Prot. 2006/193
Roma, 20
settembre 2006
Caro
Direttore generale,
riferimenti
normativi alla mano, non ci sembra possibile di ravvisare nessun vero obbligo a bandire il concorso per APC con sufficienza del titolo di “Laurea di primo
livello” (L), come neanche di ravvisare un corrispondente divieto d’esclusione dello stesso titolo dai requisiti a concorrere per le qualifiche
funzionali non dirigenziali. Sul tema, facciamo riferimento al Decreto
Interministeriale del 5 maggio 2004, come anche a due lettere circolari dal
Dipartimento della Funzione Pubblica recanti interpretazione, rispettivamente,
dei Decreti Ministeriali n.509 del 1999 e n. 270 del 2004 (espressione entrambi
dell’art.17, Legge n.127 del 1997) producenti la riforma universitaria.
La prima circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.6350,
del 27 XII 2000) interpreta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1998/2001, con riguardo al nuovo ordinamento degli studi (DM 509/99), in
materia d’accesso al pubblico impiego asserendo doversi equivalere il titolo
(Diploma di Laurea) richiesto dal CCNL per le aree C e la nuova laurea di
primo livello (L) di cui al nominato decreto di riforma dei titoli
universitari; “…i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali
requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri [omissis] devono ritenersi equivalenti [omissis] al prescritto titolo di studio
di primo livello denominato ‘laurea’(L)…”. La circolare in parola
evidenzia, come in prosieguo esponiamo, la questione del valore da doversi
attribuire ai DL nei confronti delle LS.
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Min. Plen.
Gherardo La Francesca
Direttore
Generale per la Promozione
e la Cooperazione Culturale
e, p.c.
S. E.
l’Amb. Giampiero
Massolo
Direttore
Generale per il Personale
S E D E
In ordine a tale questione un interveniente Decreto
Interministeriale (MiUR e Funzione Pubblica) del 5 maggio 2004, a scanso d’ogni
svilimento del pregresso titolo universitario e ritenutosi dover conservare ai
laureati secondo “vecchio ordinamento” le possibilità accademiche e
professionali oggi conseguenti la sola nuova “Laurea Specialistica” (LS), compie
l’espressa equiparazione di DL e LS anche ai fini d’accesso in procedure
concorsuali, con ciò lasciando emergere una chiara distinzione tra nuova
“Laurea di primo livello” (L) e vecchio Diploma di Laurea (DL),
quest’ultimo così d’ordine comunque superiore, e correggendo il postulato
della precedente posizione della Funzione Pubblica.
La successiva circolare n.4 del 2005 comporta il secondo degli
interventi interpretativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, in
punto di riordino dei titoli di studio (contenuto ormai nel DM 270/2004 del
22.10.04 sostituitosi al precedente decreto del ’99). Nel documento, la
materia dell’accesso alle qualifiche dirigenziali del pubblico impiego viene
esaminata in luce del Decreto Interministeriale equiparante DL ed LS (le
seconde, frattempo dette “Laurea Magistrale”, LM) di cui sopra. Tra altre
cose, il Dipartimento conclude potersi -non doversi- ammettere anche
soggetti muniti di nuova laurea di primo livello là ove fosse richiesto il
vecchio Diploma di Laurea; “alle procedure relative a profili professionali
per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi
anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)”.
D’altronde, non ci sembra che al Diploma di Laurea si sia voluto conferire una
duplice valenza, in questa seconda circolare d’interpretazione. Tale doppio
valore s’avrebbe nel momento in cui il nuovo, minore titolo di primo livello
venisse imposto quale imprescindibile condizione di concorso alle AAFF,
affiancando il DL e -non potendo venir omesso- di fatto equivalendogli.
Il riordino dei titoli universitari ha scopo d’articolare le più alte
certificazioni di studio, non di svilire ruoli professionali (tanto meno
certificazioni già valide secondo la pregressa normativa).
