Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Ricorso
ex art. 25 l. 7.8.1990, n. 241
del consigliere di legazione Alberto
Cutillo, rappr. e dif. dagli avv.ti Fabrizio Luciani e Luca
De Lucia, ed el. dom. nel loro studio in Roma, via Dora 1, giusta
delega in margine al presente atto
contro il Ministero
degli Affari Esteri - Direzione Generale del Personale e dell’Amministrazione,
in persona del Ministro p.t.
avverso la nota prot. 029/001326 del Direttore generale
del Personale del
24.7.1998; per sentir dichiarare
l’obbligo in capo al Ministero degli Affari Esteri a consentire
al ricorrente l’esame dei documenti contenuti nel suo fascicolo
personale, ivi compresi quelli non indicati nell’indice.
Fatto:
con istanza del 24.6.1998, il
ricorrente - in servizio presso l’Amministrazione degli Affari
Esteri con la qualifica di consigliere di legazione -
ha presentato al Direttore Generale del Personale un’istanza
di accesso al fine “di prendere visione di tutti i documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, ivi compresi quelli non figuranti
nell’indice”, ai sensi della l. 241/90. Il ricorrente ha motivato
detta istanza in relazione alla stretta inerenza di tale documentazione
rispetto all’avanzamento nella carriera diplomatica.
Con nota del 24.7.1998, prot. 029/001326, l’Ufficio ha risposto nei seguenti termini: “con riferimento alla Sua istanza
del 24.6.1998, intesa a ottenere piene e integrale visione del
Suo fascicolo personale, ai sensi della Legge 241/1990, Le comunico
che Ella ai sensi dell’art. 29, del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, potrà
prendere visione dell’indice del Suo fascicolo personale in cui
sono annotati gli atti e provvedimenti significativi ai fini della
carriera. Per quanto concerne eventuali carteggi diversi dai provvedimenti
di cui sopra è cenno, Le comunico che in base alla Legge 241/1990
e al successivo D.P.R. 27.6.1992, n. 352 (...) artt. 3 e 4, Ella
dovrà indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta stessa”.
Tale nota concretizza un vero e proprio rifiuto rispetto
all’istanza di accesso proposta dal Consigliere Cutillo e pertanto,
si ricorre dinnanzi a codesto Tribunale ex
art. 25, l. cit. 241/90, per sentir dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione
a consentire l’esame di tutti i documenti contenuti nel proprio
fascicolo personale, per i seguenti motivi di
Diritto:
1.
E’ bene premettere che in materia di accesso per i dipendenti
pubblici vigono al momento due normative che risalgono a tempi
diversi. La prima, specifica e più restrittiva, è dettata dal
d.p.r. 3.5.1957 n. 686; in particolare, l’art. 24 indica di quali
documenti si compone il fascicolo personale di ciascun impiegato,
e l’art. 29 consente all’impiegato di prendere visione solo dell’indice
del proprio fascicolo personale e di estrarre copia dei documenti
cui il dipendente abbia diritto.
La seconda normativa, di portata generale, introduce il
principio più innovativo e garantista dell’accesso ai documenti
amministrativi; essa è costituita, come è noto, dal capo V della
l. 241/90: tutti i documenti amministrativi possono costituire oggetto di accesso, tranne
quelli esclusi, in ragione di specifiche motivazioni, così come
previsto dall’art. 24 e relativi regolamenti di attuazione. Esistono
dunque due categorie di documenti: quelli accessibili
e quelli secretati; di tutti i documenti accessibili, pertanto, è possibile prendere
visione.
Il rapporto tra i due corpi normativi è stata correttamente
descritta dal giudice amministrativo: “(...) l’art. 29 del d.p.r.
n. 686 del 1957 e l’art. 25 della l. 241/90 non hanno lo stesso
ambito oggettivo, in quanto il primo si riferisce solo ai documenti
formalmente contenuti nel fascicolo personale mentre il secondo
si riferisce a tutti indistintamente i documenti comunque in possesso
dell’amministrazione; sicché ritenere applicabile in materia solo
il primo condurrebbe alla conseguenze che se in ipotesi l’Amministrazione
creasse degli archivi paralleli ai fascicoli personali l’interessato
non avrebbe diritto ad accedervi: conseguenza paradossalmente
in contrasto con le esigenze di trasparenza e di buon andamento
al cui soddisfacimento sono preordinate non solo la l. 241 del
1990 ma anche l’intera attuale disciplina dell’organizzazione
amministrativa” (Cons. giust. amm., 26.4.1996, n. 92).
In
ogni caso, la giurisprudenza amministrativa è costante nel dare
all’art. 29, d.p.r. 686 cit. l’interpretazione più ampia: “gli
atti inseriti nel fascicolo personale di cui l’impiegato può prendere
visione e chiedere copia ai sensi dell’art. 29, 1° comma, d.p.r.
3.5.1957 n. 686 non possono non essere anche tutti quelli che,
legittimamente o no, siano stati inclusi nel fascicolo personale
(...) dato che, per il
solo fatto della loro presenza nel fascicolo, essi hanno avuto
potenziale capacità di incidere sulla carriera dell’interessato
(...)” (Cons. St., IV, 9.8.1995 n. 688).
