Scudo Fiscale
Lo scudo
fiscale 2002
La Legge
23 novembre 2001, n. 409 (“Scudo fiscale”), unitamente
alla relativa circolare n. 99
del 4 dicembre 2001, ha introdotto una disposizione secondo
la quale coloro che sono "fiscalmente residenti in Italia"
avrebbero potuto rimpatriare o comunque regolarizzare entro il
15 maggio 2002 il denaro ed altre attività detenute all'estero
"in violazione delle norme fiscali e valutarie" mediante
un versamento pari al 2.5% del capitale posseduto.
L’applicabilità della precedente disposizione
ai Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri è stata fatta
oggetto di un messaggio dell’Ambasciatore Dominedò
al Personale in data 15 aprile 2002 (a solo un mese dalla scadenza
dei termini per la regolarizzazione). Tale messaggio non ha tuttavia
chiarito i termini della questione, ed ha spinto tutte le Organizzazioni
Sindacali del Ministero a rivolgere dapprima allo
stesso Direttore Generale del Personale e poi, in seguito
alla risposta tutt’altro che chiarificatrice dell’Ambasciatore,
allo stesso Ministro degli Esteri
ad interim, on. Berlusconi un appello per sollecitare
un intervento presso il Ministero dell’Economia e Finanze, affinché
fosse formalmente chiarito che la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 409/2001 non si applicava
alle disponibilità di capitali detenuti all’estero derivanti dall’accreditamento
dell’ISE ovvero delle altre retribuzioni pagate direttamente dal
Ministero Affari Esteri. Non sembrava, infatti, verosimile che
le somme detenute all’estero dai dipendenti del Ministero degli
Esteri, originate da quanto legittimamente percepito presso la
sede di servizio con l'ISE, ovvero altre retribuzioni pagate direttamente
dal Ministero Affari Esteri e come tali regolarmente tassate alla
fonte, venissero equiparate ai capitali illegalmente esportati.
Nel frattempo, in rete si accendeva
il dibattito tra i Soci. I contributi dei Soci Verderame
e Spinetti
si sono rivelati particolarmente utili per approfondire il problema
e per chiarire che, se da un lato la normativa in questione ha
effettivamente efficacia erga omnes, come
d’altronde ribadito dal messaggio della DGPE, essa è applicabile
ai dipendenti del Ministero degli Esteri solo nel caso essi avessero
trasferito fondi dall’Italia violando le norme in materia o avessero
omesso le eventuali dichiarazioni sul modello RW dei redditi imponibili
di fonte estera.
Il giorno precedente alla data di scadenza
dei termini previsti per la regolarizzazione, il 14 maggio, il
Consiglio del SNDMAE, in occasione della sua seduta ordinaria
in forma allargata, non essendo ancora pervenuta l’attesa risposta
del Ministro degli Esteri a.i., ha stabilito in via di principio che, qualora un socio
fosse colpito da provvedimenti sanzionatori riguardanti la sua
ISE all’estero, derivanti dal combinato disposto dal Decreto Legge
n. 167/90 e dal Decreto Legge n. 305/2001, il SNDMAE sarebbe intervenuto
in giudizio per l’affermazione del principio che la predetta normativa
non riguarda l’ISE, ma unicamente eventuali ulteriori guadagni.
In attesa di una risposta del Ministro
ad interim, hanno iniziato comunque a filtrare prese di posizione
anche da parte di alti esponenti di via XX Settembre.
Su cortese concessione del mensile “Diplomatic News”, vi proponiamo l’approfondimento
sullo scudo fiscale del Dottor Vincenzo Busa,
Direttore generale del Contenzioso del Ministero delle Finanze,
pubblicato sul numero di maggio 2002 della rivista.
Il 21 giugno 2002, infine, la Direzione
Generale del Personale ha inviato a tutte le Rappresentanze diplomatico-consolari
e alle Direzioni Generali e ai Servizi, ma non ai Sindacati della
Farnesina, il testo
della lettera indirizzata dal Ministro dell’Economia e Finanze,
on. Tremonti, al Presidente Berlusconi
in risposta all’intervento di sensibilizzazione
sull’applicabilità dello “Scudo fiscale” ai dipendenti del MAE.
Lo scudo
fiscale 2003
La Legge Finanziaria per il 2003, approvata
dal Parlamento il 23 dicembre scorso ha esteso al primo semestre
di quest’anno le disposizioni previste dalla normativa 2002 sullo
Scudo fiscale.
La sanatoria ha quest’anno come scadenze
quelle del 16 aprile, che prevede il pagamento del 2.5% degli
importi dichiarati, e del 30 giugno, con l’aliquota del 4%.
Il SNDMAE si è, pertanto, attivato per
tempo per organizzare iniziative volte ad informare esaurientemente
i propri Soci sull’intera problematica dello Scudo fiscale.
Il 12 febbraio 2003 si è tenuto presso
il Ministero degli Affari Esteri un apposito incontro dei Soci
del SNDMAE con esperti fiscalisti di Banca
Fideuram.
Il materiale
utilizzato nell’incontro è
a disposizione di tutti gli utenti del sito.