Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. I
Ricorso
n. 9780/05 - Camera di Consiglio del 23.11.05
Atto
di intervento
Del Sindacato Nazionale Dipendenti
Ministero Affari Esteri, SNDMAE, in
persona del Presidente in carica
Enrico Granara, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Prof. Paolo Stella
Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente
domiciliato presso il loro Studio
in Roma a viale Mazzini n.11, giusta
mandato a margine del presente
atto;
nel ricorso proposto dal Ministro Plenipotenziario Dott.
Ruggero Vozzi,
rappresentato e difeso dall'Avv.to
Andrea Guarino;
contro il Ministero degli Affari Esteri e
nei confronti del Dott. Massimo
Spinetti;
per l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia, della delibera
n. 425468 del 27 ottobre 2005 con
la quale il Direttore generale del
Ministero degli Affari Esteri ha
respinto l'istanza di trattenimento in
servizio oltre il sessantasettesimo
anno di età del Ministro plenipotenziario
Ruggero Vozzi; del provvedimento in
pari data con il quale il Ministro degli
Affari Esteri aderisce alla
decisione di rigetto dell'istanza di trattenimento
in servizio di cui sopra; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o
conseguente ai predetti;
nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
pretesamente subito dal ricorrente
in conseguenza degli atti impugnati.
In fatto e in diritto
Il ricorso proposto dal Ministro
Plenipotenziario Ruggero Vozzi è volto ad
ottenere il riconoscimento del
diritto al trattenimento in servizio sino al
raggiungimento del settantesimo
anno di età e dunque per un ulteriore triennio rispetto al compimento del
sessantasettesimo anno di età, fissato dalla legge n. 136/2004 come limite di
età pensionabile per gli appartenenti alla carriera diplomatica.
La modifica del limite di età
pensionabile, che è il fine cui tende il ricorso, incide sugli interessi degli
iscritti al Sindacato interveniente i quali vengono inevitabilmente danneggiati
nei tempi di avanzamento ai vertici della carriera. Si deve considerare che i
posti di vertice della carriera diplomatica sono di numero assai contenuto e il
proseguimento negli incarichi apicali per un ulteriore triennio, oltre il
periodo sinora considerato, determina un congelamento di tali posti e, di
fatto, il blocco delle promozioni ai vertici con effetti a cascata sui diversi
scaglioni di avanzamento. Né lascia sereni gli appartenenti al Sindacato
interveniente il fatto che l'amministrazione possa esercitare la sua
discrezionalità in ordine all'accoglimento delle domande di trattenimento in
servizio (e quindi valutare di volta in volta la effettiva necessità di
trattenere in servizio per l'ulteriore triennio un diplomatico), in quanto può
accadere, come nella specie, che nonostante tale discrezionalità venga
esercitata e nonostante vengano espresse le ragioni del rigetto della domanda
per la insussistenza di utilità al trattenimento in servizio, il diplomatico
possa insistere nel voler conservare il suo posto ritenendolo un diritto e non
una facoltà rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione, con ciò
determinando gravi conseguenze anche sul piano internazionale quando il
diplomatico abbia incarichi all'estero. Insomma, la sentita e concreta
preoccupazione del Sindacato è che si smagli il sistema dell' avvicendamento
sinora praticato il quale già presenta problematiche in relazione ai cosiddetti 'tappi' creati dal
raggiungimento dei vertici in tempi molto più ravvicinati rispetto al passato,
nel quale di più contava l'anzianità nel raggiungimento del grado, e che di
conseguenza si determini uno schiacciamento delle professionalità ai livelli
più bassi.
La questione all'esame ha valenza
soprattutto per la sua forza di precedente per quei diplomatici che al
raggiungimento del sessantasettesimo anno di età volessero fare istanza di
trattenimento e pretendessero, come sta accadendo nel caso di specie, di
proseguire nel servizio 'a colpi di sospensive' nell’attesa di una revisione
della norma che fissa per gli appartenenti a tale carriera un limite di età
pensionabile più basso che per gli altri dipendenti dello Stato.
Sia codesto Tribunale che il
Consiglio di Stato nelle pronunce cautelari sinora emesse hanno precisato nella
motivazione dei rispettivi atti che la misura cautelare (di sospensione del
provvedimento di cessazione dal servizio) veniva concessa al solo ed esclusivo
fine di garantire la prosecuzione del servizio sino alla pronuncia
dell'amministrazione sulla istanza di trattenimento in servizio e cioè per
garantire al ricorrente un diritto che, secondo la convinzione del Giudice, illegittimamente
il legislatore non gli riconosce (di qui la rimessione della questione alla
Corte Costituzionale).
