Contributo del SNDMAE all’opera di revisione della DGPE del DPCM 373/2001

 

 

La normativa sulla valutazione dei gradi iniziali della carriera diplomatica (segretari e consiglieri di legazione) è costituita dal DPCM 4 settembre 2001, n° 373, applicato all’interno del Ministero attraverso le circolari del Direttore Generale del Personale n° 16 del 26 novembre 2001 e n° 7 del 2 dicembre 2002.

Tale sistema si è rivelato nel corso dei primi anni di applicazione palesemente inadeguato ed ha accentuato purtroppo nei destinatari il convincimento di essere sottoposti a valutazioni distorte o dettate da fattori casuali. E’ opportuno sottolineare come il SNDMAE non intenda mettere in dubbio la buona fede e la legittimità delle procedure di valutazione fin qui svolte. Nondimeno, non è possibile sottovalutare tali percezioni, che possono dar luogo a demotivazione e disaffezione al servizio fin dai primissimi anni di carriera.

I segretari e consiglieri di legazione vengono infatti giudicati in base a un complesso e artificioso meccanismo basato su ventotto voci alle quali corrispondono giudizi espressi con lettere, da A ad E in misura decrescente. Tali voci, senza alcun criterio oggettivo – che stabilisca ad esempio un numero minimo di “A” per raggiungere determinati livelli di eccellenza – conducono a un giudizio di primo e secondo grado, al termine del quale viene formulata una proposta per un giudizio sintetico che verrà dato dal consiglio d’amministrazione: ottimo, buono, sufficiente e mediocre.

Nella fase successiva, quando interviene il consiglio d’amministrazione, vengono introdotte due disposizioni francamente incongrue. Innanzitutto il giudizio “ottimo” viene suddiviso in quattro categorie segnalate da numerazione romana, da ottimo I a ottimo IV in misura crescente. In questo modo il concetto stesso di ottimo viene stravolto e la categoria “ottimo I” finisce per essere percepita come forte attenuazione del funzionario al quale viene attribuita. I confini tra l’una e l’altra categoria sono di difficile definizione e si prestano a interpretazioni eccessivamente discrezionali. In secondo luogo, sono stati posti rigidi limiti per l’assegnazione delle due categorie più alte: “ottimo IV” può essere attribuito ogni anno solo al 20% dei consiglieri di legazione in servizio in Italia, al 20% di quelli in servizio all’estero, al 20% dei segretari di legazione in servizio in Italia e al 20% di quelli in servizio all’estero. “Ottimo III”  può essere attribuito ogni anno solo al 30% dei consiglieri di legazione in servizio in Italia, al 30% di quelli in servizio all’estero, al 30% dei segretari di legazione in servizio in Italia e al 30% di quelli in servizio all’estero. Questi otto contingenti funzionano come altrettante camere stagne, senza alcun riferimento al valore individuale dei soggetti valutati. Se in un determinato anno su cento consiglieri in servizio in Italia vi fossero ventuno funzionari in possesso di eccellenti qualità, uno di loro dovrebbe comunque essere tenuto fuori dal livello che gli compete, per mera applicazione di un rigido criterio matematico.

L’impossibilità di definire i criteri di assegnazione dell’una o dell’altra categoria e la presenza di contingenti percentuali artificiosi hanno dato luogo nel 2001 e nel 2002 a valutazioni percepite dalla maggioranza dei funzionari diplomatici come casuali e non tali da riflettere le reali qualità dei valutati. Troppe variabili artificiose – l’ufficio di appartenenza, il numero di funzionari del proprio grado, quello dei funzionari in servizio in Italia e all’estero nel momento della valutazione, eccetera – condizionano un giudizio dal quale dipendono serie e durature effetti sulla progressione di carriera e sull’attività professionale futura del valutato. Ciò anche perché le prime due applicazioni del DPR n° 373/2001 hanno dimostrato che in assenza di criteri sicuri e oggettivi assumono grande ruolo i “precedenti” e tende a consolidarsi la tendenza a collocare i funzionari nelle categorie assegnate l’anno precedente, indipendentemente dalle qualità dimostrate nel corso degli ultimi dodici mesi.

