Voto all’estero per i dipendenti MAE
Trascorsi oramai quattro mesi dall’ informativa della DGPE alle OO.SS. del 5 maggio scorso, il SNDMAE rimane impegnato a seguire gli sviluppi sul tema del voto dei dipendenti MAE e famigliari all'estero.
Nelle prossime settimane torneremo a sollecitare i vertici istituzionali, ad ogni livello, per ottenere una soluzione degna delle nostre aspettative di cittadini ed elettori.
Abbiamo intanto chiesto un parere al più accreditato istituto indipendente in materia elettorale, IDEA, che opera a livello internazionale dalla sua base a Stoccolma.
Nel fare stato della obiettiva complessità del problema, e delle lacune normative ancora da colmare, IDEA propende nel nostro caso per la soluzione del voto per corrispondenza, ben consapevole che il diavolo sta nei dettagli...
Settembre 2005
Il voto dei dipendenti del MAE (e famiglie) in servizio all'estero
Parere informale dell’ “International Institute
for Democracy and Electoral Assistance” (IDEA)
Riteniamo che assicurare il diritto e conseguente esercizio di voto a tutti i cittadini italiani che durante una consultazione elettorale si trovino temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro sia una battaglia moralmente giusta e dovuta, anche se particolarmente complessa da risolvere sia sul piano legislativo e procedurale, che da un punto di vista amministrativo ed organizzativo.
La Legge 27 Dicembre 2001, n. 459 stabilisce che sono elettori tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto 18 anni (per le consultazioni referendarie e l'elezione della Camera dei Deputati) e 25 anni di età (per l'elezione del Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell'elenco aggiornato dei residenti all'estero, risultante dall'unificazione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) dei Comuni con gli schedari consolari.
Tale normativa tutela il voto dei cittadini "stabilmente" residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. tralasciando pero' quegli elettori che si trovino "temporaneamente" all'estero per motivi di studio o lavoro (tra cui i dipendenti del MAE) e che quindi non risultino iscritti a tale anagrafe.
Questa situazione priva una categoria di cittadini dell'esercizio di un diritto-dovere fondamentale della Costituzione Italiana: quello del voto. Si tratta di un caso eclatante di ineleggibilità legata a problemi di residenza.
Oltre ai dipendenti del MAE, è da ritenere che la categoria di elettori fantasma, venuta a trovarsi nel limbo della Legge 459/2001, abbia un'entità ben più ampia, in quanto certamente include anche i militari impegnati in missioni internazionali di mantenimento della pace, docenti e studenti dislocati presso università straniere, funzionari ed esperti impegnati in missioni temporanee per organizzazioni internazionali e, probabilmente altre categorie di elettori.
È particolarmente importante soffermarsi sulla differenza esistente tra le definizioni di "temporaneità" e "stabilità" della permanenza all'estero che penalizza questa categoria di elettori.
Infatti, ai sensi della Legge 470/88 sull’Anagrafe e Censimento degli Italiani all'Estero", è stabilito un termine non superiore ai 12 mesi per la permanenza al di fuori del territorio nazionale: "I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero per periodi di residenza superiori a 12 mesi hanno l'obbligo di iscriversi entro 90 gg. presso le Anagrafi Consolari e, conseguentemente, anche presso i registri A.I.R.E. dei Comuni italiani competenti".
"Non è tenuto ad iscriversi invece: a) chi si trasferisce all'estero per occupazioni stagionali o comunque per periodi inferiori a 12 mesi; b) i dipendenti dello Stato inviati all'estero per motivi di servizio (Artt. 8 e 9, Comma b)".
Si tratta quindi di una categoria di elettori che, pur continuando ad essere "tecnicamente" residenti in Italia, sono a tutti gli effetti "fisicamente" residenti all'estero per un periodo non superiore ad un anno, o anche superiore nel caso specifico di dipendenti dello Stato inviati all’estero per motivi di servizio.
Tali elettori conseguentemente sono:
· privati del loro diritto di voto in Italia, perché assenti ed impossibilitati a votare nei rispettivi collegi elettorali di riferimento nel territorio nazionale;
· privati del loro diritto di voto nel paese estero, in quanto non iscritti ai registri A.I.R.E.
Oltre ad evidenti lacune del sistema normativo e regolatorio della Legge 459/2001, a nostro giudizio, il paradosso degli elettori fantasma si è anche venuto a verificare per l'esistenza di ovvie difficoltà legali, procedurali e organizzative che l'applicazione di possibili soluzioni per risolvere questo problema in maniera definitiva comporterebbe.
