A proposito di “Scudo Fiscale”

 

 

 

 

Riceviamo dal Direttore Generale del Contenzioso del Ministero delle Finanze, Dottor Vincenzo Busa, il seguente approfondimento in merito allo scudo fiscale che, ci auguriamo, possa contribuire a fare chiarezza sulla legge n. 409 del 23 novembre 2001.

 

Il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ormai noto come “scudo fiscale”, ha introdotto, in occasione della sostituzione della lira con l’euro, disposizioni che consentono l’emersione delle attività (denari, titoli, immobili, ecc.) irregolarmente detenute all’estero, tramite procedure di rimpatrio (importazione) o regolarizzazione (mantenimento all’estero).

In entrambi i casi è possibile conseguire indubbi vantaggi, fra cui la non applicazione di talune sanzioni amministrative e penali, nonché l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale relativamente a fattispecie imponibili, anche astrattamente ricollegabili alle attività oggetto di emersione.

In particolare, le procedure di emersione possono essere avviate dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, tramite presentazione – entro il 15maggio 2002 – di apposita dichiarazione riservata agli intermediari finanziari abilitati (ad esempio, banche, SIM, società fiduciarie, ecc.).

Per  determinare se le persone fisiche possano essere considerate “residenti”, occorre verificare la sussistenza di almeno uno dei tre requisiti:

1.     iscrizione nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta e, cioè, per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili);

2.     domicilio nel territorio dello Stato, per il medesimo periodo, inteso come sede principale di affari ed interessi;

3.     residenza nel territorio dello Stato, intesa come dimora abituale.

 

Ovviamente il primo dei requisiti non è posseduto da coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, siano iscritti all’albo dei residenti esteri (AIR), come talvolta accade al personale delle amministrazioni pubbliche italiane in servizio all’estero. Occorre, tuttavia, valutare se questi ultimi conservano comunque la qualità di “residenti” nel nostro Paese in relazione agli altri requisiti (qualora, ad esempio, la famiglia non abbia seguito il lavoratore all’estero e questi abbia mantenuto in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede principale dei propri affari e interessi).

Tornando alle condizioni per usufruire dello “scudo”, altro presupposto richiesto è l’avvenuta violazione di disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

Tale normativa impone alcuni obblighi a carico delle persone fisiche residenti in Italia in relazione ad operazioni transfrontaliere e ad investimenti detenuti all’estero. I più ricorrenti di tali adempimenti possono essere così sintetizzati:

1.       presentazione di dichiarazione doganale per i trasporti al seguito eseguiti per proprio conto, quindi trasferimenti a titolo personale, di contanti, di certificati in serie o in massa e di valori mobiliari, per importi superiori ai 10329,14 di euro (ventimilioni di vecchie lire);

2.       indicazione nell’apposito modulo (RW), contenuto nella dichiarazione annuale dei redditi, degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d’imposta per un ammontare superiore al predetto importo, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;

3.       indicazione nel medesimo modulo RW dei trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato tali investimenti ed attività finanziarie;

4.       indicazione, sempre in tale modulo, dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso soggetti esteri.

 

 

Tra le attività estere di natura finanziaria di cui al secondo punto, rientrano sicuramente i depositi ed i conti correnti detenuti presso le banche estere. Quindi, anche i conti nei quali vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti erogati da Amministrazioni pubbliche italiane per il lavoro svolto all’estero.

Per loro natura, infatti, tali conti sono comunque da considerare quali investimenti che producono redditi imponibili in Italia ed a nulla rileva la circostanza che il “patrimonio” in essi depositato origini, eventualmente, da redditi esenti da imposizioni sulla base della normativa fiscale italiana.

Si pensi ad esempio al 50 per cento delle indennità di base ed alle maggiorazioni a queste collegate erogate per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Tornando ai conti correnti, è opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che si tratta, appunto, di patrimoni da cui derivano redditi, ad esempio interessi, che, anche se di fonte estera, sono imponibili in Italia. In tali circostanze sono, quindi, rinvenibili i presupposti da cui deriva l’obbligo di indicazione nel modulo RW.

Per completezza di informazione si ricorda che l’imposizione degli interessi derivanti da conti correnti esteri avviene in Italia tramite l’applicazione di una ritenuta alla fonte, qualora vengano importati attraverso un sostituto d'imposta italiano, e nell’ambito della dichiarazione dei redditi negli altri casi.

In relazione ad alcune particolari categorie di beni è stato ripetutamente chiesto all’Agenzia delle Entrate se questi vanno indicati o meno nel modulo RW nel caso in cui siano detenuti all’estero e, conseguentemente, se la mancata dichiarazione configuri una violazione delle norme sul “monitoraggio fiscale” e quindi dia titolo per accedere alle procedure di emersione, secondo quanto sopra illustrato.

A tale proposito, nelle istruzioni al modello UNICO/2002 è stato chiarito che, ad esempio, gli immobili detenuti all’estero devono essere indicati nel modello RW solo se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero in cui sono ubicati, e pertanto, se sono comunque imponibili in Italia, o se sono dati in affitto.

Anche i preziosi e le opere d’arte devono essere indicati solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia.

Si ricorda infine che l’indicazione di attività finanziarie o investimenti esteri nel modulo RW non implica di per sé un maggior onere impositivo, dal momento che i redditi esteri vengono sottoposti ad imposizione sulla base di autonome procedure. La finalità di tale modulo è piuttosto quella di fornire un quadro dei flussi finanziari da, verso e sull’estero anche con finalità di monitoraggio valutario.

In conclusione, i soggetti residenti in Italia che svolgono attività lavorativa all’estero ovvero le hanno svolte nel passato, come ad esempio il personale delle ambasciate – compresi gli ambasciatori – qualora abbiano omesso di compilare il modulo RW per indicare le somme depositate all’estero (pur se escluse dalla base imponibile dell’Irpef), possono avvalersi dello “scudo fiscale” per mettersi al riparo dall’applicazione delle relative sanzioni (correlate alla omessa compilazione del modulo RW), oggi molto più gravose che nel passato. In più, lo ”scudo” preclude all’Amministrazione finanziaria la possibilità di contestare l’omessa dichiarazione in Italia di redditi connessi con la detenzione all’estero delle attività oggetto di emersione.  

 

 

 

 

 

 

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