Prot. 2006/193

 

Roma, 20 settembre 2006

 

Caro Direttore generale,

 

riferimenti normativi alla mano, non ci sembra possibile di ravvisare nessun vero obbligo a bandire il concorso per APC con sufficienza del titolo di “Laurea di primo livello” (L), come neanche di ravvisare un corrispondente divieto d’esclusione dello stesso titolo dai requisiti a concorrere per le qualifiche funzionali non dirigenziali.  Sul tema, facciamo riferimento al Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, come anche a due lettere circolari dal Dipartimento della Funzione Pubblica recanti  interpretazione, rispettivamente, dei Decreti Ministeriali n.509 del 1999 e n. 270 del 2004 (espressione entrambi dell’art.17, Legge n.127 del 1997) producenti la riforma universitaria.

La prima circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.6350, del 27 XII 2000) interpreta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, con riguardo al nuovo ordinamento degli studi (DM 509/99), in materia d’accesso al pubblico impiego asserendo doversi equivalere il titolo (Diploma di Laurea)  richiesto dal CCNL per le aree C e la nuova laurea di primo livello (L) di cui al nominato decreto di riforma dei titoli universitari; “…i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri [omissis] devono ritenersi equivalenti [omissis] al prescritto titolo di studio di primo livello denominato ‘laurea’(L)…”.  La circolare in parola evidenzia, come in prosieguo esponiamo, la questione del valore da doversi attribuire ai DL nei confronti delle LS.  

 

 

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Min. Plen. Gherardo La Francesca

Direttore Generale per la Promozione

e la Cooperazione Culturale

 

e, p.c.

 

S. E. l’Amb. Giampiero Massolo

Direttore Generale per il Personale

 

S E D E

 

In ordine a tale questione un interveniente Decreto Interministeriale (MiUR e Funzione Pubblica) del 5 maggio 2004, a scanso d’ogni svilimento del pregresso titolo universitario e ritenutosi dover conservare ai laureati secondo “vecchio ordinamento” le possibilità accademiche e professionali oggi conseguenti la sola nuova “Laurea Specialistica” (LS), compie l’espressa equiparazione di DL e LS anche ai fini d’accesso in procedure concorsuali, con ciò lasciando emergere una chiara distinzione tra nuova “Laurea di primo livello” (L) e vecchio Diploma di Laurea (DL), quest’ultimo così d’ordine comunque superiore, e correggendo il postulato della precedente posizione della Funzione Pubblica.  

 

La successiva circolare n.4 del 2005 comporta il secondo degli interventi interpretativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, in punto di riordino dei titoli di studio (contenuto ormai nel DM 270/2004 del 22.10.04  sostituitosi al precedente decreto del ’99).  Nel documento, la materia dell’accesso alle qualifiche dirigenziali del pubblico impiego viene esaminata in luce del Decreto Interministeriale equiparante DL ed LS (le seconde, frattempo dette “Laurea Magistrale”, LM) di cui sopra.  Tra altre cose, il Dipartimento conclude potersi -non doversi- ammettere anche soggetti muniti di nuova laurea di primo livello là ove fosse richiesto il vecchio Diploma di Laurea; “alle procedure relative a profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)”.  D’altronde, non ci sembra che al Diploma di Laurea si sia voluto conferire una duplice valenza, in questa seconda circolare d’interpretazione.  Tale doppio valore s’avrebbe nel momento in cui il nuovo, minore titolo di primo livello venisse imposto quale imprescindibile condizione di concorso alle AAFF, affiancando il DL e -non potendo venir omesso- di fatto equivalendogli.  Il riordino dei titoli universitari ha scopo d’articolare le più alte certificazioni di studio, non di svilire ruoli professionali (tanto meno certificazioni già valide secondo la pregressa normativa).