Qui di seguito elenchiamo alcune delle soluzioni che potrebbero essere prese in esame per risolvere il problema:
COLLEGIO UNICO TERRITORIALE: Una delle opzioni potrebbe essere quella di stralciare l'iscrizione elettorale di questi elettori dai rispettivi collegi elettorali di riferimento in Italia e trasferirla ad un unico collegio avente riferimento territoriale del Ministero degli Affari Esteri. Questa soluzione a nostro parere è illegittima e piena di limiti, in quanto altererebbe arbitrariamente ed artificialmente il legame tra l'elettore ed il suo luogo di residenza, e oltretutto verrebbe a creare un grave effetto destabilizzante sui risultati elettorali nel collegio territoriale facente riferimento al MAE.
CIRCOSCRIZIONE ESTERO: Alternativamente, è stata esaminata la possibilità di far ricadere i voti degli elettori fantasma nella Circoscrizione Estero. Anche se praticabile da un punto di vista organizzativo, tale possibilità non sembra essere risolutiva in quanto altererebbe la rappresentatività elettore/eletti in questa circoscrizione espressamente costituita per un elettorato stabilmente residente all'estero.
VOTO PER CORRISPONDENZA: Un'altra possibilità presa in esame - e secondo noi al momento la più valida - è quella di estendere il voto per corrispondenza sia (1) agli elettori residenti all'estero per un periodo non superiore a 12 mesi, che (2) ai “dipendenti dello Stato inviati all'estero per motivi di servizio” (la cui durata e’ nella maggior parte dei casi, di durata ben superiore ai 12 mesi), quindi permettendo ad entrambe le categorie di elettori di votare nei collegi elettorali di appartenenza dislocati nel territorio nazionale.
Si tratterebbe di stabilire un sistema di voto per corrispondenza "parallelo" a quello previsto dalla Legge 459/2001, come già proposto dal Progetto di Legge n.809 presentato dal deputato Ramponi.
Per garantire il rispetto della segretezza del voto, riteniamo che le schede provenienti dall’estero e inviate nelle rispettive circoscrizioni elettorali di appartenenza, dovrebbero essere mantenute sigillate fino al momento dello spoglio delle schede votate sul territorio nazionale, per essere poi estratte chiuse dalle rispettive buste ed inserite nell’urna cosi’ da essere mescolate con le altre schede votate nello stesso seggio, ed infine scrutinate congiuntamente a tali schede.
Il voto per corrispondenza sembra essere senza dubbio la soluzione più legittima tra quelle prese in considerazione, in quanto manterrebbe inalterato il legame tra gli elettori ed il loro luogo di residenza in Italia. Bisogna pero' considerare che l'attuazione di tale provvedimento comporterebbe difficoltà organizzative di rilievo, sia per la pluralità dei collegi elettorali di riferimento, che per la complessità di far coincidere i dati anagrafici dei Comuni con quelli degli Uffici Consolari, e infine anche per le relative incombenze (senza dubbio particolarmente gravose) che verrebbero a ricadere sulle amministrazioni pubbliche interessate.
Sarebbe quindi importante che tale proposta venga regolamentata attentamente per integrare il voto per corrispondenza con il procedimento elettorale generale previsto dal Testo Unico delle Leggi Elettorali. Inoltre, per evitare possibili catastrofi applicative, si dovrebbero sia delineare scadenze temporali ben definite per la trasmissione dei dati anagrafici, che stabilire ben precise responsabilità per ogni livello amministrativo incaricato di gestire questa complessa modalità di voto.
Riteniamo quindi che particolare attenzione dovrebbe essere data ai tempi necessari per l’espletamento delle varie operazioni connesse all’espressione del voto per corrispondenza, quali:
1. i tempi necessari per informare il Comune di residenza del fatto che l’elettore in questione, in quanto all’estero, non voterà nella sezione elettorale relativa alla circoscrizione in territorio nazionale in cui sono iscritti.
2. i tempi necessari per trasmettere i dati anagrafici di tale elettore all’Ufficio Consolare nel paese estero dove tale elettore risiede (o risiederà) al momento delle consultazioni elettorali o referendarie.
3. i tempi necessari per l’Ufficio Consolare per far pervenire le schede all’elettore nel luogo di residenza nel paese estero.
4. i tempi necessari per l’elettore per votare ed inviare per corrispondenza le schede votate all’Ufficio Consolare.
5. i tempi necessari per l’Ufficio Consolare per inviare le schede votate alla sezione elettorale nella circoscrizione del territorio nazionale di appartenenza, e quindi essere scrutinata congiuntamente con gli altri voti espressi nella stessa.
