VADEMECUM
SCUDO FISCALE 2009
Si riassumono assai sinteticamente le
informazioni di base sullo Scudo fiscale 2009.
1. CHE COS’E’ LO SCUDO FISCALE
Lo Scudo fiscale è una norma
interconnessa, ovvero che interagisce con altre norme già presenti nella
legislazione tributaria italiana: le norme sul monitoraggio fiscale (quadro
RW), sulla libertà dei movimenti valutari, sulle successioni e la normativa
antiriciclaggio.
Pur non essendo un condono, lo
Scudo fiscale è un’opportunità che viene offerta al contribuente italiano che
voglia regolarizzare la propria posizione verso il Fisco limitatamente a
disponibilità all’estero, tramite gli istituti della Regolarizzazione,
del Rimpatrio e del Rimpatrio giuridico.
Lo Scudo fiscale e l’omessa compilazione del
quadro RW
Uno degli obiettivi dello
Scudo fiscale 2009 è quello di “rimediare” al mancato rispetto degli obblighi
derivanti dalla normativa sul monitoraggio fiscale e la trasparenza dei
movimenti di capitale in un regime di libera circolazione degli stessi. In
particolare è l’avvenuta omissione della compilazione del quadro RW della
dichiarazione dei redditi a generare la possibilità di utilizzare lo scudo per
evitare le sanzioni che ne potrebbero derivare.
Che cos’è il quadro RW
Il quadro RW, introdotto nella
legislazione fiscale italiana nel 1990, risponde ad esigenze di mero
monitoraggio, fondamentali per l’Amministrazione fiscale in un regime di
libertà di movimentazione dei capitali.
La redazione del quadro RW
non genera necessariamente delle somme da pagare; le indicazioni da dare nelle
sue tre sezioni sono solo espositive: i redditi su cui pagare eventualmente i
contributi vanno elencati in altri quadri del modello Unico.
L’omissione della sua
compilazione – accertata da un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate -
implica, però, una sanzione che è stata notevolmente aumentata con l’attuale
normativa.
L’obbligo di compilazione
del quadro RW sussiste nei seguenti casi.
Qualora:
1. siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno fiscale
considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00
qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana, propri
proventi di varia natura ecc.).
Nulla è invece da dichiarare se le somme detenute
all’estero sono ripartite tra vari Paesi per importi ciascuno inferiore a
10.000 euro, vale a dire che le entità inferiori a 10.000 euro detenute in
Paesi diversi non si sommano tra loro.
Es.
10.500 euro detenute al 31.12 a Bruxelles SI nel quadro
RW (sezione III CONSISTENZE)
9.500
euro detenuti al 31.12 a Madrid + 6.327 euro a Sydney + 3.225 a
Singapore NO nel quadro RW
2. siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al termine
del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero, ovvero attività
estere di natura finanziaria attraverso cui potranno essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia;
Es.
casa affittata a Berlino, detenuta al 31.12 SI nel quadro RW (sezione III CONSISTENZE)
3. siano
stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività finanziarie
attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere dalle
motivazioni dei trasferimenti, senza l’intervento di intermediari
residenti in Italia, e che nel corso dell’anno abbiano superato cumulativamente
l’importo di € 10.000,00;
Es. bonifico bancario estero su estero di 10.500 euro SI nel quadro RW (sezione II TRASFERIMENTI NON CANALIZZATI)
4. siano stati effettuati, per il tramite di istituti bancari e/o di
intermediari residenti in Italia, trasferimenti da, verso e sull’estero che
si riferiscono a investimenti esteri che possono produrre redditi
all’estero o che derivino da disinvestimenti, e che nel corso dell’anno abbiano
superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.