Ebbene, l'amministrazione si è ora
espressa sulla istanza del ricorrente ritenendo che non ricorrano le ragioni di
opportunità per il suo trattenimento in servizio. Dunque è del tutto cambiato
il quadro di riferimento della questione e, nonostante il ricorrente deplori
con toni molto pesanti il rigetto oppostogli, è evidente
che non possono più sussistere le precedenti ragioni sottese alla concessione
della misura cautelare.
Infatti, non si tratta di
considerare il curriculum del ricorrente e di verificare se lo stesso abbia
svolto con apprezzamento il suo lavoro (cosa che nessuno si sogna di
contestare) quanto di valutare se sia utile ed opportuno che lo stesso resti in
servizio nell'interesse dell'amministrazione e ciò a prescindere dai meriti
finora dimostrati, ma con chiaro riguardo alle esigenze dell'amministrazione e
alla sua organizzazione intesa anche come organizzazione delle risorse per il
perseguimento degli obiettivi nell'attualità. Ebbene, in questo momento
l'amministrazione non ha espresso necessità di trattenere in servizio il
ricorrente, avendo spiegato che per l'attività che lo stesso potrebbe svolgere
può disporre di un elevato numero di professionalità. Tale è l'interesse
dell'amministrazione.
All'interesse dell'amministrazione
il Giudice ha già prestato attenzione. Il Consiglio di Stato nella motivazione
dell'ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 18.10.05 ha affermato che
(ai fini della concessione della misura cautelare) è 'assorbente il rilievo che
l'amministrazione non subisce alcun danno attuale, avendo la facoltà in base
alle proprie esigenze di accogliere o meno
l'istanza dell'interessato '.
Il ricorrente lamenta al riguardo
che sarebbe stata violata la regola che impone la partecipazione al
procedimento e articola più censure in proposito, prendendo spunto dal
riferimento a tali regole operato dalla stessa amministrazione, la quale
afferma di non averle attivate per ragioni di urgenza che pure indica. A
prescindere dalla sussistenza di tali ragioni, che infatti consentono di
concludere il procedimento senza la partecipazione dell'interessato, si osserva
che esistono atti per i quali è necessario l'avviso di avvio del procedimento
ai fini della partecipazione ed atti per i quali tale avviso non è invece
necessario. Tali sono, tra gli altri, quelli emessi nei confronti del soggetto
ad istanza del quale il procedimento ha avuto inizio (cfr., CdS, IV, 5.7.2000
n. 3709; CdS, VI, 19.7.1999 n. 981). Il vizio dedotto è pertanto ininfluente,
trattandosi nella specie di procedimento il cui inizio non è rimesso alla
discrezionalità dell'amministrazione, ma all'iniziativa della parte, cui
incombe in sede di domanda l'onere di addurre tutte le circostanze idonee a
suffragare le proprie richieste.
Altra doglianza fa invece
riferimento al fatto che l'amministrazione non avrebbe spiegato le ragioni per
le quali la figura del ricorrente non sarebbe funzionale all'efficiente
andamento dei servizi, che è quanto la legge richiede per il trattenimento in
servizio oltre i limiti di età, e si sarebbe invece limitata a dire che la
professionalità del ricorrente è fungibile; il che nulla direbbe sulla
funzionalità all'efficiente andamento. In realtà si usa un elegante gioco di
parole per tentare di affermare quel che l'amministrazione nega.
Infatti, la legge non richiede che
la professionalità sia, in astratto, funzionale all'efficienza dei servizi
perché la professionalità di un diplomatico ai vertici della carriera è
senz'altro funzionale all'efficienza dei servizi se tale professionalità si è
sempre espressa in modo esemplare, che è quanto è accaduto nella specie
trattandosi di un diplomatico dal curriculum ineccepibile, quanto piuttosto che
il trattenimento in servizio di quella professionalità sia funzionale
all'efficienza dei servizi in concreto. Si tratta in sostanza di valutare se è
necessario il trattenimento per garantire il servizio o se invece il servizio è
garantito comunque. Che poi spetti all'amministrazione valutare quanti e quali
professionalità siano necessarie all'efficienza del servizio è dato
incontestabile, che non richiede argomentazioni.
Il ricorrente contesta poi la
mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'amministrazione, la
quale avrebbe dovuto valutare l'aspettativa a permanere in servizio e cercare,
in sostanza, un modo di avvalersi dell'attività del ricorrente.