 

Di fatti, l’equipollenza tra l’odierna recente “Laurea Magistrale” ed il vecchio “Diploma di Laurea” va intesa nel precipuo senso di permettere sufficienza del secondo titolo a concorsi per i quali venga oggi richiesto il primo, non di dovere il medesimo secondo titolo anche equivalere uno naturalmente inferiore al primo[1] Ne consegue, con riguardo a pubblici concorsi del comparto ministeri, l’emergere d’un onere, in capo all’amministrazione che bandisca, di specifica del titolo da preferirsi, onere il mancato adempimento del quale comporta naturale sufficienza del nuovo titolo di primo livello (L) a fianco d’ogni altro ulteriore, e non d’un obbligo positivo a bandire un concorso per cui basti la nuova “Laurea di primo livello” (L), e corrispettivo divieto d’esclusione[2] di tal titolo dai requisiti minimi obbligatori a concorrere.  Ci sembra che d’un siffatto onere la seconda circolare tenga certo conto, ché si esprime in termini di possibilità e senza precludere alcuna eventuale ulteriore circoscrizione del diritto a partecipare in pubbliche procedure selettive.  In questo ordine di cose riteniamo perfettamente demandabile alla DGPC di voler descrivere le condizioni d’accesso all’eventuale concorso pubblico per esami a 20 posti in APC, con opzione della Laurea Specialistica o di secondo livello qual elemento indispensabile minimo di selezione. 

 

Volgendo ora a quella stortura tutta confederale per effetto della quale è possibile (ma avvertiamo essere sul punto ormai amplissima la giurisprudenza costituzionale a contrario) giungere alla dirigenza anche prescindendo da pubblico concorso esterno ad esami, valendosi d’una mobilità verticale (cosa già avvenuta in APC), un concorso alle aree funzionali dell’APC per cui basti un titolo di primo livello (L) comporterebbe che la dirigenza dell’Area della Promozione Culturale possa in futuro contare su personale proveniente dalle più varie ma comunque più elementari esperienze universitarie.  Considerando i citati pareri della Funzione Pubblica, secondo cui ai ruoli dirigenziali si deve accedere con laurea specialistica, un concorso pubblico esterno per esami alla dirigenza dell’APC (dirigenti di seconda fascia), distinto da quello alle AAFF (ex q.f. C3, C2, C1), eviterebbe una dirigenza di formazione eterogenea.  Codesta Direzione Generale forse tende verso due APC, né d’altronde il dato legislativo le darebbe torto, ognuna originante da un proprio concorso?  Se così fosse, pur sempre la direzione degli istituti spettante a quella parte non dirigente del personale potrebbe ricadere tanto su possessori di Laurea specialistica quanto su titolari di Laurea di primo livello[3]. In questo senso andava inteso l’accenno alla dirigenza, contenuta nella nostra dello scorso 8 giugno.

 

Vorrei infine precisare le nostre considerazioni circa spazi professionali degli impiegati APC, circa l’opportunità d’un prossimo venturo concorso per l’area.  La difficoltà con la quale si destina all’estero l’ultima classe di 25 funzionari (peraltro unici in tutta l’area ad aver sostenuto un pubblico concorso esterno per esami) arruolati il 27 X 2003, non lo spazio rimastole per le stanze di codesta Direzione Generale, dovrebbe catturare la Sua attenzione ed informare il tenore delle Sue risposte a questo Sindacato, il quale per di più si propone di rappresentarle quanto prima una propria strategia di risoluzione in ordine al problema.  Sebbene debbano prestare servizio in Italia (art.13 L.401/1990), gli impiegati in parola pur vengono definiti Addetto/Coordinatore Linguistico per la Promozione Culturale all’Estero, con peculiare specifica d’un loro destino professionale, inesistente -a quanto consta- per tutti gli altri profili AAFF (es.: Funzionario Aggiunto Economico - Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari). 

 

Nella speranza di poter avere prossimamente un incontro su questi temi, La ringrazio per l’attenzione, con i migliori saluti.

 

 

 

                                                                             Il Presidente

 

                                                                           (Enrico Granara)



[1] In ciò starebbe valenza duplice.

 

[2] Obbligo di non escludere, ovvero negativo.

[3] Per quanto disordinate -avventate, in vero- le scorse assunzioni, almeno il titolo di studi, come inteso prima dell’attuale riordino, dava una minima cifra omogenea.

 

 

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