Es. bonifico bancario estero su Italia di 10.500 euro SI quadro RW (sezione I TRASFERIMENTI CANALIZZATI)
n.b. dalla dichiarazione sono esentati i
versamenti che lo Stato effettua su di un c/c all’estero intestato al
dipendente della P.A. come compenso (ISE, retribuzione metropolitana)
Per quanto riguarda lo
Scudo fiscale, si ribadisce dunque che NON devono avvalersene i contribuenti
che nel corso degli anni hanno provveduto alla compilazione dei quadri RW della
dichiarazione dei redditi indicando le attività detenute all’estero.
2. A CHE COSA SI APPLICA LO SCUDO
Le attività detenute all’estero
Le attività finanziarie e patrimoniali
interessate dallo Scudo sono:
• somme di denaro;
• azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli;
• titoli obbligazionari;
• certificati di massa;
• quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a prescindere
dalla residenza del soggetto emittente;
• immobili;
• quote di diritti reali multiproprietà;
• oggetti preziosi;
• opere d’arte.
n.b. Per quanto riguarda gli immobili,
in considerazione del fatto che essi possono essere solo regolarizzati e non
già trasferiti, lo Scudo è applicabile sempre solo per i casi che riguardano
immobili presenti nei paesi dell’Ue e “collaborativi”, come da elenco sotto
riportato. Per gli immobili posseduti negli altri Paesi si dovrà valutare con
un esperto fiscalista caso per caso.
Data di detenzione
La data di riferimento
riguarda le attività “detenute almeno al 31 dicembre 2008”. Non risulta
rilevante se a tale data le attività siano detenute da più o meno di 5 anni,
che sono considerati il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta
straordinaria.
Modalità di detenzione
Le attività alle quali si
applica lo scudo sono esclusivamente quelle detenute all’estero, sia possedute
direttamente dal contribuente, sia intestate a società fiduciarie o per
interposta persona.
3. CHE COSA DISCENDE DALLO SCUDO
Attività in paesi Ue e “collaborativi”
Oltre al rimpatrio “fisico”, è
prevista anche la regolarizzazione se le attività sono detenute in Paesi
dell’Ue o nei Paesi “collaborativi” dal punto di vista dell’interscambio di
informazioni di natura fiscale.
I 36 Paesi di questo gruppo
sono:
Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada,
Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia, Turchia, Ungheria.
Con la regolarizzazione il contribuente potrà scegliere di mantenere le proprie attività all’estero a
condizione che siano regolarmente dichiarate ai fini dei redditi e del
monitoraggio (inserendole nel quadro RW negli anni successivi).
Attività in Paesi “non collaborativi”
Nel caso in cui le attività si
trovino in Paesi “non collaborativi” (tutti quelli non elencati nel gruppo
precedente), si prevede esclusivamente il loro rimpatrio “fisico”, che è
il metodo di contrasto più drastico nei confronti dei paradisi fiscali.
E’ previsto anche il Rimpatrio
giuridico, ovvero l’interposizione di una fiduciaria di diritto italiano
che si intesta le attività mantenute all’estero, esimendo così la persona
fisica dalle successive dichiarazioni nel quadro RW.
4. I VANTAGGI DELLO SCUDO FISCALE
I vantaggi dello scudo sono essenzialmente:
· riservatezza delle dichiarazioni e delle somme rimpatriate;
· opponibilità dello scudo agli accertamenti fiscali e
contributivi;
· copertura in campo penale (limitatamente alla falsa ed omessa
dichiarazione dei redditi);
· liberazione di risorse (i capitali scudati possono essere
liberamente reinvestiti);
· esenzione dalle sanzioni per mancata compilazione del quadro RW e
per redditi maturati e non tassati.
Il blocco degli accertamenti
È espressamente previsto dalla
disposizione il divieto di utilizzare lo scudo, in sedi amministrative o
giudiziarie, a sfavore del contribuente. Le norme stabiliscono la preclusione
di ogni accertamento tributario e contributivo sulle somme o le altre attività
dichiarate dei contribuenti e dei soggetti solidalmente obbligati,
limitatamente ai periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine
per l’attività di accertamento. Sono esclusi dall’effetto preclusivo tutti gli
importi eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata. Per contro,
non si può beneficiare degli effetti dello scudo quando dall’accertamento sono
emerse attività estranee al progetto di regolarizzazione (ad esempio nei casi
in cui non si possa provare una connessione tra gli imponibili accertati e le
attività emerse). Si precludono gli accertamenti anche nei confronti di imposte
sui redditi come l’Iva o l’imposta sulle donazioni e le successioni.