Vi sono poi altri elementi che concorrono ad accentuare l’aspetto di casualità: i funzionari in servizio all’estero vengono valutati, in secondo grado, dai direttori generali geografici: ne deriva che quelli – soprattutto più giovani – che sono in servizio presso Sedi consolari difficilmente sono conosciuti dal direttore generale, il quale non potrà che limitarsi a un’anodina conferma del giudizio – negativo o positivo – dato dal superiore gerarchico. Tali valutazioni andrebbero forse affidate al direttore generale per gli Italiani all’estero. Analogamente, i funzionari in servizio presso sedi secondarie sono svantaggiati in quanto difficilmente il direttore generale si troverà a compiere missioni presso tali sedi, né vi saranno frequenti occasioni di contatto, diretto o indiretto. Ciò rischia di danneggiare anche l’efficienza della rete: dopo alcuni anni di applicazione della normativa sulle valutazioni, tende già a diffondersi tra i giovani funzionari il convincimento che sia bene evitare talune sedi e concentrarsi su quelle che presumibilmente “pagano” di più. Ancora una volta, il SNDMAE non intende avvalorare tale impressione, ma non sarebbe corretto ignorarla.

Tali perplessità sono state esaurientemente illustrate alla DGPE e alla Segreteria Generale nei mesi scorsi. Tra l’altro, una serie di ricorsi già predisposti da numerosi funzionari venne ritirata proprio su iniziativa del SNDMAE, dietro impegno del Direttore Generale del Personale di rivedere la normativa. Al riguardo, un progetto di riforma del DPCM n° 373/2001 è stato consegnato da questo sindacato al termine di una serie di incontri protrattisi da aprile a luglio 2003.

 

I criteri seguiti nella stesura del progetto di riforma sono i seguenti:

1. In primo luogo, si è preferito proporre una modifica sostanziale della normativa vigente, affrontando perciò direttamente l’iter di riforma del DPCM n° 373/2001 e non limitandosi a integrazioni attraverso circolari o disposizioni amministrative.

2. Si preferisce un ritorno almeno parziale a valutazioni più semplici, che escludano perciò le rigidità insite nelle quattro fasce interne alla valutazione di ottimo e ancor più nella previsione di percentuali massime di attribuzione delle fasce più alte.

3. E’ stata rafforzata la partecipazione del funzionario all’iter di valutazione, mediante un meccanismo dialettico. E’ bene sottolineare la natura “dialettica” e non già di “confronto” o addirittura di “contenzioso” tra valutato e valutatore. Questo meccanismo di compartecipazione può essere eventualmente anticipato a metà anno, con una prima verifica dei risultati conseguiti e degli ostacoli che impediscono il perseguimento di alcuni obiettivi, ma anche con l’indicazione costruttiva, da parte del funzionario, di nuove risorse o esigenze organizzative che egli ritenga necessarie.

4. Il superiore gerarchico è anche chiamato a dare un suo suggerimento sui settori professionali che meglio si addicono al funzionario valutato (analisi e redazione; attività operative; situazioni di emergenza; gestione del personale e coordinamento del lavoro di gruppo; rapporti con il pubblico e con la stampa). In questo modo si può ottenere una migliore valorizzazione di tutti i funzionari, recuperando molti di loro che verrebbero altrimenti disincentivati o che possono aver dato risultati non ottimali solo perché utilizzati male dall’amministrazione.

5. E’ stato anche indicato l’obbligo di motivazione delle diverse fasi di valutazione (primo e secondo grado; consiglio di amministrazione), con specifica indicazione delle eventuali discordanze tra l’uno e l’altro o tra una delle valutazioni e le indicazioni fornite dal funzionario nella propria relazione.

6. Viene altresì esplicitato il diritto dei valutati di accedere alla documentazione relativa alla valutazione.

7. Sono state meglio ripartite le competenze del valutatore di secondo grado, coinvolgendo anche la DGIEPM, la DGAP e la DGIE.

 

In linea più generale, è possibile indicare due obiettivi da perseguire: uno a breve termine, che rappresenta gli interventi minimi e irrinunciabili per una modifica del DPCM n° 373/2001, ed uno di più lungo termine, che modificherebbe più a fondo l’attuale meccanismo:

A.                                                     L’obiettivo minimo è rappresentato dall’abolizione dei coefficienti I, II, III e IV del giudizio “ottimo” e dall’abrogazione di qualsiasi vincolo percentuale.

B.                                                      L’obiettivo massimo è una completa revisione della materia, eliminando le attuali voci piuttosto artificiose e la relativa valutazione per lettere da A ad E, sostituendole con un giudizio più discorsivo e di ampio respiro, che si avvicini alle vecchie schede azzurre ma che contenga elementi più moderni (caratteristiche professionali del valutato, settori verso i quali è più portato, eccetera), con la finalità di non limitarsi a valutare ma di individuare l’utilizzo ottimale delle risorse umane.

 

Giugno 2004

 

 

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