ORDINANZA N. 194
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Annibale MARINI Presidente
-
Franco BILE Giudice
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Ruggero Vozzi
contro il Ministero degli affari esteri ed altro, iscritta al n. 534 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visti gli atti di costituzione
di Ruggero Vozzi, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del
21 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato Fabio Merusi
per Ruggero Vozzi e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un
giudizio promosso dal Ministro plenipotenziario Ruggero Vozzi per
l'annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale del
Ministero degli affari esteri, con il quale era stata dichiarata irricevibile
la sua richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età,
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo aver accordato l'invocato
provvedimento di sospensione con ordinanza del 6 luglio 2005, ha sollevato, con
altra ordinanza di pari data, questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio
fino al compimento del settantesimo anno di età;
che il TAR del Lazio, premesso che il
ricorrente aveva già ottenuto di proseguire il servizio per un biennio oltre il
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo
3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rilevato che nelle disposizioni che
regolano la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma in tema di
collocamento a riposo e di età pensionabile in grado di prevalere sulla
disciplina generale dettata dall'art. 1-quater impugnato;
che, secondo il rimettente, quanto
alla rilevanza della questione, l'esclusione, disposta dalla norma impugnata,
degli appartenenti alla carriera diplomatica dal beneficio ivi previsto incide
direttamente sul giudizio a quo;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza, a giudizio del TAR la norma impugnata contrasta con i principi
dettati dall' art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da una parte, perché
diversifica irragionevolmente la condizione dei diplomatici da quella della
generalità dei pubblici dipendenti ammessi al beneficio, dall'altra, perché
equipara il trattamento dei diplomatici a quello riservato a categorie che
nulla hanno in comune con essi, come gli appartenenti alle Forze armate, ai
Corpi di polizia e a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni
loro affidate e che richiedono una particolare efficienza psico-fisica che –
com'è noto - tende a decrescere con l'avanzare dell'età;
che, secondo il giudice a quo, un
ulteriore aspetto di irragionevolezza della esclusione contestata può trarsi
dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), in base al quale i funzionari
amministrativi che non appartengono alla carriera diplomatica, possono esercitare
fino al settantesimo anno di età funzioni consolari (art. 114) che comportano
anche lo svolgimento di funzioni diplomatiche (art. 46);
che, secondo il rimettente, la norma
impugnata confligge altresì con l'art. 97 della Costituzione, in quanto,
impedendo alla pubblica amministrazione di trattenere in servizio funzionari
dotati di specifiche capacità professionali, correlate alle esigenze
dell'ufficio, non favorisce il buon andamento dell'amministrazione;
che si è ritualmente costituito il
ricorrente il quale, aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di
rimessione, ha precisato che l'ordinanza con la quale il Tribunale a quo gli aveva accordato il provvedimento di sospensione è stata confermata dal
Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005;
che è intervenuto, con la rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri
ed ha eccepito l'inammissibilità della questione per carenza di interesse, in
quanto, avendo il TAR rimettente già accordato la tutela invocata, «in tutta la
sua potenziale definitività», è venuta meno la sua potestas judicandi;
che lo stesso interveniente ha dedotto,
in subordine, l'infondatezza della questione, perchè la ratio sottesa
alla norma impugnata, anche in relazione alla lettera dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è
quella di escludere dalla disciplina comune dettata dall'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto quelle categorie di funzionari pubblici che, in ragione del
loro speciale ordinamento, non sono equiparabili;
che ciò spiega ulteriormente – secondo
l'Avvocatura erariale – il motivo per cui i funzionari amministrativi del
Ministero degli affari esteri rientrano nella previsione del citato art. 1-quater,
mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui attività
è disciplinata dall'ordinamento speciale dettato dal d.P.R. n. 18 del 1967 e
successive modificazioni;
che, in prossimità dell'udienza,
l'Avvocatura dello Stato, riferendo circa successivi ricorsi proposti dal Vozzi
avverso altrettanti atti consequenziali adottati dal Ministero, ha sottolineato
che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha, tra l'altro,
affermato che tutte le successive vicende cautelari «non influiscono sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale come delibata
nell'ordinanza di rimessione».
Considerato che il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 1-quater,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte
in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla
facoltà di ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno di età;
che, preliminarmente, deve respingersi
l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato avendo questa Corte, anche di recente (ordinanza n. 25 del
2006), ribadito l'avviso – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo
cui la potestas judicandi non può ritenersi esaurita quando la
concessione della misura cautelare, come nella specie, è fondata, quanto al fumus
boni juris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del
provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino
alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità
costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991;
n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonché l'ordinanza n.
24 del 1995);
che il legislatore, operando una scelta
del tutto razionale, ha tenuto ben distinte le categorie di funzionari
disciplinate dai rispettivi ordinamenti speciali (come quelle dei diplomatici
di carriera, del personale delle Forze di polizia di Stato, e del personale
della carriera prefettizia) da quelle dei pubblici dipendenti il cui rapporto
di lavoro trova la sua fonte nella contrattazione collettiva, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
che, non sono equiparabili le marginali funzioni
diplomatico-consolari che possono svolgere i funzionari amministrativi del
Ministero degli affari esteri con la pienezza di impegni e di responsabilità
richiesta al diplomatico di carriera;
che, la particolare natura delle funzioni
proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e l'esistenza di un
ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono di invocare
il principio di eguaglianza né quello di buon andamento della P.A. per
censurare una delle diversità esistenti tra l'ordinamento speciale dei
diplomatici e quello generale degli altri pubblici dipendenti, con particolare
riferimento alla facoltà, riservata solo a questi ultimi, di ottenere il
trattamento in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età;
che, nella specie, dovendo escludersi in
radice ogni arbitrarietà della scelta legislativa, la norma impugnata va
considerata quale esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore, il
che rende manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento sia
all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quater,
comma 1, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA