DPR 3 maggio 1957, n. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
TITOLO III – Rapporti informativi – Organi
competenti a compilarli – Gravami – Fascicolo personale e stato
matricolare.
CAPO III – Fascicolo personale e stato matricolare
24.
(Fascicolo personale e stato matricolare). -
Il fascicolo personale dell’impiegato, previsto dall’art. 55 del
T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di
un indice, deve contenere:
1)
i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera
ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali
sugli atti medesimi;
2)
i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
3)
i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina
all’impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento,
ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro
documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell’impiegato;
4)
i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell’interesse
dell’Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
5)
i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro
o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
6)
i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari
con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina
ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione
per effetto di condanna penale e quelli di esclusione dagli esami
e dagli scrutini previsti dall’art. 93 del T.U. approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed
i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi
a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare
previsti dall’art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
7)
gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l’Amministrazione
e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
8)
ogni altro atto che possa interessare la carriera dell’impiegato;
9)
gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le
relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi
alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Le singole Amministrazioni
stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali.
Nel Bollettino ufficiale
di ciascuna Amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data
notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con
l’indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali
gli atti stessi sono stati adottati.
Le disposizioni del
presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1958.
25. (Eliminazione di atti dal
fascicolo). – Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
a)
i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d’ufficio
o su ricorso dell’impiegato; quelli revocati o riformati a seguito
di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.
22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli
revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione
ai sensi dell’art. 88 del decreto citato;
b)
i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell’art.
92, comma secondo e dell’art. 97, comma primo, del T.U. approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli divenuti inefficaci
ai sensi del quarto comma dell’articolo 97 e del terzo comma dell’art.
120 del T.U. citato;
c)
i provvedimenti d’esclusione dell’impiegato da esami e scrutini
quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti
i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U.
approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
d)
i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati
di ufficio o su ricorso degli interessati.
26. (Adempimenti del Capo del
personale concernenti il fascicolo personale). - Il Capo del
personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.
Quando un impiegato debba essere sottoposto
a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali
previsti dal titolo X, parte prima, del T.U. approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3, il Capo del personale deve:
-
verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;
-
ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione
di quelli indicati nell'art. 25;
-
apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto
registrato ai sensi dell'articolo 55 del T.U. approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3.
27. (Adempimenti del Capo del
personale concernenti lo stato matricolare). - Il Capo del
Personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 26
deve altresì verificare lo stato matricolare, per accertare che
esso sia conforme a quanto dispone il terzo comma dell'art. 55
del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ordinare le eventuali
rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma
e la data.
28. (Modalità della eliminazione
di atti).- L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo
personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto
o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del
Capo del Personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione
in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta
determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato
soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del
fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo
contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine
dell'indice del fascicolo personale nonché a margine dello stato
matricolare, se l'atto o documento è in questo menzionato.
Gli atti o documenti
stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno
essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Capo
del Personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti
stessi possano essere comunicati o dati in visione.
29. (Rilascio di copie dello
stato matricolare). - L'impiegato può chiedere all'ufficio
del personale di prendere visione degli indici del fascicolo personale
e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a sue spese estratti
dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.
I criteri per la determinazione delle spese
di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Consiglio
di Amministrazione in base al costo del servizio. L’importo è
corrisposto dall'impiegato mediante applicazioni sulla domanda
di marche da bollo da annullarsi a cura dello stesso ufficio del
personale.
Sulla domanda dell'impiegato
intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo
personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti,
nonché su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare
sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti
che lo concernono, provvede il Capo del personale.
Il
provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.