Il Ministero

dell'Economia e

  delle Finanze

     P. 689 IR

 

 

Roma, 6 giugno 2002

 

 

            Signor Presidente,

 

            facendo seguito alla Tua lettera del 29 maggio 2002, formulo alcune precisazioni in ordine all’applicazione (i) delle disposizioni normative relative allo “scudo fiscale”, (li) al personale degli Affari Esteri e, in generale, a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.

 

1.      Sin dal 1990, la legge italiana accorda piena libertà ai residenti di detenere capitali all’estero. A fronte di questa libertà, la legge impone ai residenti il solo dovere di indicare nella propria dichiarazione dei redditi i capitali detenuti all’estero al termine del periodo d’imposta se di ammontare superiore a 10.200 euro circa. Analogamente, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i capitali detenuti all’estero, sempre se di ammontare superiore a 10.200 euro.

La violazione di questo dovere determina l’applicazione di sanzioni amministrative. La legge prevede inoltre sanzioni amministrative e penali per i contribuenti residenti che omettono di dichiarare a fini fiscali i redditi dei propri capitali detenuti all’estero.

 

2.      La legge sullo scudo fiscale non modifica questo regime strutturale. Offre solo la possibilità (la possibilità non l’obbligo) a tutte le persone fisiche residenti in Italia, che non siano in regola con le disposizioni sopra menzionate, di sanare ogni irregolarità presentando la dichiarazione di emersione ad un intermediario finanziario operante in Italia. Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione è scaduto il 15 maggio scorso.

 

3.      Ciò premesso in generale circa gli obblighi di monitoraggio fiscale, desidero precisarTi che le disposizioni sullo scudo fiscale non equiparano affatto le somme legittimamente detenute all’estero da dipendenti pubblici in servizio all’estero a capitali “illegalmente” esportati. Le disposizioni sullo scudo fiscale semplicemente consentono a tutti coloro che non sono in regola con gli obblighi fiscali in relazione ai capitali legittimamente detenuti all’estero di sanare le irregolarità mediante adesione alla procedura di emersione.

 

4.    Più in dettaglio, va notato che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta sono (a) iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure (b) residenti o domiciliati in Italia ai sensi dell’art. 42 del codice civile.

 

E’ dunque senz’altro possibile che un dipendente di una pubblica amministrazione in servizio all’estero sia fiscalmente residente in Italia. Ciò è vero, in particolare, in tutti i casi in cui il dipendente risulti iscritto all’anagrafe della popolazione residente.

 

La legge fiscale non discrimina gli obblighi di dichiarazione a seconda dell’origine lecita o illecita delle somme detenute all’estero. In altri termini, un dipendente pubblico in servizio all’estero ma fiscalmente residente in Italia, che riceve l’accredito dello stipendio e delle indennità direttamente all’estero, e che si trova ad avere, al termine del periodo d’imposta, disponibilità all’estero superiori a 10.200 euro, deve indicare tali disponibilità nella propria dichiarazione annuale dei redditi, ancorché (a) la disponibilità tragga origine da somme legittimamente esportate e (b) su di essa siano state regolarmente corrisposte le imposte dovute in Italia. Nella medesima dichiarazione dei redditi devono ovviamente essere indicati i redditi percepiti nel corso del periodo d’imposta sui capitali detenuti all’estero e su di essi devono essere calcolate e versate le relative imposte.

 

            Resto a Tua disposizione per ogni chiarimento o integrazione.

 

 

 

                                                           [Firmato Ministro TREMONTI]

 

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