Circolare 99 del 4 dicembre 2001
|
Oggetto:
|
Emersione di
attività detenute all’estero. Articoli da 11 a 21 della
legge 23 novembre 2001, n. 409 di conversione del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350. Ulteriori chiarimenti.
|
Premessa
La legge di conversione
23 novembre 2001, n. 409 (di seguito legge),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001,
ha apportato alcune modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli
da 11 a 21 volte a consentire l’emersione e la conseguente regolarizzazione
delle attività detenute all’estero da taluni soggetti residenti
in Italia.
Ad integrazione della
circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001, si forniscono i seguenti
ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla
legge e alle problematiche
sollevate dagli operatori coinvolti.
1.
Soggetti interessati
Come noto, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti interessati alla procedura
di emersione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali,
le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito
TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Trattandosi degli
stessi soggetti interessati dalla disciplina del cosiddetto “monitoraggio
fiscale” di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, devono intendersi ricompresi
tra i destinatari della procedura di emersione anche le persone
fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Restano,
invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano
essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle
società semplici.
I soggetti interessati
devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento
alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR,
in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Inoltre, come stabilito
dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del
contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi
un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale
4 maggio 1999 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 140/E
del 24 giugno 1999). Pertanto, anche tali soggetti, ricorrendone
i presupposti, possono rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione
delle disposizioni in commento.
Per quanto riguarda
l’accertamento dello status
di soggetto non residente si rinvia alla circolare del Ministero
delle finanze n. 304 del 2 dicembre 1997 nella quale è stata illustrata
la posizione dell’Amministrazione finanziaria in merito agli elementi
di fatto e di diritto che devono verificarsi affinché una persona
fisica possa essere considerata fiscalmente residente nel territorio
dello Stato.
Per le società semplici,
le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma
3, lettera d), e 87, comma 3, del TUIR
stabiliscono che si considerano residenti quelli che per la maggior
parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Il requisito della
residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo
d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta
“dichiarazione riservata” (2001 o 2002), e non necessariamente
nei periodi d’imposta precedenti.
Pertanto, i soggetti
che non sono residenti in Italia per il predetto periodo non possono
accedere alla speciale disciplina di emersione, ancorché gli stessi
siano stati residenti in Italia in periodi d’imposta precedenti.
Si precisa, inoltre,
che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni
relative al rimpatrio delle attività detenute all’estero per i
soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio
fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione
annuale dei redditi di fonte estera.
2.
Ambito oggettivo
Le disposizioni relative
al cosiddetto “rimpatrio” e alla cosiddetta “regolarizzazione”
hanno per oggetto le somme di denaro, le attività finanziarie
e gli altri investimenti detenuti all’estero, in qualsiasi Paese
europeo ed extraeuropeo, alla data prevista dalla norma (1° agosto
2001 per il rimpatrio e 27 settembre 2001 per la regolarizzazione),
per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento
in Italia o la regolarizzazione per il tramite di un intermediario
italiano. Ciò implica, naturalmente, che non è consentito regolarizzare
le attività che alla predetta data erano detenute in Italia.
2.1 Rimpatrio
Si fa presente che
la legge ha apportato alcune modifiche all’articolo
12, comma 1, e all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.
350 del 2001, che incidono sull’ambito applicativo delle operazioni
di rimpatrio.
In particolare, è
ora previsto che il denaro e le attività finanziarie oggetto del
rimpatrio devono essere detenute al di fuori del territorio dello
Stato almeno al 1° agosto 2001, retrocedendo così la data inizialmente
stabilita al 27 settembre 2001. Inoltre, è stato stabilito che
tale condizione deve essere attestata dall’interessato nella dichiarazione
riservata.
