Scudo Fiscale

 

 

 

Lo scudo fiscale 2002

 

La Legge 23 novembre 2001, n. 409 (“Scudo fiscale”), unitamente alla relativa circolare n. 99 del 4 dicembre 2001, ha introdotto una disposizione secondo la quale coloro che sono "fiscalmente residenti in Italia" avrebbero potuto rimpatriare o comunque regolarizzare entro il 15 maggio 2002 il denaro ed altre attività detenute all'estero "in violazione delle norme fiscali e valutarie" mediante un versamento pari al 2.5% del capitale posseduto.

L’applicabilità della precedente disposizione ai Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri è stata fatta oggetto di un messaggio dell’Ambasciatore Dominedò al Personale in data 15 aprile 2002 (a solo un mese dalla scadenza dei termini per la regolarizzazione). Tale messaggio non ha tuttavia chiarito i termini della questione, ed ha spinto tutte le Organizzazioni Sindacali del Ministero a rivolgere dapprima allo stesso Direttore Generale del Personale e poi, in seguito alla risposta tutt’altro che chiarificatrice dell’Ambasciatore, allo stesso Ministro degli Esteri ad interim, on. Berlusconi un appello per sollecitare un intervento presso il Ministero dell’Economia e Finanze, affinché fosse formalmente chiarito che la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 409/2001 non si applicava alle disponibilità di capitali detenuti all’estero derivanti dall’accreditamento dell’ISE ovvero delle altre retribuzioni pagate direttamente dal Ministero Affari Esteri. Non sembrava, infatti, verosimile che le somme detenute all’estero dai dipendenti del Ministero degli Esteri, originate da quanto legittimamente percepito presso la sede di servizio con l'ISE, ovvero altre retribuzioni pagate direttamente dal Ministero Affari Esteri e come tali regolarmente tassate alla fonte, venissero equiparate ai capitali illegalmente esportati.

Nel frattempo, in rete si accendeva il dibattito tra i Soci. I contributi dei Soci Verderame e Spinetti si sono rivelati particolarmente utili per approfondire il problema e per chiarire che, se da un lato la normativa in questione ha effettivamente efficacia erga omnes, come d’altronde ribadito dal messaggio della DGPE, essa è applicabile ai dipendenti del Ministero degli Esteri solo nel caso essi avessero trasferito fondi dall’Italia violando le norme in materia o avessero omesso le eventuali dichiarazioni sul modello RW dei redditi imponibili di fonte estera.

Il giorno precedente alla data di scadenza dei termini previsti per la regolarizzazione, il 14 maggio, il Consiglio del SNDMAE, in occasione della sua seduta ordinaria in forma allargata, non essendo ancora pervenuta l’attesa risposta del Ministro degli Esteri a.i., ha stabilito in via di principio che, qualora un socio fosse colpito da provvedimenti sanzionatori riguardanti la sua ISE all’estero, derivanti dal combinato disposto dal Decreto Legge n. 167/90 e dal Decreto Legge n. 305/2001, il SNDMAE sarebbe intervenuto in giudizio per l’affermazione del principio che la predetta normativa non riguarda l’ISE, ma unicamente eventuali ulteriori guadagni.

In attesa di una risposta del Ministro ad interim, hanno iniziato comunque a filtrare prese di posizione anche da parte di alti esponenti di via XX Settembre.

Su cortese concessione del mensile “Diplomatic News”, vi proponiamo l’approfondimento sullo scudo fiscale del Dottor Vincenzo Busa, Direttore generale del Contenzioso del Ministero delle Finanze, pubblicato sul numero di maggio 2002 della rivista.

Il 21 giugno 2002, infine, la Direzione Generale del Personale ha inviato a tutte le Rappresentanze diplomatico-consolari e alle Direzioni Generali e ai Servizi, ma non ai Sindacati della Farnesina, il testo della lettera indirizzata dal Ministro dell’Economia e Finanze, on. Tremonti, al Presidente Berlusconi  in risposta all’intervento di sensibilizzazione sull’applicabilità dello “Scudo fiscale” ai dipendenti del MAE.

 

 

Lo scudo fiscale 2003

 

La Legge Finanziaria per il 2003, approvata dal Parlamento il 23 dicembre scorso ha esteso al primo semestre di quest’anno le disposizioni previste dalla normativa 2002 sullo Scudo fiscale.

La sanatoria ha quest’anno come scadenze quelle del 16 aprile, che prevede il pagamento del 2.5% degli importi dichiarati, e del 30 giugno, con l’aliquota del 4%.

Il SNDMAE si è, pertanto, attivato per tempo per organizzare iniziative volte ad informare esaurientemente i propri Soci sull’intera problematica dello Scudo fiscale.

Il 12 febbraio 2003 si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri un apposito incontro dei Soci del SNDMAE con esperti fiscalisti di Banca Fideuram.  Il materiale utilizzato nell’incontro  è a disposizione di tutti gli utenti del sito.




 

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