SENT. 3187/98
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione 1 ter
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
12203/98, proposto da
CUTILLO Alberto,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio
Luciani e Luca De Lucia ed elettivarnente domiciliato presso gli
stessi, in Roma, via Dora, 1;
contro
IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI,
costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e
presso la medesima domiciliato "ex lege", in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del 24 luglio 1998 e per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione
intimata di consentire al ricorrente l'accesso ai documenti contenuti
nel suo fascicolo personale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, all'udienza
camerale dei 29 ottobre 1998, il Cons. Eugenio Mele;
Uditi,
altresì, l'avv.to De Lucia per il ricorrente e l'avv..dello Stato
Russo per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il
ricorrente, in data 24 giugno 1998, ha avanzato richiesta al fine
di prendere visione di tutti i documenti contenuti nel proprio
fascicolo personale, ivi compresi quelli non elencati nell'indice,
in quanto direttamente correlati alla cognizione del proprio avanzamento
di carriera.
In
data 24 luglio 1998, l’Amministrazione ha emanato la nota impugnata,
con la quale ha comunicato l'accessibilità soltanto dell'indice
del fascicolo personalmente per gli altri documenti ha richiesto
la esatta individuatone degli estremi e la motivazione del relativo
interesse, oltre alla necessità di far pervenire le marche da
bollo relative (nel caso di estrazione di copie) "essendo
il rilascio degli atti soggetto all'imposta di bollo".
Avverso la nota suddetta è proposto il presente ricorso,
affidato al seguente
motivo di diritto:
-
Violazione degli
artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in quanto, con
la nota sopra indicata, l'Amministrazione ha reso impossibile
l'esercizio dei diritto di accesso, non essendo evidentemente
possibile la precisa individuazione di atti non conosciuti, in
quanto non elencati nell'indice.
-
La causa è discussa
dalle parti all'udienza camerale del 29 ottobre 1998, durante
la quale ognuna insiste per le proprie tesi.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ singolare come, ormai ad oltre otto anni dalla data di
entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancora sussistano
posizioni interpretative così particolarmente oscure intorno all'accesso
ai documenti comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione.
Giova, perciò, ricordare che gli artt. 22 e seguenti della
legge suddetta si sovrappongono, modificandola, a qualsiasi altra
precedente normativa in materia di accesso agli atti; di qui,
l'inconferenza del richiamo effettuato dall'Amministrazione alle
norme del d.P.R. n. 686 del 1957, e la conseguenza che qualsiasi
atto comunque inserito nel fascicolo personale (a prescindere
dal fatto della sua elencazione nell'indice, che è vicenda organizzatoria)
non può non essere accessibile al diretto interessato, con esclusione
soltanto degli atti "segreti” ("classificati",
nel linguaggio burocratico) ovvero degli atti “riservati"
(che, peraltro, nella specie non sono sussistenti, essendo il
richiedente il diretto interessato ai medesimi).
Per
quanto concerne l'interesse, esso, nella specie, è “in re ipsa”,
trattandosi appunto dei documenti che concernono la vita amministrativa
del dipendente pubblico, il quale ha quindi con essi una relazione
diretta ed essendo gli stessi specificamente rilevanti per la
sua prosecuzione nella carriera.
Infine, occorre ricordare che l'eventuale
estrazione di copie non è soggetta alla legge sul bollo, per espresso
dettato dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, potendosi richiedere
in tale evenienza all'interessato soltanto il pagamento del mero
costo della fotoriproduzione.
L'Amministrazione degli affari esteri dovrà pertanto consentire
al ricorrente la visione e la eventuale estrazione di copie di
tutti i documenti (salvo quelli classificati segreti, se ve ne
sono) comunque contenuti nel fascicolo personale dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio
Sezione 1 ter
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, ordina
all'Amministrazione degli affari esteri di consentire l'accesso
al ricorrente di tutti i documenti inseriti nel proprio fascicolo
personale, secondo quanto indicato in motivazione;
Condanna l'Amministrazione suddetta al pagamento delle spese di
giudizio, liquidate in complessive 3.000.000 (tremilioni). Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sez. I ter, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
- Cesare
MASTROCOLA - Presidente
- Domenico
CAFINI - Consigliere
- Eugenio
MELE - Consigliere
est.