SENT. 3187/98

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione 1 ter

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 12203/98, proposto da

 

CUTILLO Alberto,

 

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Luciani e Luca De Lucia ed elettivarnente domiciliato presso gli stessi, in Roma, via Dora, 1;

 

contro

 

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,

 

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la medesima domiciliato "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

 

della nota del 24 luglio 1998 e per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di consentire al ricorrente l'accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo personale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Udito, all'udienza camerale dei 29 ottobre 1998, il Cons. Eugenio Mele;

 

Uditi, altresì, l'avv.to De Lucia per il ricorrente e l'avv..dello Stato Russo per l'amministrazione resistente;

 

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

 

 

 

FATTO

 

Il ricorrente, in data 24 giugno 1998, ha avanzato richiesta al fine di prendere visione di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, ivi compresi quelli non elencati nell'indice, in quanto direttamente correlati alla cognizione del proprio avanzamento di carriera.

In data 24 luglio 1998, l’Amministrazione ha emanato la nota impugnata, con la quale ha comunicato l'accessibilità soltanto dell'indice del fascicolo personalmente per gli altri documenti ha richiesto la esatta individuatone degli estremi e la motivazione del relativo interesse, oltre alla necessità di far pervenire le marche da bollo relative (nel caso di estrazione di copie) "essendo il rilascio degli atti soggetto all'imposta di bollo".

 

Avverso la nota suddetta è proposto il presente ricorso, affidato al seguente motivo di diritto:

 

-            Violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in quanto, con la nota sopra indicata, l'Amministrazione ha reso impossibile l'esercizio dei diritto di accesso, non essendo evidentemente possibile la precisa individuazione di atti non conosciuti, in quanto non elencati nell'indice.

-            La causa è discussa dalle parti all'udienza camerale del 29 ottobre 1998, durante la quale ognuna insiste per le proprie tesi.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va accolto.

 

E’ singolare come, ormai ad oltre otto anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancora sussistano posizioni interpretative così particolarmente oscure intorno all'accesso ai documenti comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione.

 

Giova, perciò, ricordare che gli artt. 22 e seguenti della legge suddetta si sovrappongono, modificandola, a qualsiasi altra precedente normativa in materia di accesso agli atti; di qui, l'inconferenza del richiamo effettuato dall'Amministrazione alle norme del d.P.R. n. 686 del 1957, e la conseguenza che qualsiasi atto comunque inserito nel fascicolo personale (a prescindere dal fatto della sua elencazione nell'indice, che è vicenda organizzatoria) non può non essere accessibile al diretto interessato, con esclusione soltanto degli atti "segreti” ("classificati", nel linguaggio burocratico) ovvero degli atti “riservati" (che, peraltro, nella specie non sono sussistenti, essendo il richiedente il diretto interessato ai medesimi).

 

Per quanto concerne l'interesse, esso, nella specie, è “in re ipsa”, trattandosi appunto dei documenti che concernono la vita amministrativa del dipendente pubblico, il quale ha quindi con essi una relazione diretta ed essendo gli stessi specificamente rilevanti per la sua prosecuzione nella carriera.

 

Infine, occorre ricordare che l'eventuale estrazione di copie non è soggetta alla legge sul bollo, per espresso dettato dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, potendosi richiedere in tale evenienza all'interessato soltanto il pagamento del mero costo della fotoriproduzione.

 

L'Amministrazione degli affari esteri dovrà pertanto consentire al ricorrente la visione e la eventuale estrazione di copie di tutti i documenti (salvo quelli classificati segreti, se ve ne sono) comunque contenuti nel fascicolo personale dello stesso.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

 

Sezione 1 ter

 

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione degli affari esteri di consentire l'accesso al ricorrente di tutti i documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, secondo quanto indicato in motivazione;

 

Condanna l'Amministrazione suddetta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive 3.000.000 (tremilioni). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I ter, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

 

 

- Cesare MASTROCOLA                   - Presidente

 

- Domenico CAFINI                             - Consigliere

 

- Eugenio MELE                                  - Consigliere est.

 

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