Proposta di modifica del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre
2001, nº 373
Criteri seguiti
1.
Sono state conservate
le fasce di merito previste dal decreto vigente: ottimo IV, ottimo
III, ottimo II, ottimo I, buono, sufficiente, mediocre (articolo
1, comma 3; articolo 2, comma 2).
2.
Sono indicati criteri
numerici certi attraverso i quali si può accedere alle quattro
fasce di merito tra cui è suddiviso il giudizio di ottimo (articolo
2, comma 2).
3.
Sono state eliminate
le percentuali massime di attribuzione delle fasce più alte (espunto
l’articolo 2, comma 3).
4.
E’ stato attribuito
già al valutatore di primo grado (superiore gerarchico) il potere
di proporre fin dall’inizio in quale fascia inserire il
valutato (articolo 1, comma 3); ciò anche grazie all’introduzione
di criteri certi che consentano di conoscere la corrispondenza
tra le valutazioni date (ad esempio il numero di A su un massimo
di 28) e la fascia in cui ci si colloca (articolo 2, comma 2).
5.
E’ stata introdotta
una vera partecipazione del valutando al procedimento: abolita
l’inutile e ridondante scheda auto-celebrativa, il valutando
riceve la scheda del valutatore di primo grado e può contestarne
i risultati, in tutto o in parte, mediante un foglio di controdeduzioni
e un colloquio con il valutatore (articolo 1, comma 3).
6.
In questo caso il
valutatore di primo grado deve elaborare una seconda scheda di
valutazione, che può eventualmente giungere ai medesimi risultati,
ma con l’obbligo di motivare tale decisione (articolo 1,
comma 3).
7.
Il ruolo del valutatore
di secondo grado è stato contenuto entro limiti definiti: può
modificare il giudizio di primo grado in senso peggiorativo (sempre
con l’onere della motivazione) fino a un massimo del 20%.
Viene inoltre introdotta per il valutatore di secondo grado la
possibilità di avere un colloquio con il valutando (articolo 1,
comma 5).
8.
Il Consiglio di
Amministrazione non ha limiti predeterminati ma deve motivare
ogni sua decisione che modifichi la collocazione in determinate
fasce di merito proposta dai valutatori di primo e secondo grado,
sentendo altresì il valutando in apposito colloquio (articolo
2, comma 1 e nuovo comma 3).
9.
Viene altresì esplicitato
il diritto dei valutati di accedere alla documentazione relativa
alla valutazione. La DGPE dovrà anzi pubblicare la lista dei funzionari
che hanno ricevuto ottimo I, ottimo II, ottimo III e ottimo IV
(articolo 2, comma 4).
10.
Sono state meglio
ripartite le competenze del valutatore di secondo grado, coinvolgendo
anche la DGIEPM, la DGAP e la DGIE (articolo 1, comma 4).
Riassumo qui di seguito in apposita tabella le varie fasi del giudizio:
| Fase cronologica |
Soggetto |
Tipo di atto |
Livello di valutazione |
Limiti |
|
1 |
Valutatore di primo grado: superiore gerarchico |
Scheda di valutazione |
I |
nessuno |
|
2 |
Valutando |
Eventuali contro-deduzioni e colloquio con il valutatore di primo grado |
I |
|
|
3 |
Valutatore di primo grado: superiore gerarchico |
Nuova scheda di valutazione |
I |
Nessuno
(salvo motivare specificamente l’eventuale conferma di punti contestati
dal valutando) |
|
4 |
Valutatore di secondo grado: direttore generale |
Giudizio complessivo ed eventuale colloquio con il valutato |
II |
Massima modifica in peggio:
20% |
|
5 |
Consiglio di Amministra-zione |
Giudizio complessivo |
III |
Nessuno, salvo un obbligo di motivazione “rafforzato” |
DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
4 settembre 2001,
n. 373
Regolamento
recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica
dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario
di legazione e consigliere di legazione.
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di
coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro
senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Scheda di valutazione
1.
La scheda di valutazione
di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera
diplomatica, appartenenti ai gradi di segretario di legazione
e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal
superiore gerarchico, inteso come il titolare della struttura
dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui i
medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso
dell'anno, si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento
dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta struttura
od ufficio, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito
da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore
gerarchico competente per la redazione della scheda è tenuto a
chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario
valutato si è precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi
di informazione e valutazione relativamente alle singole voci
della scheda stessa, di cui egli terrà conto nella redazione di
quest'ultima e che andranno ad essa allegati. [Il redattore
della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attività
svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed il
giudizio è integrato da una relazione del capo dell'ufficio dirigenziale
generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.]
2.