Tra le due categorie di elettori, sembra particolarmente complessa la situazione della prima categoria, quella degli elettori residenti all'estero per un periodo non superiore a 12 mesi (per esempio, studenti o consulenti privati in missione all'estero). In tale caso, dovrebbero essere stabiliti dei tempi ben precisi per fare richiesta di voto all'estero e tale richiesta dovrebbe essere supportata da documentazione dettagliata che giustifichi la necessita’ di assentarsi dall’Italia per motivi di studio o di lavoro proprio in coincidenza con una consultazione elettorale o referendaria.
Molto meno problematica sembra la situazione per la seconda categoria, quella dei “dipendenti dello Stato inviati all'estero per motivi di servizio” (ed i dipendenti del MAE e famiglie, in particolar modo). Sembra infatti relativamente facile per un Ufficio Consolare sapere quali, quanti e dove siano questi elettori, e soprattutto se saranno nel paese estero durante le consultazioni elettorali. Essendo in stretto contatto con gli Uffici Consolari (se non addirittura frequentandoli giornalmente), questa categoria di elettori potrebbe senza dubbio votare agevolmente ed in tempi molto brevi.
In considerazione di ciò, reputiamo che, pur non esistendo una soluzione perfetta e attuabile in modo funzionale e a breve tempo, sia corretta la direzione intrapresa dal disegno di legge Ramponi di estendere il voto per corrispondenza a questa categoria di elettori deprivati di un diritto fondamentale.
Concludiamo con due esempi di modalità di voto alternative intraprese da altri paesi per affrontare casi simili:
Voto per procura: in Italia questa modalità sarebbe incostituzionale, in quanto gli elettori non possono farsi rappresentare, infatti l'Art. 48 della Costituzione italiana sancisce che "il voto è personale".
Nonostante ciò, il voto per procura è una realtà affermata in numerose democrazie consolidate, tramite cui elettori che sono residenti all'estero, disabili, o assenti per motivi di studio o lavoro, possono delegare l'esercizio del loro diritto di voto ad una persona da loro designata.
Qui di sotto elenchiamo alcuni esempi di voto per procura (o "Proxy Voting”) in altri paesi:
Inghilterra:http://www.electoralcommission.org.uk/your-vote/yourvotefaqs.cfm/faqs/94
India: http://www.rediff.com/election/2004/mar/26espec2.htm)
Canada: http://www.electionsontario.on.ca/en/voters_how_proxy_en.shtml
Definizioni generali: http://www.aceproject.org/main/english/po/poa02e.htm
Voto elettronico: una modalità di voto già usata e sperimentata in molti paesi (tra cui l'Italia), in varie forme che vanno dal voto remoto (remote voting in inglese) trasmesso via internet alla trasformazione dei seggi tradizionali con delle postazioni di voto computerizzate (o delle cabine elettroniche di voto).
Mentre le postazioni computerizzate presso i seggi elettorali non risolverebbero il problema del voto all’estero, in quanto richiederebbero comunque la presenza fisica dell’elettore nel seggio elettorale dove risulta iscritto, il sistema di voto via internet permetterebbe di distaccare l'elettore dall'obbligo di presentarsi di persona al seggio elettorale; quindi ai fini dell'esercizio di voto la presenza fisica dell'elettore al seggio non sarebbe più richiesta, consentendo di votare comodamente da casa o da qualsiasi altra parte del mondo.
E’ da rimarcare comunque che in Italia (1) il voto tramite postazioni di voto computerizzate e’ ancora in una forma sperimentale lungi dall’essere attuabile in larga scala in breve tempo e che (2) l’attuazione del voto remoto trasmesso via internet, pur essendo in sperimentazione in alcuni paesi, nel nostro Paese non e’ considerato in alcun modo.
Inoltre, il voto remoto trasmesso via internet, come d’altra parte anche quello per corrispondenza, continua ad essere oggetto di importanti quesiti (a tutt’oggi irrisolti) che mettono in questione la legittimità di una modalità di suffragio senza la supervisione del personale di seggio, che quindi non renda possibile accertare con obbiettività l’effettiva espressione di un voto personale e segreto.
Sul voto elettronico in Italia esiste un testo interessante, "La Lunga Marcia del Voto Elettronico in Italia", di Ernesto Bettinelli, scaricabile su:
http://www.regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/q46art1.pdf
Ulteriori informazioni su IDEA disponibili sul sito: www.idea.int