Budapest, 8 maggio 2002

 

 

 

 

 

Cari Colleghi,

         ho letto la nota della Segreteria n. 02/155 del 7 maggio relativa al cosiddetto “scudo fiscale”.

         Io credo che per l’indispensabile inquadramento della questione occorra fare esclusivamente riferimento alla lettera della legge. Orbene – come testualmente recita la circolare n. 85 del 1.10.2001 dell’Agenzia delle Entrate:

“In particolare il Capo III,  articoli da 11 a 21, si rivolge alle persone fisiche e agli altri soggetti residenti fiscalmente in Italia che,  anteriormente al 27 settembre 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), hanno esportato o detenuto all’estero  capitali e attività in violazione  dei vincoli valutari  e degli obblighi tributari  sanciti dalle disposizioni  sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” – vale a dire dalle norme contenute nel Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito  dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 – nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.”

         Le disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” si applicano a coloro che trasferiscono all’estero  capitali e attività. Nel nostro caso, le indennità che ciascuno di noi percepisce nella Sede estera di Servizio non sono capitali da noi trasferiti all’estero, bensì  emolumenti regolarmente versatici dal Ministero.

         Restano gli obblighi  di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera, e cioè degli eventuali redditi  prodotti all’estero dalle nostre indennità di Servizio che, se correttamente adempiuti, escludono i percettori degli stessi dall’applicabilità delle disposizioni di cui trattasi.

 

 

 

                                                                  Giovan Battista VERDERAME

 

 

 

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