La scheda di valutazione,
redatta dal superiore gerarchico
su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente
regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale
al superiore gerarchico competente, contiene, oltre ai dati personali
del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una dettagliata
descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell'anno.
La valutazione del funzionario predetto si articola nella scheda
sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere
ambientale, delle difficoltà affrontate e degli eventuali impedimenti
verificatisi; capacità di gestire le risorse umane e materiali
messe a sua disposizione; attività di rappresentanza, limitatamente
al servizio prestato all'estero; conoscenza delle lingue straniere;
qualità professionali; qualità intellettuali e di carattere; attitudine
ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del
grado superiore quale emerge dall'analisi complessiva delle doti
e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche attraverso
una sintetica esposizione degli aspetti più positivi del profilo
professionale e di quelli che necessitano invece di miglioramento.
I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante
il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate
per le singole voci contenute nel modulo e corrispondenti a quozienti
espressi mediante lettere, da
A ad E in ordine decrescente.
3.
Il superiore gerarchico deve indicare già nella prima scheda di valutazione
il giudizio complessivo che propone per il valutato: ottimo, suddiviso
in quattro fasce di merito come indicato dall’articolo 2
del presente decreto; buono; sufficiente; mediocre. Per l’inserimento
in una delle quattro fasce di merito del giudizio di ottimo il
superiore gerarchico deve attenersi ai criteri numerici indicati
dal comma 2 dell’articolo 2 del presente decreto. Nel caso
in cui il funzionario valutato non concordi con le singole valutazioni
o con il giudizio conclusivo proposto dal superiore gerarchico,
può redigere un apposito foglio di controdeduzioni. Tale documento
viene rimesso dal valutato al superiore gerarchico, il quale è
tenuto a sentire il valutato in apposito colloquio e a redigere
una nuova scheda di valutazione, sulla base anche degli esiti
del colloquio, confermando o modificando le valutazioni o il giudizio
complessivo espressi in prima istanza. Nel caso in cui il superiore
gerarchico conferma le valutazioni o il giudizio complessivo deve
indicare specificamente le motivazioni che lo inducono a tale
conferma. La prima e la seconda scheda compilate dal superiore
gerarchico e le controdeduzioni del valutato formano parte integrante
della documentazione che deve essere fornita al valutatore di
secondo grado e al consiglio di amministrazione.
4.
Il valutatore di secondo grado è il Direttore Generale o Capo Servizio presso
la cui Direzione Generale o Servizio presta servizio il segretario
di legazione o il consigliere di legazione valutato. Per i funzionari
in servizio all’estero è competente il Direttore Generale
geografico per i segretari di legazione e consiglieri di legazione
in servizio presso le ambasciate, il Direttore Generale per gli
Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie per i segretari
di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso consolati
e consolati generali, il Direttore Generale per gli Affari Politici
Multilaterali per i segretari di legazione e consiglieri di legazione
in servizio presso le rappresentanze permanenti alle Nazioni Unite
in New York, Ginevra, Vienna, Parigi (UNESCO) e Roma (FAO), e
il Direttore Generale per l’Integrazione Europea per i segretari
di legazione e consiglieri di legazione in servizio presso la
rappresentanza permanente all’Unione Europea in Bruxelles.
5.
Il direttore generale competente quale valutatore di secondo grado ai sensi
del comma 4 del presente articolo può confermare, integrare o
modificare il giudizio complessivo del valutatore di primo grado,
tenendo conto anche delle controdeduzioni formulate dal valutato
ai sensi del comma tre del presente articolo, ove esistano, e
dei risultati del colloquio. Può inoltre convocare il valutato
per un apposito colloquio. L’eventuale modifica del giudizio
apportata dal direttore generale deve essere motivata e, nel caso
in cui sia peggiorativa, non può superare il limite del venti
percento dei quozienti espressi dal valutatore di primo grado.
Art. 2
Giudizio
complessivo
1.
Il Consiglio di
amministrazione, competente ai sensi dell'articolo 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attribuisce
il giudizio complessivo sul servizio annualmente prestato dai
funzionari della carriera diplomatica appartenenti ai gradi di
segretario di legazione e di consigliere di legazione ricorrendo
ad uno dei seguenti aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, mediocre.
Il giudizio è espresso in funzione delle valutazioni contenute
nella scheda di cui all'articolo 1, così come formulate dal redattore
ed integrate da quelle del funzionario di cui all'articolo 106,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. Il giudizio deve essere motivato in modo articolato e completo ed
il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza,
unitamente al contenuto della scheda di valutazione che lo concerne,
a cura della Direzione generale per il personale.
2.
