Proposta di modifica del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, nº 373

 

Criteri seguiti

 

1.     Sono state conservate le fasce di merito previste dal decreto vigente: ottimo IV, ottimo III, ottimo II, ottimo I, buono, sufficiente, mediocre (articolo 1, comma 3; articolo 2, comma 2).

2.     Sono indicati criteri numerici certi attraverso i quali si può accedere alle quattro fasce di merito tra cui è suddiviso il giudizio di ottimo (articolo 2, comma 2).

3.     Sono state eliminate le percentuali massime di attribuzione delle fasce più alte (espunto l’articolo 2, comma 3).

4.     E’ stato attribuito già al valutatore di primo grado (superiore gerarchico) il potere di proporre fin dall’inizio in quale fascia inserire il valutato (articolo 1, comma 3); ciò anche grazie all’introduzione di criteri certi che consentano di conoscere la corrispondenza tra le valutazioni date (ad esempio il numero di A su un massimo di 28) e la fascia in cui ci si colloca (articolo 2, comma 2).

5.     E’ stata introdotta una vera partecipazione del valutando al procedimento: abolita l’inutile e ridondante scheda auto-celebrativa, il valutando riceve la scheda del valutatore di primo grado e può contestarne i risultati, in tutto o in parte, mediante un foglio di controdeduzioni e un colloquio con il valutatore (articolo 1, comma 3).

6.     In questo caso il valutatore di primo grado deve elaborare una seconda scheda di valutazione, che può eventualmente giungere ai medesimi risultati, ma con l’obbligo di motivare tale decisione (articolo 1, comma 3).

7.     Il ruolo del valutatore di secondo grado è stato contenuto entro limiti definiti: può modificare il giudizio di primo grado in senso peggiorativo (sempre con l’onere della motivazione) fino a un massimo del 20%. Viene inoltre introdotta per il valutatore di secondo grado la possibilità di avere un colloquio con il valutando (articolo 1, comma 5).

8.     Il Consiglio di Amministrazione non ha limiti predeterminati ma deve motivare ogni sua decisione che modifichi la collocazione in determinate fasce di merito proposta dai valutatori di primo e secondo grado, sentendo altresì il valutando in apposito colloquio (articolo 2, comma 1 e nuovo comma 3).

9.     Viene altresì esplicitato il diritto dei valutati di accedere alla documentazione relativa alla valutazione. La DGPE dovrà anzi pubblicare la lista dei funzionari che hanno ricevuto ottimo I, ottimo II, ottimo III e ottimo IV (articolo 2, comma 4).

10. Sono state meglio ripartite le competenze del valutatore di secondo grado, coinvolgendo anche la DGIEPM, la DGAP e la DGIE (articolo 1, comma 4).


Riassumo qui di seguito in apposita tabella le varie fasi del giudizio:

 

Fase cronologica

Soggetto

Tipo di atto

Livello di valutazione

Limiti

1

Valutatore di primo grado: superiore gerarchico

Scheda di valutazione

I

nessuno

2

Valutando

Eventuali contro-deduzioni e colloquio con il valutatore di primo grado

I

 

3

Valutatore di primo grado: superiore gerarchico

Nuova scheda di valutazione

I

Nessuno

(salvo motivare specificamente l’eventuale conferma di punti contestati dal valutando)

4

Valutatore di secondo grado: direttore generale

Giudizio complessivo ed eventuale colloquio con il valutato

II

Massima modifica in peggio:

20%

5

Consiglio di Amministra-zione

Giudizio complessivo

III

Nessuno, salvo un obbligo di motivazione “rafforzato”

 

 


 

        

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 settembre 2001, n. 373

 

Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Scheda di valutazione

 

1.     La scheda di valutazione di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera diplomatica, appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal superiore gerarchico, inteso come il titolare della struttura dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui i medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso dell'anno, si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta struttura od ufficio, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico competente per la redazione della scheda è tenuto a chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario valutato si è precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione relativamente alle singole voci della scheda stessa, di cui egli terrà conto nella redazione di quest'ultima e che andranno ad essa allegati. [Il redattore della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attività svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed il giudizio è integrato da una relazione del capo dell'ufficio dirigenziale generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.]