Al fine di recepire
tali modifiche è stato approvato, con decreto del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 23 novembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2001), un nuovo modello di dichiarazione
riservata che può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Tuttavia, i soggetti
che hanno già presentato la dichiarazione riservata ad un intermediario
abilitato e per la quale risultano essere completati entro il
24 novembre 2001 tutti gli adempimenti a loro carico secondo le
disposizioni in vigore a tale data (compresa la fornitura della
provvista necessaria per il pagamento della somma del 2,5 per
cento ovvero per la sottoscrizione dei titoli di Stato) non sono
tenuti a ripresentare la dichiarazione riservata utilizzando il
nuovo modello né sono tenuti ad integrare con la suddetta attestazione
quella già presentata.
Per contro, qualora
alla data del 25 novembre - giorno successivo a quello di pubblicazione
della legge – il soggetto interessato, pur avendo
presentato la dichiarazione riservata, non abbia ottenuto dall’intermediario
prescelto il rilascio della copia della dichiarazione stessa,
è tenuto a ripresentare la dichiarazione compilando il modello
da ultimo approvato.
Ciò premesso, occorre
tener presente che l’articolo 12, comma 1, della legge
stabilisce che le operazioni di rimpatrio possono essere effettuate
dai soggetti interessati nel periodo tra il 1° novembre 2001 e
il 28 febbraio 2002.
Al riguardo, si precisa
che in detto arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti
previsti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non
ancora terminati taluni degli adempimenti previsti per gli intermediari.
In particolare, è
necessario che entro il termine ultimo del 28 febbraio 2002 i
soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata,
conferendo l’incarico all’intermediario di ricevere in deposito
le attività provenienti dall’estero, abbiano fornito la necessaria
provvista per il versamento della somma ovvero per la sottoscrizione
dei titoli di Stato e abbiano ricevuto copia della dichiarazione
riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate
devono essere state trasferite presso l’intermediario italiano
che le riceve in deposito.
Le attività rimpatriate
prima del 1° novembre 2001 ovvero dopo il 28 febbraio 2002, quindi,
non possono essere oggetto dell’operazione di emersione.
Non rileva, invece,
a questi fini la data del versamento da parte dell’intermediario
della somma dovuta.
In sostanza, si ritiene
che l’intera procedura si debba concludere, entro detto periodo,
con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto
interessato da parte dell’intermediario.
Con riferimento alle
operazioni di rimpatrio, si precisa inoltre che le attività detenute
alla data del 1° agosto 2001 possono anche differire, dal punto
di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed
indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio,
nell’ipotesi in cui alla predetta data erano detenuti titoli che
sono stati successivamente ceduti, l’attività rimpatriata consiste
nel relativo controvalore monetario ovvero nei titoli acquistati
con il precedente disinvestimento.
E’, altresì, utile
ribadire che le attività oggetto di rimpatrio possono essere rappresentate
anche da titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti
residenti in Italia.
Per quanto riguarda
le partecipazioni non rappresentate da titoli (ad esempio, quote),
si precisa che il rimpatrio si considera eseguito nel momento
in cui l’intermediario finanziario assume in custodia, deposito,
amministrazione o gestione le predette attività. A tal fine, è
necessaria l’annotazione della partecipazione nel conto, previa
acquisizione della documentazione attestante la titolarità della
quota al soggetto che presenta la dichiarazione riservata.
Ciò posto, gli intermediari
incaricati di ricevere le dichiarazioni riservate, tra gli adempimenti
che sono tenuti a svolgere, devono adottare le procedure necessarie
per garantire la completa riservatezza dei dati, anche attraverso
la costituzione di appositi conti destinati ad accogliere le somme
e le attività finanziarie oggetto del rimpatrio, a meno che l’interessato
intenda rinunciare alla riservatezza.
Infatti, come chiarito
nella circolare n. 85/E, in caso di rimpatrio, non devono essere
comunicati all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie
inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività
finanziarie rimpatriate.