Per l'attribuzione
di un giudizio di ottimo da parte del Consiglio di amministrazione
è necessario che il funzionario valutato abbia pienamente conseguito
i risultati corrispondenti a tutti gli obiettivi assegnatigli
o, in difetto, ne sia stato impedito da circostanze del tutto
indipendenti dalla sua volontà. E' necessario altresì che le valutazioni
contenute nella scheda che lo concerne facciano complessivamente
stato di un servizio svolto in ogni circostanza ad un livello
molto soddisfacente e che egli abbia dimostrato spiccata attitudine
ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del
grado superiore. Il giudizio
di ottimo viene suddiviso in quattro fasce di merito in ordine
crescente, contrassegnate dalla numerazione romana da I a IV.
Al possesso di almeno 24 A su 28 e nessuna valutazione C o inferiore
corrisponde l’attribuzione di ottimo IV. Al possesso di
almeno 21 A su 28 e nessuna valutazione C o inferiore corrisponde
l’attribuzione di ottimo III. Al possesso di almeno 18 A
su 28, non più di una valutazione C e nessuna D o inferiore corrisponde
l’attribuzione di ottimo II. Al possesso di almeno 14 A
su 28, non più di 2 valutazioni C e nessuna D o inferiore corrisponde
l’attribuzione di ottimo I. Per l'attribuzione di un
giudizio di buono è necessario che, oltre ad aver conseguito i
risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli, salvo circostanze
indipendenti dalla sua volontà che a ciò siano state di impedimento,
il funzionario valutato abbia dimostrato con apprezzabile continuità
di possedere, così come emergono dalle valutazioni contenute nella
scheda, qualità adeguate alle funzioni svolte nel corso dell'anno
considerato e attitudine ad assumere maggiori responsabilità e
a svolgere le funzioni del grado superiore. Qualora il funzionario
valutato abbia almeno parzialmente conseguito nel corso dell'anno
considerato i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli
ed abbia evidenziato, sia pure non in tutte le circostanze, buona
parte delle qualità professionali, intellettuali e di carattere
indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione
gli attribuisce il giudizio di sufficiente. Nel caso in cui il
funzionario valutato, sempre che non possano addursi circostanze
ostative indipendenti dalla sua volontà, non abbia raggiunto nel
corso dell'anno considerato gli obiettivi assegnatigli e abbia
evidenziato solo episodicamente e in misura insoddisfacente le
doti e le caratteristiche indicate nella scheda di valutazione,
il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di
mediocre.
3.
[Nell'attribuire il giudizio
complessivo di ottimo ai funzionari di cui al comma 1, il Consiglio
di amministrazione gradua la propria valutazione, mediante il
ricorso ad un coefficiente numerico, in relazione sia ai meriti
evidenziati in assoluto dai funzionari medesimi, sia al rilievo
dei risultati da essi conseguiti nel più ampio contesto dell'attività
complessiva dell'Amministrazione, tenendo anche conto di specifiche
qualità da essi poste in luce e rivelatesi particolarmente idonee
al raggiungimento dei predetti risultati, nonché di ogni altro
documentato elemento di informazione, relativo all'anno di servizio
considerato, eventualmente in suo possesso e che sia atto a meglio
lumeggiare la personalità dei singoli funzionari valutati. I coefficienti
numerici relativi al giudizio di ottimo vanno in una scala ascendente
da uno a quattro. Il coefficiente più elevato può essere attribuito,
ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati
non superiore al venti per cento di quelli in servizio in Italia
ed al venti per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente
considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio
considerato. Il coefficiente immediatamente inferiore può essere
attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno
dei gradi indicati non superiore al trenta per cento di quelli
in servizio in Italia ed al trenta per cento di quelli in servizio
all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre
dell'anno di servizio considerato. Agli effetti del calcolo delle
percentuali sopraindicate la frazione eccedente un mezzo viene
considerata come unità.]
3.
Nel caso in cui il giudizio complessivo del consiglio di amministrazione
modifichi quello dati dai valutatori di primo e secondo grado,
tale modifica deve essere specificamente motivata e il consiglio
di amministrazione deve convocare il valutato per un apposito
colloquio.
4.
Il
funzionario valutato ha diritto di accedere a tutta la documentazione
relativa al procedimento di valutazione che lo riguarda, compresa
quella prodotta in sede di consiglio di amministrazione. Al fine
di dare la massima pubblicità alla procedura, la direzione generale
del personale, una volta acquisiti gli atti del consiglio di amministrazione,
rende pubblica la lista dei funzionari inseriti nella fascia di
merito più alta.
Art.
3
Norme applicabili
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento non sono applicabili, nei confronti dei funzionari
appartenenti alla carriera diplomatica, l'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli
36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 4 settembre 2001
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI
Il Ministro degli affari esteri
RUGGIERO
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Presidenza del
Consiglio dei Ministri, foglio n. 220