5. LIMITI ALL’IMPIEGO DELLO SCUDO
Gli effetti derivanti dallo
scudo non si producono se, alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, siano state già iniziate ispezioni o altre attività di accertamento
tributario e contributivo di cui il contribuente sia stato informato attraverso
richieste, inviti o questionari, o se ci si trova dinanzi a violazioni per le
quali si richiede la regolarizzazione e che risultano già contestate.
6. COME
SI FA LO SCUDO FISCALE
La dichiarazione riservata
I soggetti interessati dovranno produrre una
dichiarazione riservata agli intermediari, nella quale vengono indicati la
natura e l’ammontare delle attività sottoposte a regolarizzazione o a
rimpatrio. Tale dichiarazione è esente da bollo. Gli intermediari sono:
• banche italiane;
• società di intermediazione immobiliare;
• società di gestione del risparmio;
• società fiduciarie;
• agenti di cambio;
• Poste Italiane S.p.A.;
• organizzazioni di banche in Italia;
• organizzazioni di banche in Italia e imprese di investimento non residenti.
Nella dichiarazione i soggetti interessati devono
anche attestare che le attività erano detenute all’estero almeno fino al 31
dicembre 2008.
Si può anche produrre più di una dichiarazione
riservata anche su più di un intermediario.
La dichiarazione riservata – che non viene
trasmessa all’amministrazione fiscale – viene debitamente sottoscritta
dall’intermediario e rilasciata in copia al contribuente in maniera da
costituire prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria e da
costituire unico documento valido per avvalersi degli effetti della
regolarizzazione o del rimpatrio. La dichiarazione riservata serve, infatti,
per “opporre” lo scudo ad accertamenti futuri, in quanto insieme al pagamento
dell’imposta (punto 8) sana l’omessa dichiarazione dei redditi esteri
fino al 2008.
Solo per il rimpatrio, attraverso la
dichiarazione riservata il contribuente conferisce all’intermediario l’incarico
di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero. La copia della
dichiarazione riservata potrà essere rilasciata solo successivamente all’avvenuto
trasferimento in Italia del denaro e delle attività finanziarie connesse, e
solo dopo che siano stati assicurati i mezzi per il pagamento della somma del
2,5%, cioè per la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto. Solo allora, e non
prima, potrà dirsi conclusa l’operazione di scudo, da opporre ad eventuali
accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
7. QUANTO COSTA LO SCUDO FISCALE
Secondo la normativa 2009,
stabilito il valore delle attività, bisogna calcolare, in maniera forfettaria,
un reddito figurativo ammontante al 2% annuo per i 5 anni precedenti la
regolarizzazione o il rimpatrio. Si noti bene che l’applicazione del 2% non si
prevede per ciascun anno di detenzione, bensì si opera una presunzione di
detenzione all’estero per 5 anni. Si evince che il rendimento lordo sarà
pari al 10%.
Il valore dell’imposta
straordinaria è del 50%, comprensiva di sanzioni e interessi, per cui si ricava
che il costo dello scudo fiscale è del 5% del valore delle attività
dichiarate.
8. CHE
COSA SUCCEDE SE SI CONTINUA A DETENERE ILLEGALMENTE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
E’ prevista una sanzione
raddoppiata qualora il contribuente continui a detenere illegalmente attività
all’estero, non dichiarandola attraverso la compilazione dell’apposito modulo RW.
Infatti, la sanzione di norma fissata in una misura che varia dal 5 al 25%
dell’importo occultato, salirà in una misura dal 10 al 50%.
Firmato
Studio Parlagreco
Studio Loreti