 

2.     La scheda di valutazione, redatta dal superiore gerarchico su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale al superiore gerarchico competente, contiene, oltre ai dati personali del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una dettagliata descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell'anno. La valutazione del funzionario predetto si articola nella scheda sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere ambientale, delle difficoltà affrontate e degli eventuali impedimenti verificatisi; capacità di gestire le risorse umane e materiali messe a sua disposizione; attività di rappresentanza, limitatamente al servizio prestato all'estero; conoscenza delle lingue straniere; qualità professionali; qualità intellettuali e di carattere; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore quale emerge dall'analisi complessiva delle doti e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche attraverso una sintetica esposizione degli aspetti più positivi del profilo professionale e di quelli che necessitano invece di miglioramento. I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate per le singole voci contenute nel modulo e corrispondenti a quozienti espressi mediante lettere, da A ad E in ordine decrescente.

3.     Il superiore gerarchico deve indicare già nella prima scheda di valutazione il giudizio complessivo che propone per il valutato: ottimo, suddiviso in quattro fasce di merito come indicato dall’articolo 2 del presente decreto; buono; sufficiente; mediocre. Per l’inserimento in una delle quattro fasce di merito del giudizio di ottimo il superiore gerarchico deve attenersi ai criteri numerici indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del presente decreto. Nel caso in cui il funzionario valutato non concordi con le singole valutazioni o con il giudizio conclusivo proposto dal superiore gerarchico, può redigere un apposito foglio di controdeduzioni. Tale documento viene rimesso dal valutato al superiore gerarchico, il quale è tenuto a sentire il valutato in apposito colloquio e a redigere una nuova scheda di valutazione, sulla base anche degli esiti del colloquio, confermando o modificando le valutazioni o il giudizio complessivo espressi in prima istanza. Nel caso in cui il superiore gerarchico conferma le valutazioni o il giudizio complessivo deve indicare specificamente le motivazioni che lo inducono a tale conferma. La prima e la seconda scheda compilate dal superiore gerarchico e le controdeduzioni del valutato formano parte integrante della documentazione che deve essere fornita al valutatore di secondo grado e al consiglio di amministrazione.

4.     Il valutatore di secondo grado è il Direttore Generale o Capo Servizio presso la cui Direzione Generale o Servizio presta servizio il segretario di legazione o il consigliere di legazione valutato. Per i funzionari in servizio all’estero è competente il Direttore Generale geografico per i segretari di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso le ambasciate, il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie per i segretari di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso consolati e consolati generali, il Direttore Generale per gli Affari Politici Multilaterali per i segretari di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso le rappresentanze permanenti alle Nazioni Unite in New York, Ginevra, Vienna, Parigi (UNESCO) e Roma (FAO), e il Direttore Generale per l’Integrazione Europea per i segretari di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso la rappresentanza permanente all’Unione Europea in Bruxelles.

5.     Il direttore generale competente quale valutatore di secondo grado ai sensi del comma 4 del presente articolo può confermare, integrare o modificare il giudizio complessivo del valutatore di primo grado, tenendo conto anche delle controdeduzioni formulate dal valutato ai sensi del comma tre del presente articolo, ove esistano, e dei risultati del colloquio. Può inoltre convocare il valutato per un apposito colloquio. L’eventuale modifica del giudizio apportata dal direttore generale deve essere motivata e, nel caso in cui sia peggiorativa, non può superare il limite del venti percento dei quozienti espressi dal valutatore di primo grado.

 

Art. 2

Giudizio complessivo

 

1.     Il Consiglio di amministrazione, competente ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attribuisce il giudizio complessivo sul servizio annualmente prestato dai funzionari della carriera diplomatica appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione ricorrendo ad uno dei seguenti aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, mediocre. Il giudizio è espresso in funzione delle valutazioni contenute nella scheda di cui all'articolo 1, così come formulate dal redattore ed integrate da quelle del funzionario di cui all'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il giudizio deve essere motivato in modo articolato e completo ed il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente al contenuto della scheda di valutazione che lo concerne, a cura della Direzione generale per il personale.

