VADEMECUM SCUDO FISCALE 2009

 

Si riassumono assai sinteticamente le informazioni di base sullo Scudo fiscale 2009.

1.    CHE COS’E’ LO SCUDO FISCALE

Lo Scudo fiscale è una norma interconnessa, ovvero che interagisce con altre norme già presenti nella legislazione tributaria italiana: le norme sul monitoraggio fiscale (quadro RW), sulla libertà dei movimenti valutari, sulle successioni e la normativa antiriciclaggio.

Pur non essendo un condono, lo Scudo fiscale è un’opportunità che viene offerta al contribuente italiano che voglia regolarizzare la propria posizione verso il Fisco limitatamente a disponibilità all’estero, tramite gli istituti della Regolarizzazione, del Rimpatrio e del Rimpatrio giuridico.

Lo Scudo fiscale e l’omessa compilazione del quadro RW

Uno degli obiettivi dello Scudo fiscale 2009 è quello di “rimediare” al mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sul monitoraggio fiscale e la trasparenza dei movimenti di capitale in un regime di libera circolazione degli stessi. In particolare è l’avvenuta omissione della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi a generare la possibilità di utilizzare lo scudo  per evitare le sanzioni che ne potrebbero derivare.

Che cos’è il quadro RW

Il quadro RW, introdotto nella legislazione fiscale italiana nel 1990, risponde ad esigenze di mero monitoraggio, fondamentali per l’Amministrazione fiscale in un regime di libertà di movimentazione dei capitali.

La redazione del quadro  RW non genera necessariamente delle somme da pagare; le indicazioni da dare nelle sue tre sezioni sono solo espositive: i redditi su cui pagare eventualmente i contributi vanno elencati in altri quadri del modello Unico.

L’omissione della sua compilazione – accertata da un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate - implica, però, una sanzione che è stata notevolmente aumentata con l’attuale normativa.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste nei seguenti casi.

Qualora:

1.      siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno fiscale considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00  qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana, propri proventi di varia natura ecc.).

Nulla è invece da dichiarare se le somme detenute all’estero sono ripartite tra vari Paesi per importi ciascuno inferiore a 10.000 euro, vale a dire che le entità inferiori a 10.000 euro detenute in Paesi diversi non si sommano tra loro.

Es.       10.500 euro detenute al 31.12 a Bruxelles           SI nel quadro RW (sezione III CONSISTENZE)

9.500 euro detenuti al 31.12 a Madrid + 6.327 euro a Sydney + 3.225 a Singapore         NO nel quadro RW

2.      siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al termine del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui potranno essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;

Es.       casa affittata a Berlino, detenuta al 31.12               SI nel quadro RW (sezione III CONSISTENZE)

3.      siano stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività finanziarie attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere dalle motivazioni dei trasferimenti, senza l’intervento di intermediari residenti in Italia, e che nel corso dell’anno abbiano superato cumulativamente l’importo di € 10.000,00;

Es. bonifico bancario estero su estero di 10.500 euro             SI nel quadro RW (sezione II TRASFERIMENTI NON CANALIZZATI)

4.      siano stati effettuati, per il tramite di istituti bancari e/o di intermediari residenti in Italia, trasferimenti da, verso e sull’estero che si riferiscono a investimenti esteri che possono produrre redditi all’estero o che derivino da disinvestimenti, e che nel corso dell’anno abbiano superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.

 Es.  bonifico bancario estero su Italia di 10.500 euro          SI quadro RW (sezione I TRASFERIMENTI CANALIZZATI)

n.b. dalla dichiarazione sono esentati i versamenti che lo Stato effettua su di un c/c all’estero intestato al dipendente della P.A. come compenso (ISE, retribuzione metropolitana)

Per quanto riguarda lo Scudo fiscale, si ribadisce dunque che NON devono avvalersene i contribuenti che nel corso degli anni hanno provveduto alla compilazione dei quadri RW della dichiarazione dei redditi indicando le attività detenute all’estero.

2.    A CHE COSA SI APPLICA LO SCUDO

Le attività detenute all’estero

Le attività finanziarie e patrimoniali interessate dallo Scudo sono:

• somme di denaro;
• azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli;
• titoli obbligazionari;
• certificati di massa;
• quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a prescindere dalla residenza del soggetto emittente;
• immobili;
• quote di diritti reali multiproprietà;
• oggetti preziosi;
• opere d’arte.

n.b. Per quanto riguarda gli immobili, in considerazione del fatto che essi possono essere solo regolarizzati e non già trasferiti, lo Scudo è applicabile sempre solo per i casi che riguardano immobili presenti nei paesi dell’Ue e “collaborativi”, come da elenco sotto riportato. Per gli immobili posseduti negli altri Paesi si dovrà valutare con un esperto fiscalista caso per caso.

Data di detenzione

La data di riferimento riguarda le attività “detenute almeno al 31 dicembre 2008”. Non risulta rilevante se a tale data le attività siano detenute da più o meno di 5 anni, che sono considerati il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta straordinaria.

Modalità di detenzione

Le attività alle quali si applica lo scudo sono esclusivamente quelle detenute all’estero, sia possedute direttamente dal contribuente, sia intestate a società fiduciarie o per interposta persona.

3.    CHE COSA DISCENDE DALLO SCUDO

Attività in paesi Ue e “collaborativi”

Oltre al rimpatrio “fisico”, è prevista anche la regolarizzazione se le attività sono detenute in Paesi dell’Ue o nei Paesi “collaborativi” dal punto di vista dell’interscambio di informazioni di natura fiscale.