Non devono essere
altresì comunicati i dati relativi ai conti di sub deposito nei
quali sono immessi denaro e attività finanziarie rimpatriate dal
contribuente per il tramite di altri intermediari finanziari (ad
esempio, SIM e società fiduciarie) che sono impossibilitati a
gestire direttamente i conti relativi all’attività svolta a favore
della propria clientela.
Sui conti per i quali
vige la riservatezza, tuttavia, potranno essere depositate esclusivamente
le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate prodotte
dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore
accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall’alienazione
delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell’importo indicato
nella dichiarazione riservata e fermo restando quanto chiarito
di seguito in ordine alla dinamica delle attività rimpatriate.
Tale condizione, naturalmente, va verificata confrontando il corrispettivo
di cessione delle attività finanziarie con l’ammontare complessivo
delle attività rimpatriate.
Allo stesso modo,
entro il predetto limite, si ritiene che potranno essere accreditate
le attività finanziarie acquisite dall’interessato con l’utilizzo
del denaro rimpatriato o derivante dall’alienazione delle attività
rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli
rimpatriati. Al riguardo, si fa presente che le attività finanziarie
in tal modo acquisite devono essere valorizzate secondo i criteri
ordinariamente applicabili ai fini dell’attribuzione del costo
fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni, titoli e agli altri
strumenti finanziari suscettibili di produrre redditi diversi
di natura finanziaria.
Il regime della riservatezza
dei predetti conti si ritiene applicabile, oltre l’importo indicato
nella dichiarazione riservata, anche ai redditi di capitale e
alle plusvalenze realizzate derivanti dal denaro e dalle attività
finanziarie rimpatriate, a condizione che si tratti di proventi
assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo
d’imposta o imposta sostitutiva) da parte dell’intermediario depositario.
Anche in tal caso, infatti, si tratta di “dati e notizie concernenti le dichiarazioni
riservate”.
Infine, la permanenza
del regime di riservatezza nel caso di sostituzione dei titoli
rimpatriati, nonché per i proventi delle attività rimpatriate,
sussiste anche con riferimento ai titoli di Stato di cui all’articolo
12, comma 2, della legge indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano stati
sottoscritti dai contribuenti con il disinvestimento delle attività
rimpatriate ovvero con risorse già detenute in Italia.
In ogni caso, si fa
presente che gli effetti delle operazioni di rimpatrio rilevanti
ai fini dell’accertamento, di cui al successivo paragrafo 3, sono
limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate.
2.1.1 Comunicazione
dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate
Ai sensi del comma
8 dell’articolo 14, il contribuente che si avvale dell’operazione
di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all’intermediario,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata,
i redditi derivanti da tali attività percepiti nel periodo che
va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della predetta
dichiarazione.
Ai fini dell’individuazione
del prelievo da effettuare a titolo definitivo da parte dell’intermediario
al quale è presentata la dichiarazione riservata, si precisa che
devono essere applicate le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
che sarebbero state applicabili al momento della percezione o
del realizzo qualora le attività da cui derivano i proventi fossero
già in deposito presso lo stesso intermediario ovvero qualora
quest’ultimo fosse intervenuto nella loro riscossione. Pertanto,
ad esempio, sugli interessi derivanti dai depositi e conti correnti
esteri, l’intermediario deve applicare la ritenuta del 27 per
cento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Analogamente, le fattispecie
di plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria che
l’interessato può comunicare all’intermediario al fine di avvalersi
della disposizione in commento, sono limitate a quelle per le
quali risulta applicabile il regime del risparmio amministrato
o il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Pertanto, rimangono escluse,
ad esempio, le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
di cui all’articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR.
Inoltre, l’intermediario
non può tener conto di eventuali minusvalenze o perdite realizzate
dal contribuente nel periodo di tempo considerato, in quanto le
relative attività finanziarie erano detenute all’estero nell’ambito
di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione
per i quali non era applicabile alcuno dei regimi sopra richiamati.
