A.FUNZIONARI DELEGATI: COMPETENZE E RESPONSABILITA'
NELLA GESTIONE DELLA SPESA E NELLA RESA DEL CONTO.
A.1. I funzionari delegati: caratteristiche ed attività.
Il regolamento di cui al D.P.R. 120/00 reca
una nuova disciplina della spesa e della resa del conto per i
funzionari delegati di tutte le Rappresentanze diplomatiche e
gli Uffici consolari, interessando anche per le innovazioni procedurali,
pur senza citazioni esplicite, sia gli Istituti italiani di cultura
in base ai collegamenti previsti nella specifica normativa di
settore (D.1. 27 aprile 1995, n.392 ed art.8, comma 2 della legge
26 maggio 2000, n.147), sia la gestione dei fondi per la cooperazione
allo sviluppo, in particolare per le modifiche delle spese in
economia in quanto compatibili con la legge 49/87 ed il relativo
regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1 16/90.
E' opportuno
precisare al riguardo che il funzionario delegato assume la veste
di "ordinatore secondario della spesa" ed è personalmente
responsabile delle spese da esso ordinate, nonché della regolarità
dei pagamenti disposti od eseguiti: l'adempimento principale che
quest'ultimo è chiamato a curare è la resa del conto, direttamente
connesso al ricevimento dei fondi a disposizione pervenuti mediante
ordini di accreditamento.
Le illustrate
caratteristiche si ritrovano tutte nel funzionario delegato per
le spese all'estero, le cui attività però si configurano con le
particolari modalità procedurali disciplinate dalla normativa
di settore (legge 15/85; regolamento ex art.8 della legge 15/85,
D.1. 362/90; D.P.R. 116/90 regolamento per le spese in economia
e da ultimo il D.P.R. 120/00, soltanto per citare le principali
disposizioni sulla spesa).
I funzionari
delegati, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in parola,
erano costituiti esclusivamente dai Capi delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari, unici destinatari dei fondi
annualmente attribuiti dall'Amministrazione centrale per tutte
le spese all'estero e tenuti alla resa del conto degli importi
accreditati ai sensi della vigente normativa generale e di settore.
L'accreditamento
dei fondi, effettuato con il ricorso alle modalità della legge
6.2.85, n.15, in particolare artt. 1 e 2, veniva predisposto a
favore della sede all'estero ed il fatto di essere titolare della
stessa sede costituiva il responsabile pro-tempore, il capo missione,
automaticamente funzionario delegato.
Tale sistema
non presenta cambiamenti anche dopo il regolamento: gli accreditamenti
prevedono sempre la sede come beneficiaria e destinataria dei
fondi, nonché l'automatica costituzione del titolare in funzionario
delegato, ad eccezione delle sedi nelle quali presta servizio
un commissario amministrativo o un commissario amministrativo
aggiunto, che ai sensi dell'art.3 del presente regolamento assume
la veste di funzionario delegato per le spese di cui alle lettere
a) e c) dell'art.2 del D.P.R. 120/00.
Il modello organizzativo
e funzionale proposto dal regolamento conferma nella sostanza
il precedente ruolo del funzionario delegato per le spese all'estero
ed in particolare introduce alcune misure di semplificazione dei
procedimenti di erogazione art.8) e di rendicontazione della spesa
(art.10), nonché di provvista di fondi per eventi imprevisti art.
I 1, fondi scorta) e di presenza in alcune sedi di un secondo
funzionario delegato per le spese di mantenimento e funzionamento
degli uffici e per quelle per le retribuzioni e le indennità del
personale.
Si attira l'attenzione
sulla circostanza che per affidare al Commissario Amministrativo
o al Commissario Amministrativo Aggiunto in servizio presso una
sede all'estero le funzioni di funzionario delegato per le spese
di cui agli artt.4 e 6 del regolamento stesso non è necessario
adottare alcun provvedimento formale di attribuzione delle relative
funzioni.
A 2. Sedi con due funzionari delegati: rapporti e
divisione delle competenze e delle responsabilità.
Le attribuzioni
di funzionario delegato nelle sedi con un commissario amministrativo
o un commissario amministrativo aggiunto sono riconosciute, sempre
in maniera automatica, con il riferimento agli accreditamenti
di cui all'art.2 del D.P.R. 120/00, distinguendo tra le spese
delle lettere a), b) e c):
Al titolare
della sede all'estero:
- b) fondi dei capitoli destinati allo
svolgimento delle attività di istituto.
