Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. I

Ricorso n.9484/05 - Camera di Consiglio del 9.11.05

 

Atto di intervento

 

Del Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri, SNDMAE, in persona del Presidente in carica Enrico Granara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma a viale Mazzini n.11, giusta mandato a margine del presente atto;

nel ricorso proposto dal Ministro Plenipotenziario Dott. Ruggero Vozzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Guarino e Fabio Merusi;

contro il Ministero degli Affari Esteri e nei confronti dell'Inpdap;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota n. 0409946 del 18.10.2005 della Direzione Generale Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio - Uff. V MAE - con la quale si trasmettono all'Inpdap i dati relativi alla determinazione del trattamento di quiescenza indicando che il ricorrente cesserebbe dal servizio il 31.10.05; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale al predetto e in particolare del D.M. n.2415 del 13.6.05 di cessazione dal servizio; nonché della nota n. DGPE - P/0420630 del 25.10.05 a firma del Direttore Generale del Personale, con la quale si comunica che il giorno 31.10.05 il ricorrente cesserà le funzioni di Ambasciatore a Tallin e infine di qualunque atto con il quale sia stata respinta l'istanza ad essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età.

 

In fatto e in diritto

 

Il ricorso proposto dal Ministro Plenipotenziario Ruggero Vozzi è volto ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età e dunque per un ulteriore triennio rispetto al compimento del sessantasettesimo anno di età, fissato dalla legge n. 186/2004 come limite di età pensionabile per gli appartenenti alla carriera diplomatica. La modifica del limite di età pensionabile, che è il fine cui tende il ricorso, incide sugli interessi degli iscritti al Sindacato interveniente i quali vengono inevitabilmente danneggiati nei tempi di avanzamento ai vertici della carriera. Infatti il ricorrente per l'ipotesi di accoglimento della sua pretesa rimarrebbe in servizio per un ulteriore triennio sottraendo un posto del suo grado in sede di giudizio di avanzamento, ma la questione ha valenza anche per la sua forza di precedente per tutti i diplomatici che al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età volessero fare istanza di trattenimento con la conseguenza di un congelamento dei posti che si renderebbero invece liberi per l'avanzamento dei diplomatici che il Sindacato rappresenta (si deposita lo Statuto costitutivo dello SNDMAE). Va detto che la presente controversia è stata oggetto di esame da parte del Tar e anche del Consiglio di Stato in fase cautelare di appello ed ha ottenuto in entrambi i gradi l'accoglimento della istanza interinale proposta. Ma nella sua attuale prospettazione la controversia presenta elementi del tutto nuovi che consentono di chiedere il rigetto della misura cautelare ora richiesta. Infatti, la questione sottoposta al Tar del Lazio con il ricorso n. 5089/05, trattato nella Camera di Consiglio del 28.7.05, ha avuto ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale il Ministero ha ritenuto irricevibile la domanda di prosecuzione del servizio oltre il raggiungimento del limite di età pensionabile avanzata dal ricorrente allora Ambasciatore d'Italia a Tallin, Dott. Ruggero Vozzi. Nel ricorso il Dott. Vozzi ha lamentato che la previsione di cui all'art. 1 quater del d.l. 28.5.2004 n. 136, convertito in legge 27.7.2004 n. 186, la quale esclude che gli appartenenti alla carriera diplomatica possano esercitare la facoltà di prosecuzione del servizio oltre i limiti di età, è da ritenersi illegittima per contrasto con le norme costituzionali ed ha chiesto la rimessione della questione innanzi alla Corte Costituzionale, previa sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.

Il Tar del Lazio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità ed ha pertanto stabilito di rimettere con separata ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale, provvedendo in via cautelare all'accoglimento della domanda proposta nei limiti della motivazione. E precisamente ha ritenuto il Tar che 'nelle more della decisione di merito va accordata la richiesta tutela cautelare, in relazione all’applicabilità, anche agli appartenenti alla carriera diplomatica, della norma di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che consente all'Amministrazione di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età formulata dal dipendente, ove ricorrano i presupposti indicati dalla norma citata'.

Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio del 18.10.05 con la motivazione che è 'assorbente il rilievo che l'amministrazione non subisce alcun danno attuale, avendo la facoltà in base alle proprie esigenze di accogliere o meno l'istanza dell’interessato '.