L'assunto è di davvero difficile
comprensione poiché è evidente che un'istanza di trattenimento in servizio è mossa da un interesse del proponente, ma è
altrettanto evidente che all'amministrazione spetta di valutare non l'esistenza
di tale interesse, ma l'interesse pubblico che, solo, consente che la domanda
venga accolta; poiché nella valutazione del caso l'amministrazione non deve
farsi carico delle aspettative del richiedente, bensì considerare
obiettivamente la sua posizione in relazione all'interesse pubblico. La
possibilità di trattenimento in servizio, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, è condizionata alla sussistenza
dell'interesse dell'amministrazione, la quale a sua volta non è invece condizionata (si passi la ripetizione)
dall'interesse del richiedente.
Infatti, i presupposti necessari
all'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio sono costituiti
dall'esistenza di una 'particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati e specifici ambiti', unitamente alla necessità che
ciò avvenga 'in funzione dell'efficiente andamento dei servizi' ed
eventualmente destinando 'il dipendente trattenuto in servizio anche a compiti
diversi da quelli precedentemente
svolti'.
In sostanza, come pure precisato
dalla circolare della Funzione Pubblica n. 5/04, il trattenimento in servizio
dei dipendenti pubblici deve avvenire nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione, la quale esercita al riguardo un ampio potere
discrezionale.
La legge, infatti, attribuisce ai
pubblici dipendenti la facoltà e non il diritto a permanere in servizio,
e diversamente non poteva essere stante gli effetti di tipo organizzativo che
dal trattenimento in servizio derivano.
Il ricorrente contesta, altresì, il
fatto che l'amministrazione non avrebbe valutato se in aggiunta agli altri
diplomatici del grado la sua attività poteva risultare di una qualche utilità
per l'amministrazione stessa.
Invece l'Amministrazione avrebbe,
secondo il ricorrente, soltanto affermato di avere a disposizione un elevato
numero di funzionari di pari grado (230 su un numero complessivo di 996
funzionari diplomatici) da poter adibire alle stesse funzioni svolte dal
ricorrente e che dunque che non vi sarebbe alcuna esigenza di trattenere
quest'ultimo in servizio.
Senza voler cadere in precisazioni
irriverenti, si osserva che forse non vi sono particolarità nella
professionalità all'esame che non possano essere recuperate nelle
professionalità a disposizione (230!). Tra l'altro è vero un altro punto, che è
poi quello che sostiene l'intervento del Sindacato, e cioè che non è possibile
avvalersi di una posizione 'in aggiunta' ad altre di pari grado senza
eliminarne un'altra, cioè senza ostacolare l'avanzata nel grado o
l'assegnazione dell'incarico ad un funzionario cui spetta e che
l'amministrazione deve poter gratificare. (Per assurdo, non è possibile avere
due ambasciatori a Tallin!). Afferma ancora il ricorrente che attualmente vi
sarebbe una consistenza della pianta organica inferiore alle unità necessarie.
Ma tale dato (pur ammesso che sia vero e comunque occorrerebbe disporre
istruttoria al riguardo) non è idoneo a dire che è necessario il trattenimento
in servizio del ricorrente perché nulla dice sulla consistenza del suo grado,
restando indiscusso che soltanto in funzioni allo stesso adeguate il ricorrente
può essere trattenuto in servizio. L'amministrazione anzi ha affermato proprio
il contrario e cioè di disporre di un numero elevato di unità per le funzioni
che vorrebbe svolgere il ricorrente.
Non si vuole poi nemmeno entrare
nella valutazione del curriculum del ricorrente poiché, si ripete, non è questo
il punto. Infatti, il diniego di trattenimento in servizio non è fatto
screditante per il richiedente e nulla ha a che fare con il suo curriculum o
con il servizio prestato, che non è messo in alcuna discussione. Il
trattenimento o meno in servizio è correlato alle esigenze contingenti
dell'amministrazione ed alla necessità di utilizzare oltre i limiti d'età una
professionalità. Tanto è vero che il trattenimento dipende dalle esigenze
dell'amministrazione e non dal curriculum del richiedente; e ben potrebbe
aversi il caso di accoglimento di una istanza di trattenimento in un certo
periodo e il caso di rigetto di una istanza di posizione in tutto simile in
altro periodo per il solo fatto che sono venute meno le esigenze che avevano
determinato il primo accoglimento.