Al commissario
amministrativo o commissario amministrativo aggiunto:
-
a) fondi dei capitoli per il mantenimento
ed il funzionamento degli uffici;
-
c) fondi dei capitoli per la corresponsione delle retribuzioni e
delle indennità del personale.
Al fine di individuare
i capitoli di competenza dell'uno o dell'altro funzionario delegato,
in allegato alla presente comunicazione, se ne riporta un dettagliato
e completo elenco con il censimento in base al bilancio del corrente
esercizio finanziario e la chiara ripartizione tra le tre richiamate
tipologie di spesa. Resta
inteso che l'elenco potrà essere integrato e modificato nei prossimi
esercizi finanziari in base alle esperienze acquisite ed alle
leggi di bilancio.
Si fa presente,
inoltre, che i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili
di cui all'art.3 del D.P.R. 120/00 e che attualmente ricoprono
i posti-funzione di commissario amministrativo o di commissario
amministrativo aggiunto, sono quelli appartenenti alle posizioni
economiche C 2 e C 3 (profili professionali specifici del M.A.E.:
C 2, funzionari amministrativi, consolari e sociali, nonché C
3, direttori amministrativi, consolari e sociali) ai sensi del
nuovo ordinamento professionale del personale delle aree funzionari
del Ministero (CCNL 1998/2001).
Le nuove attribuzioni
di funzionari delegati per le spese di cui all'art.4 del regolamento
non consentono l'assegnazione ai Commissari Amministrativi ed
ai Commissari Amministrativi Aggiunti delle competenze di consegnatario
dei beni mobili ed immobili all'estero (art.75, Il comma, lettera
c), del D.P.R.18/67, escluse proprio nell'ultimo comma dello stesso
art.75, per i titolari degli uffici all'estero non potendo svolgere
come funzionari delegati anche le funzioni di consegnatario).
Pertanto nelle
sedi con due funzionari delegati, la conservazione e la manutenzione
dei beni mobili ed immobili di pertinenza della Rappresentanza
diplomatica o dell'Ufficio consolare devono essere affidate ad
altro dipendente della stessa sede attribuendogli la qualità di
consegnatario. Nel nuovo ordinamento professionale del personale delle aree funzionari
la qualità di consegnatario è prevista per gli appartenenti alla
posizione economica C 1, inquadrati nel profilo professionale
di funzionario aggiunto amministrativo-contabile, o, in loro assenza,
agli appartenenti alla posizione economica B 3, inquadrati nel
profilo di collaboratore contabile, ovvero, in mancanza delle
suddette professionalità, ad altro impiegato presente incaricato
delle funzioni di cui all'art.76 del D.P.R. 18/67.
A 3. Decorrenze e sottoscrizione degli atti relativi
alla gestione ed alla resa del conto.
Nell'apposito
prospetto, allegato al presente telespresso, si riepilogano i
tempi di attuazione del D.P.R. 120/00 con riguardo alle diverse
disposizioni.
Il corrente
anno costituisce un periodo di passaggio, prima della piena applicazione
operativa del regolamento di cui trattasi per le sedi con due
funzionari delegati. In
particolare l'autonomia del funzionario delegato per le spese
di mantenimento e funzionamento dell'ufficio, nonché per le retribuzioni
e le indennità del personale si può esplicare pienamente soltanto
a partire dall'anno 2001. Pertanto in tali casi, ad eccezione delle sedi
nelle quali siano già avvenuti atti di gestione da parte dei commissari
amministrativi in qualità di funzionari delegati (per i quali
si rinvia alla norma transitoria del regolamento, art. 14), si
ritiene opportuno che a tutti gli adempimenti organizzativi,
nonché alle connesse funzioni e responsabilità del nuovo funzionario
delegato sia data piena operatività dal 1.1.2001.
Alle scadenze
di cui all'art. 14 si devono aggiungere alcuni possibili eventi
collegati come l'eventuale caso di un rendiconto suppletivo (31.3.2001)
conseguente ad un rendiconto annuale, che sarà sottoscritto in
ogni caso dal titolare dell'ufficio, e la definizione dei rendiconti
del primo semestre 2000 che possono contemplare gli avanzi di
gestione degli, importi finanziati da utilizzare entro la fine
dell'anno da parte dell'altro funzionario delegato, ove presente,
nei casi delle spese di cui alle lettere a) e e) dell'art.2 del
D.P.R. 120/00.