Di fatti, l’equipollenza tra l’odierna recente “Laurea Magistrale” ed
il vecchio “Diploma di Laurea” va intesa nel precipuo senso di permettere
sufficienza del secondo titolo a concorsi per i quali venga oggi richiesto il
primo, non di dovere il medesimo secondo titolo anche equivalere uno
naturalmente inferiore al primo Ne
consegue, con riguardo a pubblici concorsi del comparto ministeri, l’emergere
d’un onere, in capo all’amministrazione che bandisca, di specifica del
titolo da preferirsi, onere il mancato adempimento del quale comporta
naturale sufficienza del nuovo titolo di primo livello (L) a fianco d’ogni
altro ulteriore, e non d’un obbligo positivo a bandire un concorso per cui
basti la nuova “Laurea di primo livello” (L), e corrispettivo divieto
d’esclusione di
tal titolo dai requisiti minimi obbligatori a concorrere. Ci sembra che
d’un siffatto onere la seconda circolare tenga certo conto, ché si esprime in
termini di possibilità e senza precludere alcuna eventuale ulteriore
circoscrizione del diritto a partecipare in pubbliche procedure selettive. In
questo ordine di cose riteniamo perfettamente demandabile alla DGPC di voler
descrivere le condizioni d’accesso all’eventuale concorso pubblico per esami a
20 posti in APC, con opzione della Laurea Specialistica o di secondo livello
qual elemento indispensabile minimo di selezione.
Volgendo ora a quella stortura tutta confederale per effetto della
quale è possibile (ma avvertiamo essere sul punto ormai amplissima la
giurisprudenza costituzionale a contrario) giungere alla dirigenza anche
prescindendo da pubblico concorso esterno ad esami, valendosi d’una mobilità
verticale (cosa già avvenuta in APC), un concorso alle aree funzionali dell’APC
per cui basti un titolo di primo livello (L) comporterebbe che la dirigenza
dell’Area della Promozione Culturale possa in futuro contare su personale proveniente
dalle più varie ma comunque più elementari esperienze universitarie.
Considerando i citati pareri della Funzione Pubblica, secondo cui ai ruoli
dirigenziali si deve accedere con laurea specialistica, un concorso pubblico
esterno per esami alla dirigenza dell’APC (dirigenti di seconda fascia),
distinto da quello alle AAFF (ex q.f. C3, C2, C1), eviterebbe una dirigenza di
formazione eterogenea. Codesta Direzione Generale forse tende verso due APC,
né d’altronde il dato legislativo le darebbe torto, ognuna originante da un
proprio concorso? Se così fosse, pur sempre la direzione degli istituti
spettante a quella parte non dirigente del personale potrebbe ricadere tanto su
possessori di Laurea specialistica quanto su titolari di Laurea di primo livello. In questo senso andava inteso l’accenno
alla dirigenza, contenuta nella nostra dello scorso 8 giugno.
Vorrei infine precisare le nostre considerazioni circa spazi
professionali degli impiegati APC, circa l’opportunità d’un prossimo venturo
concorso per l’area. La difficoltà con la quale si destina all’estero l’ultima
classe di 25 funzionari (peraltro unici in tutta l’area ad aver
sostenuto un pubblico concorso esterno per esami) arruolati il 27 X 2003, non lo spazio rimastole per le stanze di codesta Direzione Generale, dovrebbe
catturare la Sua attenzione ed informare il tenore delle Sue risposte a questo
Sindacato, il quale per di più si propone di rappresentarle quanto prima una
propria strategia di risoluzione in ordine al problema. Sebbene debbano
prestare servizio in Italia (art.13 L.401/1990), gli impiegati in parola pur
vengono definiti Addetto/Coordinatore Linguistico per la Promozione Culturale all’Estero, con peculiare specifica d’un loro destino professionale,
inesistente -a quanto consta- per tutti gli altri profili AAFF (es.: Funzionario Aggiunto Economico - Finanziario e Commerciale
degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze
diplomatiche ed Uffici consolari).
Nella speranza di poter avere prossimamente un incontro su questi temi,
La ringrazio per l’attenzione, con i migliori saluti.
Il
Presidente
(Enrico Granara)