L'amministrazione con i provvedimenti qui impugnati ha comunicato la cessazione dell'incarico di Ambasciatore d'Italia a Tallin del dott. Vozzi ed ha comunicato di avere trasmesso all'Inpdap i dati per la determinazione del trattamento di quiescenza del ricorrente. Quest'ultimo si oppone e chiede la concessione della sospensiva anche riguardo a tali atti adducendo il contrasto con le ordinanze cautelari già emesse dal Giudice amministrativo di primo e secondo grado.

Al riguardo occorre segnalare il verificarsi di taluni fatti che influiscono e modificano la realtà che è stata oggetto di esame in sede giurisdizionale e che inevitabilmente conducono ad una diversa valutazione della richiesta cautelare. Infatti, l'amministrazione si è pronunciata sulla istanza di trattenimento in servizio del ricorrente con delibera del 27.10.05 e l'ha respinta con ampia motivazione dandone comunicazione unitamente al decreto ministeriale di rigetto in pari data (si depositano tali atti che non risultano direttamente impugnati perché probabilmente ancora non conosciuti dall'interessato).

Il Giudice amministrativo ha concesso la istanza cautelare avanzata con il precedente ricorso precisando che la misura non condizionava il potere dell'amministrazione di decidere sull'istanza e dunque sostanzialmente la sospensiva era proprio volta a consentire all'amministrazione di pronunciarsi sulla istanza di trattenimento in servizio, ma non certo a imporre all'amministrazione di trattenere il ricorrente oltre il limite di età ove non ne ricorressero presupposti di legge. La pronuncia dell'amministrazione sulla insussistenza dei requisiti al trattenimento in servizio modifica il contesto dei fatti e dunque rende inoperante la misura cautelare poiché la questione della eventuale illegittimità del rigetto della istanza deve essere decisa nel merito.

Allo stato, inoltre, nessun danno è arrecato al ricorrente il quale ha lasciato l'Ambasciata di Tallin, ove è stato insediato il nuovo Ambasciatore d'Italia sin dal 1.11.05. Né la pretesa del detto Vozzi di trattenimento in servizio può incidere sulle decisioni dell'amministrazione di avvicendare i Capi missione all'estero.

Nel merito si osserva che i presupposti necessari all'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio sono costituiti dall'esistenza di una 'particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti', unitamente alla necessità che ciò avvenga 'in funzione dell'efficiente andamento dei servizi' ed eventualmente destinando 'il dipendente trattenuto in servizio anche a compiti diversi da quelli precedentemente svolti'.

In sostanza, come pure precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n.5/04, il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici deve avvenire nell'interesse dell'Amministrazione, la quale esercita al riguardo un ampio potere discrezionale.

La legge, infatti, attribuisce ai pubblici dipendenti la facoltà e non il diritto a permanere in servizio, e diversamente non poteva essere stante gli effetti di tipo organizzativo che dal trattenimento in servizio derivano.

Nella specie, l'Amministrazione ha esaminato la domanda di trattenimento in servizio proposta dall' Ambasciatore Vozzi e ha affermato di avere a disposizione un elevato numero di funzionari di pari grado (230 su un numero complessivo di 996 funzionari diplomatici) da poter adibire alle stesse funzioni che svolge il ricorrente e dunque che non vi è alcuna esigenza di trattenere quest'ultimo in servizio.

Si fa riserva di integrare la presente difesa con ogni necessaria e ulteriore argomentazione.

PQM

 

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso del dott. Vozzi e la correlata istanza di sospensiva con ogni conseguente pronuncia.

Roma, 7 novembre 2005

Prof. Avv. Paolo Stella Richter:

Avv. Rosanna Serafini:

Notificazione: Ad istanza come in atti lo sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Roma ha notificato il su esteso atto di intervento nel ricorso n. 9484/05 pendente innanzi al Tar del Lazio a: Dott. Ruggero Vozzi, domiciliato nello Studio degli Avv.ti Andrea Guarino e Fabio Merusi, suoi procuratori e difensori, in Roma a piazza Borghese n.3, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

 

Ministero Affari Esteri, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a via dei Portoghesi n.I2, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

 

Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede in Roma a via C. Beccaria n. 29, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

 

Mandato

lo sottoscritto Enrico Granara, in qualità di Presidente del Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri SNDMAE, delego gli Avv.ti Prof. Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini a rappresentare e difendere il predetto Sindacato nel presente giudizio dinanzi al TAR del Lazio. Eleggo domicilio presso il loro Studio in Roma a Viale G. Mazzini n.11.

Roma, 7 novembre 2005

Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri - SNDMAE

Il Presidente: Enrico Granara

 

 

S.N.D.M.A.E.- Ministero degli Esteri - p.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA tel. 06.36912304 fax 06.36000161