione della delega conferita dall’articolo
1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici.
Art. 3, comma 2
Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai
sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla
legge 25 giugno 1985, n.333, è data facoltà di
procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione
dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza
obbligatoria.