Dette minusvalenze possono, invece, essere indicate dal contribuente
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzo
delle stesse ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Il versamento delle
ritenute e delle imposte sostitutive deve essere effettuato dall’intermediario
secondo le ordinarie modalità previste per le diverse fattispecie
reddituali, assumendo come data di riferimento, ai fini dell’individuazione
dei termini di versamento, la data in cui l’intermediario stesso
restituisce copia della dichiarazione riservata al contribuente
(non oltre il 28 febbraio 2002).
2.1.2 Redditi e plusvalenze
prodotti successivamente al rimpatrio
Con riguardo alla
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente
realizzati dal contribuente dopo avere effettuato il rimpatrio,
a rettifica di quanto precedentemente disposto, si fa presente
che con l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 14 della legge,
possono essere anche derogati gli ordinari criteri di determinazione
dei redditi stabiliti dal TUIR.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che il contribuente può
assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante:
· il costo di acquisto,
come risultante dalla relativa documentazione;
ovvero, in mancanza
della documentazione di acquisto,
· il valore fornito
all’intermediario mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del
1997;
· l’importo dichiarato
nella dichiarazione riservata.
Con riferimento all’indicazione
del valore da parte dell’interessato con la predetta dichiarazione
sostitutiva, si ritiene che non si possa superare il valore determinato
sulla base dei criteri generali stabiliti dall’articolo 9 del
TUIR.
In ogni caso, si fa
presente che ai sensi dell’articolo 485, primo comma, del codice
penale, è considerata reato la falsità materiale in scrittura
privata in caso di divergenza fra autore apparente e autore reale
del documento o quando questo sia stato alterato dopo la sua formazione.
Inoltre, rimane ferma
la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere
i vantaggi tributari conseguiti per effetto di operazioni, incluse
le valutazioni, aventi ad oggetto i beni o i rapporti di cui all’articolo
81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR,
ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, lettera f), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
2.2 Regolarizzazione
Ai fini della regolarizzazione
delle attività che si intendono mantenere all’estero, l’emersione
è consentita a condizione che si tratti di attività che risultano
detenute all’estero alla data del 27 settembre 2001.
La regolarizzazione
può avere ad oggetto denaro, attività finanziarie, nonché investimenti
di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all’estero,
le quote di diritti reali, le cosiddette “multiproprietà”, gli
oggetti preziosi, le opere d’arte.
Nonostante l’articolo
16 della legge non ne faccia menzione, si ritiene
che, ove possibile, una volta effettuata la regolarizzazione,
i beni possano essere anche riportati in Italia, mantenendo gli
effetti previsti per tale forma di emersione.
Inoltre, come noto,
qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria
(ad esempio, denaro, titoli, polizze assicurative produttive di
redditi di natura finanziaria), il contribuente deve allegare
alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione
analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall’intermediario
estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione
della dichiarazione, che sia in grado di comprovare che le attività
finanziarie sono depositate o costituite presso l’intermediario
medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all’estero.
Con riferimento alla
certificazione relativa al denaro, si precisa che essa non può
che essere riferita alle sole attività costituite in deposito
presso l’intermediario non residente, quali, ad esempio, somme
depositate in conti correnti o in libretti di deposito. Conseguentemente,
qualora le attività finanziarie siano detenute, invece, in cassette
di sicurezza, si ritiene che l’operazione di regolarizzazione
possa essere effettuata soltanto previo effettivo deposito delle
attività stesse presso l’intermediario estero tenuto a rilasciare
la predetta documentazione.
Le indicazioni fornite
nel paragrafo 2.1 con riferimento al rimpatrio sono applicabili
anche alla regolarizzazione, ove compatibili con le peculiarità
di quest’ultima operazione e sempreché la stessa non sia diversamente
disciplinata.
2.3. Possesso delle
attività detenute all’estero
Come già precisato
nella circolare n. 85/E, tenuto conto della finalità del provvedimento,
l’emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso di
possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma
anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società
fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di
interposta persona.