I 36 Paesi di questo gruppo sono:

Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ungheria.

Con la regolarizzazione il contribuente potrà scegliere di mantenere le proprie attività all’estero a condizione che siano regolarmente dichiarate ai fini dei redditi e del monitoraggio (inserendole nel quadro RW negli anni successivi).

Attività in Paesi “non collaborativi”

Nel caso in cui le attività si trovino in Paesi “non collaborativi” (tutti quelli non elencati nel gruppo precedente), si prevede esclusivamente il loro rimpatrio “fisico”, che è il metodo di contrasto più drastico nei confronti dei paradisi fiscali.

E’ previsto anche il Rimpatrio giuridico, ovvero l’interposizione di una fiduciaria di diritto italiano che si intesta le attività mantenute all’estero, esimendo così la persona fisica dalle successive dichiarazioni nel quadro RW.

4.    I VANTAGGI DELLO SCUDO FISCALE

I vantaggi dello scudo sono essenzialmente:

·         riservatezza delle dichiarazioni e delle somme rimpatriate;

·         opponibilità dello scudo agli accertamenti fiscali e contributivi;

·         copertura in campo penale (limitatamente alla falsa ed omessa dichiarazione dei redditi);

·         liberazione di risorse (i capitali scudati possono essere liberamente reinvestiti);

·         esenzione dalle sanzioni per mancata compilazione del quadro RW e per redditi maturati e non tassati.

Il blocco degli accertamenti

È espressamente previsto dalla disposizione il divieto di utilizzare lo scudo, in sedi amministrative o giudiziarie, a sfavore del contribuente. Le norme stabiliscono la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo sulle somme o le altre attività dichiarate dei contribuenti e dei soggetti solidalmente obbligati, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’attività di accertamento. Sono esclusi dall’effetto preclusivo tutti gli importi eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata. Per contro, non si può beneficiare degli effetti dello scudo quando dall’accertamento sono emerse attività estranee al progetto di regolarizzazione (ad esempio nei casi in cui non si possa provare una connessione tra gli imponibili accertati e le attività emerse). Si precludono gli accertamenti anche nei confronti di imposte sui redditi come l’Iva o l’imposta sulle donazioni e le successioni.

5.    LIMITI ALL’IMPIEGO DELLO SCUDO

Gli effetti derivanti dallo scudo non si producono se, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, siano state già iniziate ispezioni o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente sia stato informato attraverso richieste, inviti o questionari, o se ci si trova dinanzi a violazioni per le quali si richiede la regolarizzazione e che risultano già contestate.

6.    COME SI FA LO SCUDO FISCALE

La dichiarazione riservata

I soggetti interessati dovranno produrre una dichiarazione riservata agli intermediari, nella quale vengono indicati la natura e l’ammontare delle attività sottoposte a regolarizzazione o a rimpatrio. Tale dichiarazione è esente da bollo. Gli intermediari sono:

• banche italiane;
• società di intermediazione immobiliare;
• società di gestione del risparmio;
• società fiduciarie;
• agenti di cambio;
• Poste Italiane S.p.A.;
• organizzazioni di banche in Italia;
• organizzazioni di banche in Italia e imprese di investimento non residenti.

Nella dichiarazione i soggetti interessati devono anche attestare che le attività erano detenute all’estero almeno fino al 31 dicembre 2008.

Si può anche produrre più di una dichiarazione riservata anche su più di un intermediario.

La dichiarazione riservata – che non viene trasmessa all’amministrazione fiscale – viene debitamente sottoscritta dall’intermediario e rilasciata in copia al contribuente in maniera da costituire prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria e da costituire unico documento valido per avvalersi degli effetti della regolarizzazione o del rimpatrio. La dichiarazione riservata serve, infatti, per “opporre” lo scudo ad accertamenti futuri, in quanto insieme al pagamento dell’imposta (punto 8) sana l’omessa dichiarazione dei redditi esteri fino al 2008.

Solo per il rimpatrio, attraverso la dichiarazione riservata il contribuente conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero. La copia della dichiarazione riservata potrà essere rilasciata solo successivamente all’avvenuto trasferimento in Italia del denaro e delle attività finanziarie connesse, e solo dopo che siano stati assicurati i mezzi per il pagamento della somma del 2,5%, cioè per la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto. Solo allora, e non prima, potrà dirsi conclusa l’operazione di scudo, da opporre ad eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

7.    QUANTO COSTA LO SCUDO FISCALE

Secondo la normativa 2009, stabilito il valore delle attività, bisogna calcolare, in maniera forfettaria, un reddito figurativo ammontante al 2% annuo per i 5 anni precedenti la regolarizzazione o il rimpatrio. Si noti bene che l’applicazione del 2% non si prevede per ciascun anno di detenzione, bensì si opera una presunzione di detenzione all’estero per 5 anni. Si evince che il rendimento lordo sarà pari al 10%.

Il valore dell’imposta straordinaria è del 50%, comprensiva di sanzioni e interessi, per cui si ricava che il costo dello scudo fiscale è del 5% del valore delle attività dichiarate.

8.     CHE COSA SUCCEDE SE SI CONTINUA A DETENERE ILLEGALMENTE ATTIVITA’ ALL’ESTERO

E’ prevista una sanzione raddoppiata qualora il contribuente continui a detenere illegalmente attività all’estero, non dichiarandola attraverso la compilazione dell’apposito modulo RW. Infatti, la sanzione di norma fissata in una misura che varia dal 5 al 25% dell’importo occultato, salirà in una misura dal 10 al 50%.

Firmato

Studio Parlagreco

Studio Loreti




 

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