Non si ha poi notizia
dell'esistenza di un precedente provvedimento di accoglimento della domanda del
ricorrente. In ogni caso, vale la regola della revoca degli atti amministrativi
per effetto di atti successivi che decidono in modo del tutto difforme e che
prevalgono sui primi caducandoli.
Ulteriore censura attiene alla
pretesa incompetenza del Direttore Generale che ha emesso il provvedimento
impugnato e di insufficienza del provvedimento del Ministro che prenderebbe
soltanto atto delle determinazioni adottate dal Direttore Generale. Secondo il
ricorrente dovrebbe farsi luogo alla nomina di cui all'art. 109
dell'ordinamento dell'amministrazione degli esteri secondo la quale la
competenza alla nomina di Ministri plenipotenziari spetta al Consiglio dei
Ministri.
Al riguardo si osserva che non vi è
alcuna possibilità di utilizzare detta norma. Intanto perché il ricorrente non
deve essere nominato Ministro perché lo è già e poi perché non vi è di fatto
una norma per le ipotesi di trattenimento in servizio essendosi appena detto
che per gli appartenenti alla carriera diplomatica non esiste tale previsione
per la cui mancanza questo Tribunale ha rimesso la questione alla Corte
Costituzionale.
Tra l'altro nel caso dell'art. 109
richiamato la competenza del Consiglio dei Ministri riguarda la nomina al grado
su proposta del Ministro, mentre nella specie si tratta di diniego al
trattenimento in servizio. Anche in quel caso peraltro spetta
all'amministrazione la valutazione dei requisiti e non al Consiglio dei
Ministri, che ratifica solamente la proposta di nomina del Ministro.
Infondata è pertanto la doglianza
svolta al riguardo di nullità degli atti impugnati.
Afferma il ricorrente che la
decisione dell'amministrazione è 'pregiudicata' in quanto la stessa avrebbe
adottato più atti tutti con lo scopo di far cessare il ricorrente dal servizio.
L'assunto è del tutto inesatto.
L'amministrazione, in ragione del fatto che non vi è per i diplomatici una
norma che consente il trattenimento in servizio oltre il
limite di età, ha ritenuto di non dover valutare la domanda in tal senso
avanzata dal ricorrente e infatti a tanto si è poi determinata per effetto
della sospensiva del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, nella quale si
dava atto della illegittima mancanza di detta previsione. Non può rimproverarsi
all'amministrazione la mancanza di una norma, tanto più se si fa mente al fatto
che non si tratta di dimenticanza, ma di una precisa esigenza che la Corte Costituzionale dovrà valutare se ancora esistente nell'ordinamento.
Il ricorrente esperisce domanda
risarcitoria per essere stato 'espulso' dal servizio. Non sembra davvero che il
caso in esame riguardi l'espulsione del ricorrente dal servizio. Il ricorrente
ha maturato l'età pensionabile e non ha avuto accolta la sua domanda di
trattenimento e pertanto non vi è comportamento illecito da parte
dell'amministrazione.
Vale invece osservare che il
ricorso non è stato notificato al controinteressato Dott. Piaggesi, incaricato
come Ambasciatore a Tallin, il quale ha preso servizio il 1° novembre scorso.
In assenza dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, nessuna
decisione nemmeno di tipo cautelare può essere presa per la ragione che il
ricorrente non soltanto chiede di essere trattenuto in servizio, ma
espressamente ha impugnato la cessazione dell'incarico presso l'Ambasciata di
Tallin e chiede di conservare detto incarico.
Si fa riserva di integrare la
presente difesa con ogni necessaria e ulteriore argomentazione.
PQM
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
respingere il ricorso del dott. Vozzi e la correlata istanza di sospensiva con ogni conseguente
pronuncia.
Roma, 21 novembre 2005
Prof. Avv. Paolo Stella Richter:
Avv. Rosanna Serafini:
Notificazione: Ad istanza come in
atti Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Notificazioni presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il su esteso
atto di intervento nel ricorso n. 9780/05 pendente innanzi al Tar del Lazio a:
Dott. Ruggero Vozzi, domiciliato
nello Studio dell' Avv.to Andrea Guarino suo procuratore e difensore, in Roma a
piazza Borghese n.3, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:
Ministero Affari Esteri, in persona
del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in Roma a via dei Portoghesi n.12, ivi recandomi e consegnandone copia a
mani di:
Dott. Massimo Spinetti, nel suo
domicilio in Roma a via della Camilluccia 589/D ivi consegnandone copia a mani
di: