Budapest, 8 maggio 2002
Cari Colleghi,
ho letto la nota della Segreteria n. 02/155 del 7 maggio
relativa al cosiddetto “scudo fiscale”.
Io credo che per l’indispensabile inquadramento della questione
occorra fare esclusivamente riferimento alla lettera della legge.
Orbene – come testualmente recita la circolare n. 85 del 1.10.2001
dell’Agenzia delle Entrate:
“In particolare il Capo III, articoli da 11 a 21, si rivolge alle persone
fisiche e agli altri soggetti residenti fiscalmente in Italia
che, anteriormente al 27 settembre 2001 (data di
entrata in vigore del provvedimento), hanno esportato o detenuto
all’estero capitali e
attività in violazione dei
vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” – vale
a dire dalle norme contenute nel Decreto Legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227 – nonché degli obblighi di dichiarazione
dei redditi imponibili di fonte estera.”
Le disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” si
applicano a coloro che trasferiscono all’estero capitali e attività. Nel nostro caso, le indennità
che ciascuno di noi percepisce nella Sede estera di Servizio non
sono capitali da noi
trasferiti all’estero, bensì
emolumenti regolarmente versatici dal Ministero.
Restano gli obblighi di
dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera, e cioè degli
eventuali redditi prodotti all’estero dalle nostre indennità
di Servizio che, se correttamente adempiuti, escludono i percettori
degli stessi dall’applicabilità delle disposizioni di cui trattasi.
Giovan
Battista VERDERAME
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Esteri
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