A questi fini, si
ritiene irrilevante la mancata riproposizione dell’avverbio “comunque”
nel testo dell’articolo 12, comma 1, risultante a seguito delle
modifiche apportate dalla legge.
Relativamente alla
nozione di “interposta persona”, si fa presente che la questione
non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente
connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del
soggetto interposto.
A titolo esemplificativo,
si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una
società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata,
non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili,
in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente
formale e ben si può sostenere la titolarità dei beni intestati
alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio.
Analogamente, a titolo
meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto interposto
un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente
o settlor) ovvero un
trust non discrezionale, nei casi in cui
il titolare può essere identificato nel beneficiario.
3.
Gli effetti del rimpatrio
e della regolarizzazione
Gli effetti dell’emersione
compiuta in conformità alle disposizioni in materia di rimpatrio
e di regolarizzazione sono disciplinati dall’articolo 14 del provvedimento.
E’ innanzitutto prevista
la non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali,
nonché l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti
uffici in materia tributaria e previdenziale.
In particolare, è
precluso nei confronti del soggetto interessato e dei soggetti
solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo
relativo ai periodi per i quali non siano scaduti i termini alla
data del 27 settembre 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati
dalle somme o dalle attività costituite o detenute all’estero
oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ed indicate nella dichiarazione
di emersione.
Per effetto delle
modifiche apportate dalla legge n. 409 del 2001 e tenuto conto
del rinvio contenuto negli articoli 15 e 16 agli effetti derivanti
dalle operazioni di rimpatrio, la preclusione dell’attività di
accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi
fino al 1° agosto 2001.
Per quanto riguarda
il riferimento ai soggetti solidalmente obbligati, si ritiene
che la norma abbia inteso estendere la preclusione degli accertamenti
anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all’obbligazione
tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al
contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata. Pertanto,
gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente
nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in
comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano
effettuato le operazioni di emersione.
Gli accertamenti sono
preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte
sui redditi, quali, ad esempio, l’IVA o l’imposta sulle successioni
e donazioni, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili”
che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.
A tal fine si precisa
che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova
specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia
possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati
alle somme o alle attività costituite o detenute all’estero oggetto
di rimpatrio o di regolarizzazione. Conseguentemente, l’effetto
preclusivo dell’accertamento può essere opposto, ad esempio, in
presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati.
Per converso, gli
effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti
valere a tali fini qualora l’accertamento abbia ad oggetto elementi
che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito
del regime di emersione, come nel caso, ad esempio, di rilievi
sulla competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa
configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori imponibili
accertati e le attività emerse.
Come noto, le operazioni
di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla
data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione
sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni
e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo
di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza, comprese le
richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51,
comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso le operazioni
di rimpatrio e di regolarizzazione non producono effetti con riferimento
all’anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi
di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un’attività
di accertamento, compreso l’accertamento parziale di cui all’articolo
41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, in quest’ultimo caso,
tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno
l’Amministrazione finanziaria abbia successivamente notificato
un ulteriore avviso di accertamento, sempreché gli imponibili
accertati siano riconducibili alle somme o alle altre attività
costituite all’estero e oggetto di emersione e fino a concorrenza
del loro importo.
Inoltre, occorre tener
presente che non deve essere considerata una causa ostativa la
comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione
finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime
dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto.
4.
Dichiarazione riservata
presentata dagli eredi
In caso di dichiarazione
riservata presentata dall’erede per il defunto, il soggetto che
presenta la dichiarazione riservata deve compilare il relativo
modello indicando nel quadro A i dati anagrafici del contribuente
cui la dichiarazione si riferisce e nel quadro B le proprie generalità.
Il soggetto che predispone la dichiarazione per il de
cuius deve altresì sottoscrivere la dichiarazione nei quadri
D ed F e specificare la propria qualifica (ad esempio, erede,
coerede, curatore dell’eredità giacente).