DPR 3 maggio 1957, n. 686

 

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

 

TITOLO III – Rapporti informativi – Organi competenti a compilarli – Gravami – Fascicolo personale e stato matricolare.

 

CAPO III – Fascicolo personale e stato matricolare

 

24. (Fascicolo personale e stato matricolare). - Il fascicolo personale dell’impiegato, previsto dall’art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:

1)      i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

2)      i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;

3)      i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all’impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell’impiegato;

4)      i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell’interesse dell’Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;

5)      i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;

6)      i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli di esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall’art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall’art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

7)      gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l’Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

8)      ogni altro atto che possa interessare la carriera dell’impiegato;

9)      gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Le singole Amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali.

Nel Bollettino ufficiale di ciascuna Amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con l’indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1958.

 

25. (Eliminazione di atti dal fascicolo). – Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:

a)      i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d’ufficio o su ricorso dell’impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell’art. 88 del decreto citato;

b)      i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell’art. 92, comma secondo e dell’art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell’articolo 97 e del terzo comma dell’art. 120 del T.U. citato;

c)      i provvedimenti d’esclusione dell’impiegato da esami e scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

d)      i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su  ricorso  degli interessati.

 

26. (Adempimenti del Capo del personale concernenti il fascicolo personale). - Il Capo del personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.

Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il Capo del personale deve:

-         verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;

-         ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nell'art. 25;

-         apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'articolo 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

27. (Adempimenti del Capo del personale concernenti lo stato matricolare). - Il Capo del Personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 26 deve altresì verificare lo stato matricolare, per accertare che esso sia conforme a quanto dispone il terzo comma dell'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma e la data.

 

28. (Modalità della eliminazione di atti).- L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del Capo del Personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è in questo menzionato.

Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Capo del Personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.

 

29. (Rilascio di copie dello stato matricolare). - L'impiegato può chiedere all'ufficio del personale di prendere visione degli indici del fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a sue spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.

I criteri per la determinazione delle spese di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base al costo del servizio. L’importo è corrisposto dall'impiegato mediante applicazioni sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dello stesso ufficio del personale.

Sulla domanda dell'impiegato intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonché su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il Capo del personale.

Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.

 

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