In sostanza la giurisprudenza estende al massimo la possibilità
per i dipendenti pubblici di accedere ai documenti comunque connessi
al proprio stato di servizio.
2. Per
venire al caso di specie, il ricorrente ha chiesto, ai sensi della
l. 241/90, di poter consultare
gli atti contenuti nel proprio fascicolo personale, ivi compresi
eventuali atti non menzionati nell’indice. L’Amministrazione,
invece, ha inopinatamente ritenuto di dover distinguere tra atti
registrati nell’indice e atti che non lo sono. Per i primi ha
stabilito che il diritto di accesso può essere esercitato sulla
base di quanto disposto dall’art. 29 d.p.r. cit. 686/57, e quindi
unicamente attraverso la mera consultazione dell’indice del fascicolo
e non attraverso la consultazione diretta dei documenti contenuti
nel fascicolo. Per quanto riguarda gli atti non registrati nell’indice,
l’Amministrazione, paradossalmente, chiede che l’interessato indichi
gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l’individuazione
e comunque specifichi l’interesse connesso alla richiesta.
La risposta dell’Amministrazione si pone in contrasto con
la normativa in materia di diritto di accesso
di cui alla l. 241.
Innanzitutto, si deve rilevare l’illegittimità della risposta
dell’Amministrazione, la quale invoca l’applicazione dell’art.
29 del d.p.r. 686/57 a fronte di un’istanza predisposta invece
ai sensi della l. cit. 241; nel
palese intento di ridurre l’ambito di operatività del diritto
d’accesso, attraverso la sola consultazione dell’indice.
La normativa effettivamente applicabile nella fattispecie
è costituita dagli artt. 22 ss., l. 241/90 e quindi le modalità
di esercizio del diritto di accesso debbono avvenire attraverso “l’esame” (art.
25, comma 1 l. cit. 241) di tutti i documenti contenuti nel fascicolo,
senza distinzioni tra documenti registrati nell’indice e non (cfr.
Cons. St., IV, cit. 688/95).
2.1. Per quanto concerne, in particolare, gli atti non registrati e comunque inseriti nel fascicolo, l’Amministrazione
ha ritenuto inammissibile la domanda di accesso in quanto, a suo
giudizio, non sarebbero stati indicati gli elementi idonei a consentire
l’individuazione dei documenti richiesti in visione.
In proposito, si deve rilevare che i documenti non registrati
e inseriti nel fascicolo (a prescindere
da qualunque rilievo sulla legittimità di detto inserimento)
sono perfettamente individuabili, proprio in quanto contenuti
nel fascicolo personale, che costituisce una unità fisica e giuridica
ben determinata quanto al suo contenuto: chè, se così non fosse,
sarebbe prospettabile una grave violazione dei più elementari
canoni in materia di organizzazione amministrativa.
Senza contare, poi, il significato intrinsecamente paradossale
e contraddittorio di quanto sostenuto dall’Amministrazione nella
nota oggetto della presente controversia; nella quale non si nega,
invero, l’esistenza di documenti “fantasma”
eppure se ne richiede all’interessato una concreta individuazione.
E’ quindi evidente l’intento
dell’amministrazione di eludere la normativa in materia di accesso
ai documenti amministrativi, attraverso la “creazione” della categoria
dei documenti invisibili o fantasma, che sono sottratti all’accesso
(in quanto non descrivibili) pur non essendo sottoposti a secretazione.
Sulla base di quanto sin qui dedotto, si può affermare
che, nel caso di specie, l’unico modo per rendere operante il
diritto di accesso consiste nel consentire al ricorrente di consultare
direttamente il proprio fascicolo personale.
3. Gli
aspetti evidenziati sono sicuramente decisivi. Si ritiene tuttavia
opportuno fare un’ulteriore precisazione in ordine all’interesse
del ricorrente ad ottenere l’accesso.
Oggetto dell’istanza di accesso è il fascicolo personale
del ricorrente. E’ evidente che egli ha
interesse a conoscere tutti i documenti che in esso sono
contenuti, se non altro in considerazione del principio costituzionalmente
garantito di tutela dei diritti della personalità. Peraltro è
la stessa giurisprudenza sopra citata che individua un interesse
in re ipsa ad esaminare il proprio fascicolo
personale “per il solo fatto della presenza del documento nel
fascicolo” (Cons. St. cit., IV, 688/95).
P.Q.M. Si chiede che codesto Tar dichiari l’obbligo in capo al Ministero
degli Affari Esteri di consentire al ricorrente la consultazione
diretta del fascicolo personale e l’eventuale estrazione di copia di tutti i documenti ivi contenuti.
Con salvezza di spese.
Roma,
5 ottobre 1998
avv. Fabrizio Luciani avv.
Luca De Lucia
Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario,
ho notificato il suesteso atto a:
Ministero degli affari Esteri, in persona del Ministro
p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello
Stato,Via dei Portoghesi 12