2.     Per l'attribuzione di un giudizio di ottimo da parte del Consiglio di amministrazione è necessario che il funzionario valutato abbia pienamente conseguito i risultati corrispondenti a tutti gli obiettivi assegnatigli o, in difetto, ne sia stato impedito da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà. E' necessario altresì che le valutazioni contenute nella scheda che lo concerne facciano complessivamente stato di un servizio svolto in ogni circostanza ad un livello molto soddisfacente e che egli abbia dimostrato spiccata attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore. Il giudizio di ottimo viene suddiviso in quattro fasce di merito in ordine crescente, contrassegnate dalla numerazione romana da I a IV. Al possesso di almeno 24 A su 28 e nessuna valutazione C o inferiore corrisponde l’attribuzione di ottimo IV. Al possesso di almeno 21 A su 28 e nessuna valutazione C o inferiore corrisponde l’attribuzione di ottimo III. Al possesso di almeno 18 A su 28, non più di una valutazione C e nessuna D o inferiore corrisponde l’attribuzione di ottimo II. Al possesso di almeno 14 A su 28, non più di 2 valutazioni C e nessuna D o inferiore corrisponde l’attribuzione di ottimo I. Per l'attribuzione di un giudizio di buono è necessario che, oltre ad aver conseguito i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli, salvo circostanze indipendenti dalla sua volontà che a ciò siano state di impedimento, il funzionario valutato abbia dimostrato con apprezzabile continuità di possedere, così come emergono dalle valutazioni contenute nella scheda, qualità adeguate alle funzioni svolte nel corso dell'anno considerato e attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore. Qualora il funzionario valutato abbia almeno parzialmente conseguito nel corso dell'anno considerato i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli ed abbia evidenziato, sia pure non in tutte le circostanze, buona parte delle qualità professionali, intellettuali e di carattere indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di sufficiente. Nel caso in cui il funzionario valutato, sempre che non possano addursi circostanze ostative indipendenti dalla sua volontà, non abbia raggiunto nel corso dell'anno considerato gli obiettivi assegnatigli e abbia evidenziato solo episodicamente e in misura insoddisfacente le doti e le caratteristiche indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di mediocre.

3.     [Nell'attribuire il giudizio complessivo di ottimo ai funzionari di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione gradua la propria valutazione, mediante il ricorso ad un coefficiente numerico, in relazione sia ai meriti evidenziati in assoluto dai funzionari medesimi, sia al rilievo dei risultati da essi conseguiti nel più ampio contesto dell'attività complessiva dell'Amministrazione, tenendo anche conto di specifiche qualità da essi poste in luce e rivelatesi particolarmente idonee al raggiungimento dei predetti risultati, nonché di ogni altro documentato elemento di informazione, relativo all'anno di servizio considerato, eventualmente in suo possesso e che sia atto a meglio lumeggiare la personalità dei singoli funzionari valutati. I coefficienti numerici relativi al giudizio di ottimo vanno in una scala ascendente da uno a quattro. Il coefficiente più elevato può essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al venti per cento di quelli in servizio in Italia ed al venti per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Il coefficiente immediatamente inferiore può essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al trenta per cento di quelli in servizio in Italia ed al trenta per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Agli effetti del calcolo delle percentuali sopraindicate la frazione eccedente un mezzo viene considerata come unità.]

3. Nel caso in cui il giudizio complessivo del consiglio di amministrazione modifichi quello dati dai valutatori di primo e secondo grado, tale modifica deve essere specificamente motivata e il consiglio di amministrazione deve convocare il valutato per un apposito colloquio.

4.     Il funzionario valutato ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento di valutazione che lo riguarda, compresa quella prodotta in sede di consiglio di amministrazione. Al fine di dare la massima pubblicità alla procedura, la direzione generale del personale, una volta acquisiti gli atti del consiglio di amministrazione, rende pubblica la lista dei funzionari inseriti nella fascia di merito più alta.

 

 

 

Art. 3

Norme applicabili

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono applicabili, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 settembre 2001

        

p. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

         FRATTINI

Il Ministro degli affari esteri

         RUGGIERO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 220

S.N.D.M.A.E.- Ministero degli Esteri - p.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA tel. 06.36912304 fax 06.36000161