Il Ministero
dell'Economia
e
delle Finanze
P. 689 IR
Roma, 6
giugno 2002
Signor Presidente,
facendo
seguito alla Tua lettera del 29 maggio 2002, formulo alcune precisazioni
in ordine all’applicazione (i) delle disposizioni normative relative
allo “scudo fiscale”, (li) al personale degli Affari Esteri e,
in generale, a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche
in servizio all’estero.
1.
Sin dal 1990, la legge italiana accorda piena libertà ai
residenti di detenere capitali all’estero. A fronte di questa
libertà, la legge impone ai residenti il solo dovere di
indicare nella propria dichiarazione dei redditi i capitali
detenuti all’estero al termine del periodo d’imposta se di
ammontare superiore a 10.200 euro circa. Analogamente, devono
essere indicati nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti
da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato
i capitali detenuti all’estero, sempre se di ammontare superiore
a 10.200 euro.
La
violazione di questo dovere determina l’applicazione di sanzioni
amministrative. La legge prevede inoltre sanzioni amministrative
e penali per i contribuenti residenti che omettono di dichiarare
a fini fiscali i redditi dei propri capitali detenuti all’estero.
2.
La legge sullo scudo fiscale non modifica questo regime strutturale.
Offre solo la possibilità (la possibilità non l’obbligo)
a tutte le persone fisiche residenti in Italia, che non siano
in regola con le disposizioni sopra menzionate, di sanare ogni
irregolarità presentando la dichiarazione di emersione ad un intermediario
finanziario operante in Italia. Il termine per la presentazione
della dichiarazione di emersione è scaduto il 15 maggio scorso.
3.
Ciò premesso in generale circa gli obblighi di monitoraggio fiscale,
desidero precisarTi che le disposizioni sullo scudo fiscale non
equiparano affatto le somme legittimamente detenute all’estero
da dipendenti pubblici in servizio all’estero a capitali “illegalmente”
esportati. Le disposizioni sullo scudo fiscale semplicemente consentono
a tutti coloro che non sono in regola con gli obblighi fiscali
in relazione ai capitali legittimamente detenuti all’estero di
sanare le irregolarità mediante adesione alla procedura di emersione.
4. Più in dettaglio, va notato che si considerano
fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la
maggior parte del periodo d’imposta sono (a) iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente, oppure (b) residenti o domiciliati
in Italia ai sensi dell’art. 42 del codice civile.
E’ dunque senz’altro possibile che un
dipendente di una pubblica amministrazione in servizio all’estero
sia fiscalmente residente in Italia. Ciò è vero, in particolare,
in tutti i casi in cui il dipendente risulti iscritto all’anagrafe
della popolazione residente.
La
legge fiscale non discrimina gli obblighi di dichiarazione
a seconda dell’origine lecita o illecita delle somme detenute
all’estero. In altri termini, un dipendente pubblico in servizio
all’estero ma fiscalmente residente in Italia, che riceve l’accredito
dello stipendio e delle indennità direttamente all’estero, e che
si trova ad avere, al termine del periodo d’imposta, disponibilità
all’estero superiori a 10.200 euro, deve indicare tali disponibilità
nella propria dichiarazione annuale dei redditi, ancorché (a)
la disponibilità tragga origine da somme legittimamente esportate
e (b) su di essa siano state regolarmente corrisposte le imposte
dovute in Italia. Nella medesima dichiarazione dei redditi devono
ovviamente essere indicati i redditi percepiti nel corso del periodo
d’imposta sui capitali detenuti all’estero e su di essi devono
essere calcolate e versate le relative imposte.
Resto a Tua disposizione per ogni chiarimento o integrazione.
[Firmato Ministro TREMONTI]