RICORSO VOZZI AL TAR DEL LAZIO

 

 

L’Amministrazione aveva dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal collega Vozzi per ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70mo anno di età, e confermato il suo collocamento a riposo dal 1 novembre 2005. Contro tale provvedimento, R. Vozzi aveva presentato ricorso al TAR che, con ordinanza del 6 luglio (cfr.sito web del TAR, www.giustizia-amministrativa.it/ alle sezioni: tar/lazio/roma, nr. di registro 5089/2005), ha accolto la sua domanda di tutela cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento del MAE.

Il TAR ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente con riguardo al decreto legge n.503/1992, così come modificato dall'articolo 1 quater del D.L. 136/2004 (che, nel contemplare la possibilità che i dipendenti pubblici siano trattenuti in servizio fino al 70mo anno di età, esclude espressamente da tale previsione, tra gli altri, gli appartenenti alla carriera diplomatica).

L’Amministrazione ha quindi fatto appello al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR, sostenendo che non vi fossero i presupposti per la concessione della sospensiva.

La misura cautelare è stata però confermata dal Consiglio di Stato il 18 u.s., e comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui l'Amministrazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dall'interessato per ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70mo anno di età.

In linea teorica, l'art. 1 quater del D.L. 136/2004 dà facoltà all'interessato di ripresentare la domanda, mentre l'Amministrazione ha facoltà di accoglierla o meno, sulla base di un esame del caso concreto e dei criteri vigenti in materia, relativi alle categorie di personale espressamente contemplate dalla predetta norma. Nel caso specifico, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, l'Amministrazione si è limitata a respingere la domanda inizialmente dichiarata irricevibile. Ciò, ribadiamo, sulla base delle direttive dell'On. Ministro e col pieno sostegno del Sindacato.

E' importante notare che l'ordinanza del TAR in sede cautelare non vincola l'Amministrazione per eventuali casi analoghi, poiché l'art.1 del DL 136/04 è in vigore fino a che la Corte Costituzionale non ne dichiari eventualmente l'illegittimità. Pertanto, nell'ipotesi che nell'immediato futuro vengano presentate altre richieste di trattenimento in servizio, l'Amministrazione è chiamata comunque a rigettarle in quanto inammissibili sulla base della normativa vigente.

Il Sindacato si è così mobilitato, anche di concerto col sindacato dei prefetti (SINPREF), per seguire da vicino la questione, in vista degli sviluppi, nei prossimi mesi, legati al giudizio di merito della Corte Costituzionale.

Nel frattempo, il dott. Ruggero Vozzi ha promosso un nuovo ricorso al TAR, chiedendo la sospensione del provvedimento adottato il 18 ottobre 2005 dall’Ufficio V della Direzione Generale Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio, con la quale erano stati trasmessi all’INPDAP i dati relativi alla determinazione del trattamento di quiescenza.

Il SNDMAE si è prontamente attivato e, tramite il patrocinio dello Studio Legale Stella Richter, ha promosso due atti di intervento ad opponendum al ricorso; il primo in occasione dell’adunanza della Sezione I del TAR del Lazio del 9 novembre, poi rinviata, ed il secondo in occasione dell’adunanze del TAR del 23 novembre. In quella sede, l’istanza di sospensione avanzata dal dott. Vozzi è stata respinta.

        

2 dicembre 2005

 

 

 

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