Il principio
di autonomia del funzionario delegato nell'esercizio delle sue
attività, autonomia prevista a fronte della corrispondente assunzione
di responsabilità nella gestione delle spese ai sensi della vigente
normativa generale sull'ordinamento contabile, è direttamente
collegato all'applicabilità di alcune previsioni del regolamento
che, pur tenuto conto della funzione di indirizzo e vigilanza
spettante ai capi degli uffici, devono essere attentamente considerate
ed applicate per una disciplina rispondente alla attribuzione
delle nuove funzioni.
in particolare
all'art. 9 comma I per "titolare dell'Ufficio" deve
intendersi il Funzionario delegato titolare della gestione dei
capitoli della tipologia a) e c) (Commissario Amministrativo o
Commissario Amministrativo aggiunto).
Si dovrà pertanto
procedere consentendo ai funzionari delegati, di cui alle spese
indicate negli artt.4 e 6 del regolamento, di esercitare le previste
funzioni, che comportano la piena responsabilità delle relative
spese, senza limitarne l'operatività, dotandoli delle necessarie
risorse umane
e strumentali per lo svolgimento dei nuovi compiti, nonché, in
particolare per i capitoli di competenza, assicurando il rispetto
del loro ruolo sia nella fase previsionale, che in quella di gestione
e di resa del conto.
B.NUOVE PROCEDURE DI SPESA E DI RENDICONTAZIONE.
B 1. Erogazione della spesa presso l'amministrazione
Centrale.
Gli articoli
4, 5 e 6 del regolamento stabiliscono le modalità operative per
la messa a disposizione dei fondi a favore dei funzionari delegati
da parte dei centri di responsabilità del Ministero.
La disciplina
di settore per gli accreditamenti finanziari all'estero non subisce
particolari mutamenti, ma, pur confermandosi le procedure della
legge I 5/8 5, si introducono alcune novità per le spese di cui
all'art.4.
I competenti
dirigenti generali per le spese di mantenimento e funzionamento
devono emanare un decreto ministeriale, soggetto alle previste
procedure di controllo, per l'assegnazione di tali fondi agli
uffici all'estero. Con analoga procedura possono essere erogate integrazioni all'originaria
assegnazione per sopravvenute ed inderogabili esigenze.
Nonostante che
la descritta procedura possa contenere una traccia di novità circa
l'assegnazione di budget finanziari onnicomprensivi per le sedi
all'estero, si deve rilevare che non vi sono cambiamenti anche
nelle procedure di somministrazione di fondi all'estero e circa
l'erogazione della spesa e la sua ordinazione primaria.
Non si prevede
la possibilità di riportare avanzi di gestione da un esercizio
finanziario all'altro, né il funzionario delegato per le spese
all'estero è costituito ordinatore primario della spesa.
Si attira, infine,
l'attenzione sulla circostanza che il commissario amministrativo
o il commissario amministrativo aggiunto, in quanto funzionari
delegati destinatari delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art.4
e gestori delle spese di cui all'art.6, sono legittimati nelle
attività negoziali istituzionali a sottoscrivere i contratti relativi
ai capitoli di competenza, avendo in base alla richiamata normativa
la rappresentanza legale dell'ufficio all'estero in tali attività.
B 2. Gestione della spesa all'estero.
B.2. 1.Limiti
delle spese in economia e spese di modico ammontare.
e innovazioni
in tale ambito riguardano principalmente i limiti delle spese
in economia e l'introduzione delle spese di modico ammontare (art.8).
Si attira l'attenzione
sull'istituto previsto nell'art.8, comma 4, del D.P.R. 120/00
al fine di limitarne il ricorso ai casi di reale necessità e di
notevole volume finanziario di gestione, tenuto sempre conto anche
della necessità di evitare il proliferare dei conti correnti bancari,
contenendoli nel numero strettamente indispensabile per la chiarezza
ordinamentale della gestione come nella seguente casistica.
Per quanto riguarda
l'istituto di cui trattasi potrà essere aperto un apposito conto
corrente che dovrà essere gestito secondo i criteri dei fondi
di economato, reintegrabile secondo le procedure di cui alla normativa
vigente.
B.2.2.Conti
correnti bancari nelle sedi con due funzionari delegati.
Per quanto riguarda
l'accensione di nuovi conti correnti bancari, pur richiamando
le precedenti direttive sul loro contenimento, si rende necessario
per chiarezza ordinamentale ed in base a criteri di razionalità
contabile procedere ad istituire un secondo conto corrente bancario
nelle sedi ove sia presente il secondo funzionario delegato.
Nelle sedi con
due funzionari delegati si dovrà procedere a rendere operativa
dal 1. 1.2001 l'accensione di un secondo conto corrente bancario
di gestione per i capitoli di cui alla lettera b) dell'articolo
2 del presente regolamento, tenuto conto dell'accreditamento in
corso dei fondi relativi alle spese di personale per i primi mesi
del prossimo esercizio finanziario. Resta inteso che il commissario amministrativo
dovrà subentrare, in qualità di funzionario delegato, nella titolarità
del conto corrente di gestione già in essere sul quale verranno
accreditati i fondi dei capitoli di cui alle lettere a) e e) dell'art.
2) del presente Regolamento.
B.2.3.Fondi
scorta.
Per quanto riguarda
l'art.11 del Regolamento, le Rappresentanze diplomatiche sono
le uniche destinatarie previste dalla norma per l'accensione dei
fondi scorta.
Al fine di determinare
l'ammontare del fabbisogno finanziario per la costituzione di
tali fondi si sarà grati a tutte le Rappresentanze diplomatiche
di far pervenire nel più breve tempo possibile all'ufficio I di
questa Direzione Generale una previsione di quantificazione finanziaria
delle necessità relative alla stessa Rappresentanza […]
L'Articolo 10
comma 3 nello stabilire l'invio al Dipartimento del Tesoro tramite
UCB, degli estratti trimestrali del conto corrente valuta tesoro,
non modifica quanto già previsto dall'art. 5 della legge 15/85
che prevede la trasmissione
in copia delle situazioni trimestrali corredate dall'estratto
bancario del CCVT anche al MAE.
Ai fini di una corretta redazione di tali estratti si rinvia
alle disposizioni contenute nella Circolare n. 12 del 13 ottobre
1994.
B.2.3.5 Conti
Correnti autorizzati - Riepilogo
Le Rappresentanze
sono autorizzate ad aprire soltanto i seguenti conti correnti
bancari, che dovranno essere tenuti in conformità alle istruzioni
impartite con il Telespresso n. 156/205 del 18 febbraio 1998:
1. conto corrente valuta tesoro
2. conto corrente di gestione (due nel caso
di cui al punto B.2.2.)
3. conto corrente fondo scorta
4. conto/i corrente/i (ai sensi dell'art.
8 comma 4)
5.
eventuale conto corrente cooperazione
Le sedi all'estero
ove prestano servizio i due funzionari delegati, dovranno comunicare
tempestivamente l'aggiornamento delle coordinate bancarie relative
ai due Funzionari delegati alla Direzione Generale degli Affari
Amministrativi, Bilancio e Patrimonio - Segreteria - Unità Operativa
- per i seguiti di competenza.
B 3. Rendiconti.
Particolare
rilievo assume la conservazione degli atti allegati ai rendiconti,
che dovranno esse accuratamente sigillati.
Nel caso che fosse necessario riaprire un rendiconto, dovrà
essere approntato apposito verbale che evidenzi la data e motivazione
dell'intervento (apertura e chiusura del plico nonché indichi
la persona che procede alla riapertura del plico sigillato alla
presenza di almeno testimone, che sottoscriverà il suddetto verbale,
provvedendo poi a sigillarlo di nuovo.
Al fine di evitare,
in caso di necessità, il sistematico ricorso alla procedura prospettata
per la riapertura dei plichi sigillati e facilitare le eventuali
ricerche, nonché renderle meno laboriose, si ritiene opportuno
prevedere l'apposizione all'estero degli stessi plichi di un elenco
ben visibile delle spese i rendiconto e della documentazione di
supporto.
Dovranno essere
individuati appositi locali ove depositare i rendiconti, forniti
di tutti i requisiti sicurezza e dove avranno accesso soltanto
i funzionari responsabili della custodia o personale dagli stessi
autorizzato.
C. CONSEGNATARI ED INVENTARI.COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRAL E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO.
C.l.Attività degli uffici all'estero.
Si attira l'attenzione
sul comma I dell'art. 13 del regolamento al fine del rispetto
del previsto invi all'Amministrazione centrale dei dati concernenti
i beni mobili di pertinenza e, per via telematica delle informazioni
relative ad ogni ulteriore variazione, nonché delle proposte di
dismissione.
Tale incombenza,
fermi restando gli adempimenti di cui al D.P.R.30 novembre 1979,n.718,
riguarda consegnatari di ogni sede, che per le sedi con due funzionari
delegati sono quelli già richiamati nell'ultimo paragrafo del
punto A.2 della presente comunicazione circolare.
Si segnala la
necessità del rispetto da parte delle sedi all'estero dei tempi
di invio telematico di tutte I informazioni per la loro trasmissione
annuale all'Ufficio Centrale del Bilancio, da parte dell'uffici
VII della D.G.A.A.B.P. entro il 15 febbraio di ogni esercizio
finanziario.
A cura dello
stesso ufficio VII saranno diramate opportune istruzioni nella
specifica materia sugli adempimenti relativi alla compilazione
del previsto modello 98 CG, anche utilizzando gli strumenti informatici,
nonché sui tempi tecnici dell'avvio della suddetta procedura.
C.2.Attività dell'Amministrazione centrale (ufficio
Vll della D.G.A.A.B.P.
Ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'art.13 del regolamento in parola, l'ufficio VII
della D.G.A.A.B.P. rappresenta per l'amministrazione centrale
la struttura dirigenziale competente
per il coordinamento
delle attività concernenti i consegnatari degli uffici all'estero
e per l'inoltro annuale all'Ufficio Centrale di Bilancio entro
il 15 febbraio delle relative informazioni pervenute dalle sedi
all'estero.
D.NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE SPESE ALL'ESTERO.
D 1. Riscontri amministrativi ministeriali dei rendiconti.
La nuova disciplina
della resa del conto comporta innovazioni anche nel sistema dei
riscontri amministrativi e contabili ministeriali, non pervenendo
più la documentazione precedentemente allegata ai rendiconti. Al riguardo si attira l'attenzione dei funzionari
delegati sul puntuale rispetto delle procedure delle spese all'estero
ai sensi della normativa generale e di settore di carattere amministrativo
e contabile.
D 2. Programmi per le richieste dei rendiconti completi
di tutta la documentazione in originai ed attività degli organi
di controllo.
Tenuto conto
del nuovo sistema dei controlli derivante dalle normativa generali
(legge 20/94 D.L.vo286/99 soltanto per citare quelle più recenti
e significative), si richiamano le previsioni di cu all'art. 1
0, comma 4, per la possibilità di richieste di invio dei rendiconti
in originale completi di tutta I documentazione a seguito dei
previsti programmi di controllo e nei termini indicati nei programmi
stessi da parte dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del
bilancio e della Corte dei conti.
A tale fine
i competenti centri di responsabilità del Ministero, che provvedono
al riscontro amministrativo dei rendiconti relativi ai capitoli
di spesa gestiti, devono prevedere a partire dalla fine
del presente esercizio finanziario per i rendiconti del secondo
semestre del 2000, nonché dei periodo precedenti ed al termine
di ogni prossimo esercizio finanziario per quelli riferiti allo
stesso anno l'operatività di un programma di controllo, che includa
sedi, capitoli e periodi per i rendiconti d richiedere con tutta
la documentazione allegata in originale alle sedi all'estero.
Tali programmi
di controllo, previsti da ogni competente centro di responsabilità,
dovranno, però essere coordinati e definiti per tutta l'amministrazione
da un centro unico, che verrà successivamente individuato e comunicato. A tale fine dovrà essere anche curato il raccordo
con il programma d controllo dell'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero.
Il programma
dei controlli dovrà pertanto essere reso operativo dall'inizio
di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente,
dopo i necessari coordinamenti all'interno dell'Amministrazione
con l'Ufficio Centrale del Bilancio, tenuto conto anche del programma
di controllo della Corte de Conti, in base alle previste scadenze
per la presentazione dei rendiconti.
Per i controlli
sulla gestione degli uffici all'estero e per l'attività di vigilanza
sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero
si richiamano, infine, le previsioni normative di cui ai commi
5 e 6 dell'art.10 del D.P.R. 120/00.
Il Direttore Generale per gli Affari
Amministrativi di Bilancio e Patrimonio
Prof. Cesare SAVASTANO