A proposito di “Scudo Fiscale”
Riceviamo
dal Direttore Generale del Contenzioso del Ministero delle Finanze,
Dottor Vincenzo Busa, il seguente approfondimento in merito allo
scudo fiscale che, ci auguriamo, possa contribuire a fare chiarezza
sulla legge n. 409 del 23 novembre 2001.
Il
decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, ormai noto come “scudo fiscale”, ha
introdotto, in occasione della sostituzione della lira con l’euro,
disposizioni che consentono l’emersione delle attività (denari,
titoli, immobili, ecc.) irregolarmente detenute all’estero, tramite
procedure di rimpatrio (importazione) o regolarizzazione (mantenimento
all’estero).
In entrambi i casi è possibile
conseguire indubbi vantaggi, fra cui la non applicazione di talune
sanzioni amministrative e penali, nonché l’inibizione dei poteri
di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e
previdenziale relativamente a fattispecie imponibili, anche astrattamente
ricollegabili alle attività oggetto di emersione.
In particolare, le procedure
di emersione possono essere avviate dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato, tramite presentazione – entro il 15maggio
2002 – di apposita dichiarazione riservata agli intermediari finanziari
abilitati (ad esempio, banche, SIM, società fiduciarie, ecc.).
Per
determinare se le persone fisiche possano essere considerate
“residenti”, occorre verificare la sussistenza
di almeno uno dei tre requisiti:
1.
iscrizione
nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del
periodo d’imposta e, cioè, per almeno 183 giorni (184 per gli
anni bisestili);
2.
domicilio
nel territorio dello Stato, per il medesimo periodo, inteso come
sede principale di affari ed interessi;
3.
residenza
nel territorio dello Stato, intesa come dimora abituale.
Ovviamente il primo dei requisiti
non è posseduto da coloro che, per la maggior parte del periodo
d’imposta, siano iscritti all’albo dei residenti esteri (AIR),
come talvolta accade al personale delle amministrazioni pubbliche
italiane in servizio all’estero. Occorre, tuttavia, valutare se
questi ultimi conservano comunque la qualità di “residenti” nel nostro Paese in relazione
agli altri requisiti (qualora, ad esempio, la famiglia non abbia
seguito il lavoratore all’estero e questi abbia mantenuto in Italia,
per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede principale
dei propri affari e interessi).
Tornando alle condizioni per
usufruire dello “scudo”, altro presupposto richiesto è l’avvenuta
violazione di disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del
1990, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
Tale normativa impone alcuni
obblighi a carico delle persone fisiche residenti in Italia in
relazione ad operazioni transfrontaliere e ad investimenti detenuti
all’estero. I più ricorrenti di tali adempimenti possono essere
così sintetizzati:
1.
presentazione di dichiarazione
doganale per i trasporti al seguito eseguiti per proprio conto,
quindi trasferimenti a titolo personale, di contanti, di certificati
in serie o in massa e di valori mobiliari, per importi superiori
ai 10329,14 di euro (ventimilioni di vecchie lire);
2.
indicazione nell’apposito
modulo (RW), contenuto nella dichiarazione annuale dei redditi,
degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura
finanziaria, detenuti al termine del periodo d’imposta per un
ammontare superiore al predetto importo, attraverso cui possono
essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;
3.
indicazione nel medesimo
modulo RW dei trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno
interessato tali investimenti ed attività finanziarie;
4. indicazione,
sempre in tale modulo, dei trasferimenti da, verso e sull’estero
effettuati attraverso soggetti esteri.
Tra le attività estere di natura
finanziaria di cui al secondo punto, rientrano sicuramente i depositi
ed i conti correnti detenuti presso le banche estere. Quindi,
anche i conti nei quali vengono accreditati o comunque detenuti
emolumenti erogati da Amministrazioni pubbliche italiane per il
lavoro svolto all’estero.
Per loro natura, infatti, tali
conti sono comunque da considerare quali investimenti che producono
redditi imponibili in Italia ed a nulla rileva la circostanza
che il “patrimonio” in essi depositato origini, eventualmente,
da redditi esenti da imposizioni sulla base della normativa fiscale
italiana.
Si pensi ad esempio al 50 per
cento delle indennità di base ed alle maggiorazioni a queste collegate
erogate per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle
Amministrazioni statali.
Tornando ai conti correnti,
è opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che si tratta,
appunto, di patrimoni da cui derivano redditi, ad esempio interessi,
che, anche se di fonte estera, sono imponibili in Italia. In tali
circostanze sono, quindi, rinvenibili i presupposti da cui deriva
l’obbligo di indicazione nel modulo RW.
Per completezza di informazione
si ricorda che l’imposizione degli interessi derivanti da conti
correnti esteri avviene in Italia tramite l’applicazione di una
ritenuta alla fonte, qualora vengano importati attraverso un sostituto
d'imposta italiano, e nell’ambito della dichiarazione dei redditi
negli altri casi.
In relazione ad alcune particolari
categorie di beni è stato ripetutamente chiesto all’Agenzia delle
Entrate se questi vanno indicati o meno nel modulo RW nel caso
in cui siano detenuti all’estero e, conseguentemente, se la mancata
dichiarazione configuri una violazione delle norme sul “monitoraggio
fiscale” e quindi dia titolo per accedere alle procedure di emersione,
secondo quanto sopra illustrato.
A tale proposito, nelle istruzioni
al modello UNICO/2002 è stato chiarito che, ad esempio, gli immobili
detenuti all’estero devono essere indicati nel modello RW solo
se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero
in cui sono ubicati, e pertanto, se sono comunque imponibili in
Italia, o se sono dati in affitto.
Anche i preziosi e le opere
d’arte devono essere indicati solo se impiegati in attività destinate
a produrre redditi imponibili in Italia.
Si ricorda infine che l’indicazione
di attività finanziarie o investimenti esteri nel modulo RW non
implica di per sé un maggior onere impositivo, dal momento che
i redditi esteri vengono sottoposti ad imposizione sulla base
di autonome procedure. La finalità di tale modulo è piuttosto
quella di fornire un quadro dei flussi finanziari da, verso e
sull’estero anche con finalità di monitoraggio valutario.
In conclusione, i soggetti residenti
in Italia che svolgono attività lavorativa all’estero ovvero le
hanno svolte nel passato, come ad esempio il personale delle ambasciate
– compresi gli ambasciatori – qualora abbiano omesso di compilare
il modulo RW per indicare le somme depositate all’estero (pur
se escluse dalla base imponibile dell’Irpef), possono avvalersi
dello “scudo fiscale” per mettersi al riparo dall’applicazione
delle relative sanzioni (correlate alla omessa compilazione del
modulo RW), oggi molto più gravose che nel passato. In più, lo
”scudo” preclude all’Amministrazione finanziaria la possibilità
di contestare l’omessa dichiarazione in Italia di redditi connessi
con la detenzione all’estero delle attività oggetto di emersione.